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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 aprile 2024

Cassazione n. 14718/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2580/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso l’ordinanza della Corte d'appello di Milano n. 3982/2018 depositata il27.12.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11.4.2024dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Luigia, Ennio e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di terreni siti nel Comune di Arese, avevano proposto opposizione alla stima dell’indennità di esproprio comunicata dal [OSCURATO:PERSONA] in complessivi € 467.784,00, sulla base di un valore di 146 € /mq.

L’ordinanza n.721 del 2015 della Corte di appello di Milano, che aveva accolto le domande dei ricorrenti, è stata cassata con rinvio con ordinanza del 20.6.2017 n.18163 di questa Corte, su ricorso del Consorzio, per il riferimento operato dalla Corte territoriale a uno strumento estimativo dichiarato inutilizzabile dalla Corte Costituzionale.

In tale occasione la Cassazione ha enunciato il principio di diritto, secondo cui la valutazione dell’indennità doveva avvenire senza alcun riferimento ai valori indicati nelle dichiarazioni ICI.

Le parti non hanno tempestivamente riassunto il giudizio, con la conseguente estinzione del processo ex art.393 cod.proc.civ.

2. Il 5.10.2018 i signori Gambini hanno depositato un nuovo ricorso per la determinazione giudiziale dell’indennità di esproprio e il Consorzio ne ha eccepito l’inammissibilità.

La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 28.12.2020 , ha accolto l’eccezione del Consorzio e ha dichiarato inammissibile il ricorso, con aggravio di spese, per la ravvisata violazione del termine decadenziale previsto dall’art.54, comma 1, d.p.r. 327 del 2001 e dall’art.29 del d.lgs. 150 del 2011.

3. Avverso la predetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i signori Gambini con unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 54 del d.p.r. 8.6.2001, n. 327 e dell’art. 29 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 150, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.

I ricorrenti si dolgono che la Corte di appello di Milano abbia erroneamente ancorato il dies a quo per l’azione di determinazione giudiziale dei beni espropriati, proposta con ricorso del 5.10.2018, al termine decadenziale di trenta giorni a decorrere dalla data di esproprio (8.11.2012) anziché al termine decennale di prescrizione, pacificamente applicabile nella fattispecie, nella quale non era mai intervenuta la stima della [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione.

Il Procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Sia i ricorrenti sia il Consorzio hanno presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il motivo è fondato e va accolto.

Giova premettere che non rileva, se non come mero antefatto storico, il precedente giudizio instauratosi fra le parti ed estinto per mancata riassunzione ai sensi dell’art.393 cod.proc.civ., dopo la pronuncia rescindente di questa Corte.Infatti l'estinzione dell'intero processo di rinvio per omessa riassunzione non preclude la riproposizione della domanda, ed in tal caso, la precedente statuizione della Corte di cassazione è ancora vincolante(Sez. 2, n. 21469 del 31.8.2018).

L’ultima parte del ricordato art.393 conferma, se mai ve ne fosse stato bisogno, che l’estinzione del giudizio così realizzata non estingue il diritto di azione, laddove afferma chela sentenza della Corte di Cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo instaurato con la riproposizione della domanda. 5.L’art.54, comma 2, del d.p.r. 8.6.2001 n.327, abrogato dall'articolo 34, comma 37, lettera b), del d.lgs.

1.9. 2011 n. 150, disponeva che l'opposizione di cui al comma 1 doveva essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima fosse successiva al decreto di esproprio.

Il comma 3 dell’art.29 d.lgs.150/2011 richiamato dall’art.54, dispone che l'opposizione va proposta, a pena di inammissibilità, entro il termine di trenta giorni (sessanta se il ricorrente risiede all'estero) dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio.

6. Come puntualmente osservato dal Procuratore Generale, la pronuncia impugnata, nel dichiarare inammissibile il ricorso presentato dai soggetti espropriati a causa dell’intervenuto decorso, al momento dell’introduzione del giudizio, del termine di decadenza di trenta giorni previsto dalle disposizioni sopra citate è incorsa in errore.

Infatti il predetto termine vale soltanto in presenza di una stima definitiva dell’indennità.

Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, il termine di decadenza di trenta giorni per proporre l'opposizione alla stima - nel sistema introdotto dall'art. 54 del d.p.r. n. 327 del 2001, nonché in quello attuale, regolato dall'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011 - opera solo in relazione al caso di stima definitiva dell’indennità, sicché, ove questa non sia avvenuta, l’azione di determinazione giudiziale dell’indennità resta proponibile finché non decorra il termine di prescrizione decennale, a far tempo dall’emanazione del provvedimento ablatorio (Sez. 1, n. 5517 del 6.3.2017; Sez.1, n. 23311 del 27.9.2018; Sez. 1, n. 3074 del 8.2.2018; Sez.1, n.34747 del 31.12.2019; Sez.1, n.34110 del 6.12.2023).

7. Il principio è decisivo nel caso di specie, in cui la stima dell’indennità oggetto di contestazione giudiziale non potevaessere ritenuta definitiva, con la conseguenza che l’azione giudiziale diretta a determinare l’entità dell’indennizzo era soggetta al termine di prescrizione ordinario.

In disparte qualsiasi considerazione circa la proposizione dell’eccezione di prescrizione, è pacifico che il ricorso introduttivo del presente giudizio sia stato presentato entro i dieci anni decorrenti dalla data di ricezione, da parte dei ricorrenti, della notifica del decreto di esproprio. 8.Le difese dispiegate dal Consorzio, ribadite in memoria, non sono né pertinenti, né fondate.

Da un lato, non sussiste la pretesa inammissibilità del ricorso scaturente dall’intento di rivalutazione del merito della controversia, posto che si discute della corretta applicazione di una norma processuale che sancisce una decadenza, in realtà inesistente.

D’altro canto, è lo stesso Consorzio a riconoscere di non aver promosso la formulazione di una stima definitiva, prendendo atto della distanza fra le valutazioni delle parti, e di aver depositato le somme provvisoriamente stimate alla [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti (cfr controricorso § 24 e 24.1.).

Nelle citazioni giurisprudenziali a conforto dei suoi assunti, infine, il Consorzio controricorrente, nel sostenere che l’estinzione del giudizio non consente la riproposizione di una domanda da cui è decaduti, perde di vista il quod erat demonstrandum , ossia la sussistenza di un termine decadenziale relativo all’azione esperita, che nella specie non sussiste.

9. Il ricorso deve essere quindi accolto con la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per la re

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2580/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso l’ordinanza della Corte d'appello di Milano n. 3982/2018 depositata il27.12.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11.4.2024dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Luigia, Ennio e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di terreni siti nel Comune di Arese, avevano proposto opposizione alla stima dell’indennità di esproprio comunicata dal [OSCURATO:PERSONA] in complessivi € 467.784,00, sulla base di un valore di 146 € /mq. L’ordinanza n.721 del 2015 della Corte di appello di Milano, che aveva accolto le domande dei ricorrenti, è stata cassata con rinvio con ordinanza del 20.6.2017 n.18163 di questa Corte, su ricorso del Consorzio, per il riferimento operato dalla Corte territoriale a uno strumento estimativo dichiarato inutilizzabile dalla Corte Costituzionale. In tale occasione la Cassazione ha enunciato il principio di diritto, secondo cui la valutazione dell’indennità doveva avvenire senza alcun riferimento ai valori indicati nelle dichiarazioni ICI. Le parti non hanno tempestivamente riassunto il giudizio, con la conseguente estinzione del processo ex art.393 cod.proc.civ. 2. Il 5.10.2018 i signori Gambini hanno depositato un nuovo ricorso per la determinazione giudiziale dell’indennità di esproprio e il Consorzio ne ha eccepito l’inammissibilità. La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 28.12.2020 , ha accolto l’eccezione del Consorzio e ha dichiarato inammissibile il ricorso, con aggravio di spese, per la ravvisata violazione del termine decadenziale previsto dall’art.54, comma 1, d.p.r. 327 del 2001 e dall’art.29 del d.lgs. 150 del 2011. 3. Avverso la predetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i signori Gambini con unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 54 del d.p.r. 8.6.2001, n. 327 e dell’art. 29 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 150, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c. I ricorrenti si dolgono che la Corte di appello di Milano abbia erroneamente ancorato il dies a quo per l’azione di determinazione giudiziale dei beni espropriati, proposta con ricorso del 5.10.2018, al termine decadenziale di trenta giorni a decorrere dalla data di esproprio (8.11.2012) anziché al termine decennale di prescrizione, pacificamente applicabile nella fattispecie, nella quale non era mai intervenuta la stima della [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione. Il Procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Sia i ricorrenti sia il Consorzio hanno presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il motivo è fondato e va accolto. Giova premettere che non rileva, se non come mero antefatto storico, il precedente giudizio instauratosi fra le parti ed estinto per mancata riassunzione ai sensi dell’art.393 cod.proc.civ., dopo la pronuncia rescindente di questa Corte.Infatti l'estinzione dell'intero processo di rinvio per omessa riassunzione non preclude la riproposizione della domanda, ed in tal caso, la precedente statuizione della Corte di cassazione è ancora vincolante(Sez. 2, n. 21469 del 31.8.2018). L’ultima parte del ricordato art.393 conferma, se mai ve ne fosse stato bisogno, che l’estinzione del giudizio così realizzata non estingue il diritto di azione, laddove afferma chela sentenza della Corte di Cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo instaurato con la riproposizione della domanda. 5.L’art.54, comma 2, del d.p.r. 8.6.2001 n.327, abrogato dall'articolo 34, comma 37, lettera b), del d.lgs. 1.9. 2011 n. 150, disponeva che l'opposizione di cui al comma 1 doveva essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima fosse successiva al decreto di esproprio. Il comma 3 dell’art.29 d.lgs.150/2011 richiamato dall’art.54, dispone che l'opposizione va proposta, a pena di inammissibilità, entro il termine di trenta giorni (sessanta se il ricorrente risiede all'estero) dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio. 6. Come puntualmente osservato dal Procuratore Generale, la pronuncia impugnata, nel dichiarare inammissibile il ricorso presentato dai soggetti espropriati a causa dell’intervenuto decorso, al momento dell’introduzione del giudizio, del termine di decadenza di trenta giorni previsto dalle disposizioni sopra citate è incorsa in errore. Infatti il predetto termine vale soltanto in presenza di una stima definitiva dell’indennità. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, il termine di decadenza di trenta giorni per proporre l'opposizione alla stima - nel sistema introdotto dall'art. 54 del d.p.r. n. 327 del 2001, nonché in quello attuale, regolato dall'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011 - opera solo in relazione al caso di stima definitiva dell’indennità, sicché, ove questa non sia avvenuta, l’azione di determinazione giudiziale dell’indennità resta proponibile finché non decorra il termine di prescrizione decennale, a far tempo dall’emanazione del provvedimento ablatorio (Sez. 1, n. 5517 del 6.3.2017; Sez.1, n. 23311 del 27.9.2018; Sez. 1, n. 3074 del 8.2.2018; Sez.1, n.34747 del 31.12.2019; Sez.1, n.34110 del 6.12.2023). 7. Il principio è decisivo nel caso di specie, in cui la stima dell’indennità oggetto di contestazione giudiziale non potevaessere ritenuta definitiva, con la conseguenza che l’azione giudiziale diretta a determinare l’entità dell’indennizzo era soggetta al termine di prescrizione ordinario. In disparte qualsiasi considerazione circa la proposizione dell’eccezione di prescrizione, è pacifico che il ricorso introduttivo del presente giudizio sia stato presentato entro i dieci anni decorrenti dalla data di ricezione, da parte dei ricorrenti, della notifica del decreto di esproprio. 8.Le difese dispiegate dal Consorzio, ribadite in memoria, non sono né pertinenti, né fondate. Da un lato, non sussiste la pretesa inammissibilità del ricorso scaturente dall’intento di rivalutazione del merito della controversia, posto che si discute della corretta applicazione di una norma processuale che sancisce una decadenza, in realtà inesistente. D’altro canto, è lo stesso Consorzio a riconoscere di non aver promosso la formulazione di una stima definitiva, prendendo atto della distanza fra le valutazioni delle parti, e di aver depositato le somme provvisoriamente stimate alla [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti (cfr controricorso § 24 e 24.1.). Nelle citazioni giurisprudenziali a conforto dei suoi assunti, infine, il Consorzio controricorrente, nel sostenere che l’estinzione del giudizio non consente la riproposizione di una domanda da cui è decaduti, perde di vista il quod erat demonstrandum , ossia la sussistenza di un termine decadenziale relativo all’azione esperita, che nella specie non sussiste. 9. Il ricorso deve essere quindi accolto con la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per la re
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