CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17139/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette e conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna alla pena di anni tre di reclusione, inflitta in primo grado, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624 bis e 625, primo comma, n. 2, cod. pen., altresì aggravato dal danno di rilevante gravità. Secondo la rubrica, l'imputato, in concorso con altri, si impossessava di un autofurgone, cavi di rame e altri beni (per un valore complessivo di circa 800.000 euro) appartenenti alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., introducendosi nella sede della stessa, usando violenza -per il tramite di un arnese da scasso- sul cancello d'ingresso.2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si duole di vizio di motivazione, per avere i Giudici d'appello affermato la responsabilità dell'imputato, malgrado 1) il risultato non probante delle conversazioni intercettate intercorse tra il [OSCURATO:PERSONA] e gli altri due coimputati nella notte del commesso delitto; 2) il [OSCURATO:PERSONA] -secondo l'ipotesi accusatoria mandante del reato, affidato all'esecuzione dei due coimputati poi assolti- non si fosse mai spostato dalla propria abitazione, come risultato dalle intercettazioni 3) i due coimputati sono stati assolti, per cui non si vede come possa l'imputato essere stato considerato il mandante di un furto di cui restano ignoti gli esecutori materiali 4) l'imputato avesse immediatamente ammesso di avere acquistato i beni da due individui di etnia rom. Illogica, oltre che carente, sarebbe inoltre la motivazione con riferimento alla qualificazione di privata dimora, riscontrata dai giudici del merito nel caso di specie. 2.2 II secondo motivo ha a oggetto violazione di legge, con riguardo agli artt.192 e 533 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, sub specie di travisamento della prova, posto che gli indizi emersi a carico del [OSCURATO:PERSONA] difetterebbero dei requisiti di gravità, concordanza e precisione. Tale carenza è riferita 1) all'orario dell'ascritto delitto, mai definito con precisione 2) alle dichiarazioni dell'imputato, irragionevolmente considerate come non veritiere dalla Corte d'appello, la quale avrebbe escluso immotivatamente possibili spiegazioni alternative in relazione al ritrovamento dei beni presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] 3) ai due furgoni rubati, mai ritrovati in possesso di alcuno dei coimputati 4) alla cesoia sequestrata, ritrovata presso l'abitazione dell'imputato e, secondo i giudici di merito, compatibile con i tagli effettuati sui cavi di rame rubati, rispetto alla quale si lamenta la mancata perizia. In definitiva, la Corte d'appello avrebbe condannato l'imputato nel dispregio del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio. 2.3 Col terzo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della fattispecie di cui all'art. 624 bis cod. pen., non avendo la Corte territoriale fornito ragioni per le quali si è ritenuto che il /ocus commissi delicti potesse essere considerato alla stregua di una privata dimora. 2.4 Con i motivi quarto e quinto, si eccepisce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla contestata circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen., anche ai fini dell'incidenza della stessa sulla complessiva determinazione della pena, e, quindi, sul calcolo dei termini di prescrizione dell'ascritto reato.3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, a) le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; b) le conclusioni nell'interesse dell'imputato, in replica alla requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il terzo motivo è fondato e assorbe gli altri motivi di ricorso. Coglie infatti nel segno, il ricorrente, a lamentare carenza motivazionale in relazione alla qualificazione dell'ascritto reato. Pur dopo aver ricordato i principi essenziali in tema di nozione di privata dimora e, più precisamente, i criteri in base ai quali i luoghi di lavoro possano essere considerati tali ai fini dell'applicazione dell'art. 624 bis, primo comma, cod. pen. (sul punto, Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076 - 01: «ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art.624 bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale». Cfr., ex multis, Sez. 5, n. 35677 del 10/06/2022, Asaro, Rv. 283593 - 01.: «in tema di furto in abitazione, rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi di lavoro preclusi all'accesso di terzi, nei quali si compiano, in maniera non occ:asionale, atti della vita privata in modo riservato»), la Corte territoriale non ha, tuttavia, applicato quei principi stessi al caso di specie, limitandosi ad affermare che la sede della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dovesse considerarsi alla stregua di una privata dimora. In tal senso, la motivazione, più che viziata per carenza o assenza grafica della stessa, è asseverativa e apodittica. La carenza motivazionale risalta tanto più, in quanto la Corte d'appello stessa ha ricordato che il giudice, posti quei principi indicati dalla giurisprudenza di legittimità, dovrà necessariamente procedere "caso per caso", valutando, quindi, le peculiarità della fattispecie concreta in esame, onde verificare se il luogo di lavoro del caso di specie possa o meno qualificarsi come privata dimora. 2. Pertanto, l'impugnata sentenza va annullata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. P. Q. M.Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 22 gen