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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 18040/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20460/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] (00923810154), in persona del Presidente e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. B. Tiepolo 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (03868020961), in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, Via delle [OSCURATO:PERSONA] 161, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza n. 276/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/01/202;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal l.r.p.t. dell’ACM e dal difensore; rilevato che il predetto atto di rinuncia risultato sottoscritto per adesione dal l.r.p.t. della società controricorrente e dai difensori; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20460/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] (00923810154), in persona del Presidente e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. B. Tiepolo 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (03868020961), in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, Via delle [OSCURATO:PERSONA] 161, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza n. 276/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/01/202;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal l.r.p.t. dell’ACM e dal difensore; rilevato che il predetto atto di rinuncia risultato sottoscritto per adesione dal l.r.p.t. della società controricorrente e dai difensori; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma,