CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 aprile 2024
Cassazione n. 17437/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 07373/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] per lo Sviluppo dell’[OSCURATO:PERSONA] –Gestione stralcio A.R.S.S.A. – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, piazza Campitelli n. 3, presso la Delegazione della Regione Calabria. -controricorrente- MINISTERO DELL’INTERNO, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE E MINISTERO DELL’AMBIENTE E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi ex lege dall’[OSCURATO:PERSONA]: Confisca –Accertamento proprietà –Competenza . Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, sono elettivamente domiciliati. -controricorrenti- Avverso la sentenza n. 183/2018 della Corte d’Appello di Catanzaro, pubblicata il 6/5/2019 26/1/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 aprile 2024 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. Con atto di citazione in riassunzione, conseguente a declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Crotone, [OSCURATO:PERSONA], premesso che, all'esito del procedimento per l'applicazione della misura di prevenzione speciale di P.S. e della confisca di beni nei confronti del figlio [OSCURATO:PERSONA], era stato adottato un provvedimento di natura patrimoniale avente ad oggetto un fabbricato sito in località Campione di Crotone, che, nonostante si fosse difeso assumendone il diritto di proprietà, il Tribunale di Crotone aveva disposto la confisca del bene, confermata nei successivi gradi del giudizio, e che occorreva cancellare il riservato dominio sul terreno di cui era assegnatario, avendolo riscattato, convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Catanzaro, l’A.R.S.S.A. e i Ministeri degli Interni, delle Finanze e dell’Ambiente perché venisse dichiarato cessato il riservato dominio in favore dell’ESAC (ora A.R.S.S.A.) sull'unità fondiaria n. 1252 (ex 120) del fondo [OSCURATO:PERSONA] di Crotone e l'attore esclusivo proprietario del terreno e del fabbricato su di esso insistente e perché venisse dichiarato che il provvedimento di confisca, emesso dal Tribunale di Crotone in data 17 luglio 1997 sull'unità immobiliare sita in località Campione di Crotone, era privo di efficacia in quanto l'area era di sua proprietà per essere stato cancellato il diritto di riservato dominio in favore dell’ESAC che ne era stata la proprietaria. Costituitasi in giudizio per il Ministero dell'Interno, l'Avvocatura distrettuale dello Stato eccepì il difetto di legittimazione passiva del Ministero e l’inammissibilità della domanda, per avere l'attore partecipato al procedimento di confisca, mentre l’A.R.R.S.A. eccepì il suo difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda attorea e alle domande riconvenzionali dei Ministeri, contestando l'ammissibilità, procedibilità e fondatezza delle domande formulate nei suoi confronti. Con sentenza n. 1457/2010, il Tribunale di Catanzaro, acclarata la legittimazione passiva del Ministero dell'Interno ed esaminata la domanda volta ad accertare l'inefficacia, nei confronti dell'attore, del provvedimento di confisca in quanto l’A.R.S.S.A. non aveva contestato la cessazione del riservato dominio, dichiarò l'improponibilità della domanda, ritenendo infondata la difesa dell'attore, secondo cui il giudice penale avrebbe dovuto rimettere gli atti al giudice civile per l'accertamento della proprietà del bene di un terzo estraneo al procedimento di prevenzione. Il giudizio d'appello, incardinato su iniziativa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], si concluse, nella resistenza dell’A.R.S.S.A. e dei Ministeri, con la sentenza n. 183/2018, con la quale la Corte d'Appello di Catanzaro rigettò il gravame, rilevando che la tutela dei diritti del terzo sui beni confiscati fosse condizionata dalla necessità di evitare la precostituzione di pretese creditorie di comodo volte ad aggirare gli effetti della misura e da istanze pregiudizievoli al vincolo di destinazione pubblicistica derivante dalla devoluzione del bene al patrimonio indisponibile dello Stato, che il terzo fosse tenuto, in ragione di ciò, a dimostrare la propria buona fede o affidamento incolpevole nell’insorgenza del diritto rivendicato, quale prova della sua assoluta estraneità al sodalizio criminoso, e potesse intervenire nel procedimento di prevenzione e che il giudice penale avesse, nella specie, accertato l’effettiva titolarità del bene in capo al terzo rivendicante, intervenuto nel procedimento di applicazione della misura, ma non nel giudizio penale, e verificato, come era suo dovere, non potendo limitarsi al mero accertamento di detta titolarità, l’effettiva disponibilità del bene in capo al soggetto attinto dalla misura, ossia il figlio dell’attore, con conseguente improponibilità della questione davanti al giudice civile. 2. Contro la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di sei motivi, illustrati anche con memoria. Resistonocon separati controricors i l’ [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] per lo Sviluppo dell’[OSCURATO:PERSONA] – Gestione stralcio A.R.S.S.A. – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura e i Ministeri dell’Interno, dell’Economia e delle Finanze e dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 676, secondo comma, e 263, terzo comma, cod. proc. pen., in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., e la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost. e art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per avere entrambi i giudici di merito errato nell’applicazione delle norme procedurali penali, avendo quello di primo grado affermato che l’art. 263 si applica solo per stabilire a chi debbano essere restituite le cose sequestrate, ma non anche per accertare la proprietà delle stesse, e il secondo che tale disposizione, richiamata in sede esecutiva dall’art. 676, secondo comma, cod. proc. pen., trova applicazione anche in assenza di formale pendenza della lite davanti al giudice civile, purché il giudice penale dia adeguato conto, in motivazione, della serietà della potenziale controversia, oltre a valutare, in sede di restituzione, l’effettiva disponibilità del bene e non solo la formale proprietà. I ricorrenti hanno, in merito, obiettato che, come affermato da precedenti della Corte di legittimità, l’art. 263, terzo comma, cod. proc. pen., non si limita ad attribuire al giudice civile il solo potere di restituzione del bene senza occuparsi della relativa proprietà, in quanto al giudice penale è demandato il compito di custodire le cose di cui abbia ordinato la restituzione fino alla definizione della controversia sulla proprietà, spettante, per competenza, al giudice civile, né impone al giudice penale di trasmettere gli atti a quello civile quando sia già pendente davanti a questi una causa sulla proprietà o stabilisce che il giudice penale è competente sulla proprietà purché motivi sulla disponibilità sostanziale del bene, giacché la competenza resta al giudice penale solo in relazione alla decisione sulla immediata restituzione del bene e solo quando il titolo per il quale è disposto il sequestro venga meno, mentre in tutti gli altri casi la competenza è demandata al giudice civile. Ad avviso dei ricorrenti, dunque, nel caso in cui, come nella specie, non sia esclusa la condotta penale e non vi sia caducazione automatica della misura, l’accertamento della proprietà deve essere demandato, in virtù della norma citata, al giudice civile, spettando al giudice penale solo quando, venuta meno la rilevanza penale della condotta e di conseguenza il provvedimento di sequestro o confisca, questi debba stabilire a chi debba restituire il bene ossia anche a colui che ne abbia effettiva disponibilità, quand’anche non coincidente col proprietario. 2. Col secondo motivo, si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 832 e 948 cod. civ., in relazione all'art. 360, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in riferimento all'art.360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., e la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione (artt.111 Cost., 132, n. 4, cod. proc. civ., in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), perché i giudici di merito, sulla sola base della affermata competenza in capo al giudice penale, si erano limitati a decidere sulla restituzione del bene, affermando che il giudice di primo grado aveva ben motivato sulla titolarità formale, e, pur attestando la titolarità del bene in capo all’attore, avevano omesso di decidere sulle ulteriori domande proposte (ossia quella volta a far dichiarare cessato il riservato dominio in favore dell’A.R.S.S.A., ad accertare la proprietà del bene in capo all’attore e ad ordinare al Conservatore di apportare le relative annotazioni), senza considerare che, indipendentemente dall’interpretazione sulla inapplicabilità dell’art. 263, terzo comma, cod. proc. pen., avrebbero dovuto accoglierle in quanto autonomamente proposte, essendo sussistenti i due presupposti della preesistenza alla confisca del diritto di proprietà dell’attore e dell’assenza di disponibilità diretta o indiretta del bene in capo a [OSCURATO:PERSONA], sicché avrebbero dovuto ammettere i mezzi di prova (anche testimoniale) dedotti. 3. Col terzo motivo, si lamenta la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione (artt. 111 Cost. e 132, n. 4, cod. proc. civ., in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), per avere la Corte d'appello omesso di pronunciarsi in ordine alla domanda di rivendica del bene, soffermandosi unicamente sulla procedura di confisca e sul fatto che il giudice penale non avrebbe dovuto rimettere le parti davanti al giudice civile. 4. Col quarto motivo, si lamenta la nullità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione (artt. 111 Cost. e 132, n. 4, cod. proc. civ., in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) e la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione (artt. 111 Cost. e 132, n. 4, cod. proc. civ., in riferimento all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ.), in relazione alla domanda proposta nei confronti dell’A.R.S.S.A. e limitata al riconoscimento della cessazione di riservato dominio e alla dichiarazione di proprietà del bene in capo all’attore, certamente accoglibile, sia perché l’ente non aveva negato le circostanze, sia perché erano stati prodotti i documenti notarili. 5. Col quinto motivo, si lamenta la nullità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione, nonché mancata ammissione dei mezzi di prova (artt. 111 Cost. e 132, n. 4, cod. proc. civ., in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), in quanto se la Corte avesse ammesso le richieste istruttorie avrebbe potuto accertare che il fabbricato esistente sul terreno era di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], che ne aveva anche la disponibilità, non solo per accessione, ma anche perché dallo stesso costruito, mentre [OSCURATO:PERSONA] non poteva esercitarvi alcun potere diretto o indiretto. 6. Col sesto motivo, si lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 934 e ss. cod. civ. e dell'art. 2967 cod. civ., in riferimento all'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost. e 132, n. 4, cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., e la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione (artt. 111 Cost. e 132, n. 4, cod. proc. civ., in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), per avere i giudici di merito omesso di prendere posizione in ordine all’acquisto per accessione della proprietà del fabbricato soprastante il terreno, che, risultava di proprietà dell’attore alla stregua della documentazione prodotta, senza ammettere neppure le prove al riguardo, così violando anche il criterio del riparto dell’onere della prova. 7. Preliminarmente, va dichiarata l’infondatezza delle eccezioni sollevate dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla decadenza dalla impugnazione e alla nullità della notifica. Quanto al primo profilo, questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in tema di impugnazioni, la modifica dell'art. 327 cod. proc. civ., introdotta dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (Cass., Sez. 2, 17/04/2012, n. 6007; Cass., Sez. 1, 5/10/2012, n. 17060), mentre la riduzione del periodo di sospensione feriale da quarantasei a trentuno giorni, introdotta dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 162 del 2014, si applica, ai fini del computo dei termini di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., alle impugnazioni delle sole decisioni pubblicate o notificate a partire dal 1° gennaio 2015 (Cass., Sez. 3, 23/6/2021, n. 17949). Orbene, il giudizio in questione era stato introdotto da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], come risulta dallo stesso controricorso, ossia prima dell’entrata in vigore della novella del 1999, mentre la sentenza impugnata è stata pubblicata il 26/1/2018, sicché opera, quanto alla decadenza, il termine annuale di cui alla precedente formulazione dell’art. 327 cod. proc. civ. e, quanto alla sospensione feriale, quella di trentun giorni di cui alla riforma del 2014, con la conseguenza che il termine entro cui il ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere notificato è quello del 26/2/2019. Pertanto, essendo stato il ricorso notificato il 25/2/2019, l’eccezione sollevata è senz’atro priva di fondamento. Quanto al secondo profilo, se è vero che, in tema di notificazione a mezzo PEC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 149-bis cod. proc. civ. e dell'art. 16-ter del d.l. n. 179 del 2012, introdotto dalla legge di conversione n. 221 del 2012, l'indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell'atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde), unicamente quello risultante da tale registro, con conseguente nullità della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario ai sensi dell'art. 160 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 6-1, 11/5/2018, n. 11574), è altrettanto vero che, in tema di ricorso percassazione, l'eventualenullità della notificazione è sanata dalla predisposizione (enotifica) del controricorso ad opera della parte resistente, la quale si sia difesa nel merito, in virtù del generale principio disanatoria dei vizi degli atti processuali del raggiungimento dello scopo ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. 5, 12/7/2018, n. 18402), sicché la difesa nel merito della controricorrente ha sanato l’originario vizio derivante dalla nullità della notifica. 8. Venendo al merito, il primo motivo è infondato. Va, innanzitutto, premesso che la confisca per cui è causa è avvenuta in applicazione della l. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2- ter, recante "Disposizioni contro la mafia", la quale, nella lotta alla criminalità organizzata, prevede l’applicazione di misure repressive e sanzionatorie di carattere patrimoniale volte a sottrarre alle organizzazioni criminali almeno una parte della loro ricchezza, riducendone il potere economico, senza che detti provvedimenti possano, tuttavia, pregiudicare i diritti dei terzi estranei ai fatti che hanno dato luogo ai procedimenti nei quali esse sono adottate (Cass., Sez. 1, 12/11/1999, n. 12535). A tal proposito, giova ricordare come, in tema di legislazione antimafia, la Corte costituzionale, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3-quinques, comma 2, della medesima legge, nella parte in cui consente che il provvedimento di confisca dei beni ivi previsto possa riflettersi su soggetti per i quali non ricorrano i presupposti per l'immediata applicazione di una misura di prevenzione personale, abbia stabilito, con la sentenza del 10/1/1995, n. 487, che la situazione di "sostanziale incolpevolezza" segna il limite della confisca, aggiungendo che una simile condizione soggettiva, su cui è fondata la tutela del terzo in buona fede, non ricorre nei confronti di chi, pur non essendo assoggettabile a provvedimenti di prevenzione, pone in essere attività agevolative idonee a determinare un’obiettiva commistione di interessi tra attività di impresa e attività mafiosa. Alla stregua di tale principio, questa Corte, nell’interpretare la legislazione antimafia anche alla luce di una lettura costituzionalmente orientata, ha affermato che la salvaguardia del preminente interesse pubblico non possa giustificare il sacrificio inflitto al terzo di buona fede, titolare di un diritto reale di godimento o di garanzia, dovendo considerarsi la sua posizione "protetta dal principio della tutela dell'affidamento incolpevole, che permea di sé ogni ambito dell'ordinamento giuridico" (Corte Cost., 10/1/1997, n. 1), sicché non può mai prescindersi dalla prova dell’effettiva terzietà di chi assume avere diritti sul bene oggetto di confisca, non potendo considerarsi terzo colui che, avendo ricavato vantaggi e utilità, non si sia trovato in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole (Cass. pen., Sez. 1, 13/11/2008, n. 43715). Ne consegue che i terzi titolari di diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili sottoposti a confisca ai sensi della predetta disposizione, ove non siano potuti intervenire nel procedimento di prevenzione, possono far accertare, in sede di esecuzione (penale), l'esistenza delle condizioni di permanente validità di detti diritti, costituite essenzialmente dall'anteriorità della trascrizione dei relativi titoli rispetto al provvedimento di sequestro cui ha fatto seguito la confisca e da una situazione soggettiva di buona fede, intesa come affidamento incolpevole, da desumersi sulla base di elementi di cui spetta agli interessati fornire la dimostrazione, la quale consiste nella mancanza di qualsiasi collegamento del proprio diritto con l'attività illecita del proposto indiziato di mafia, derivante da condotte di agevolazione o, addirittura, di fiancheggiamento (Cass. pen., Sez. 1, 11/2/2005, n. 12317; Cass. pen., Sez. 1, 13/11/2008, n. 43715; Cass. pen., Sez. 1, 14/1/2009, n. 2501). Pertanto, alla stregua del consolidato principio, secondo cui la confisca non comporta, di per sé, l'estinzione dei preesistenti diritti reali vantati dai terzi sul bene oggetto di ablazione, ai predetti, rimasti estranei al relativo procedimento, incluso quello di prevenzione reale (rispetto alla misura già disciplinata dall'art. 2-ter, terzo comma, legge n. 575 del 1965, assorbito dall'art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011), e perciò formalmente non soggetti agli effetti del giudicato penale, è consentito, in linea con i valori protetti dagli artt. 24 e 42 della Cost., far accertare, mediante incidente di esecuzione dinanzi allo stesso giudice della prevenzione, l'esistenza delle condizioni di permanente «validità» della situazione giuridica loro intestata, purché versino in buona fede e, anteriormente alla confisca (o al sequestro a questa prodromico, se intervenuto), abbiano trascritto il loro titolo (Cass. pen., Sez. 1, 6/3/2018, n. 22899; Cass. pen., Sez. 1, 30/05/2013, n. 27201; Cass. pen., Sez. 1, 21/2/2008, n. 14928; Cass. pen., Sez. 1, del 21/11/2007, n. 45572; Cass. pen., Sez. 6, n. 18/9/2002, Cass. pen., Sez. 1, del 13/6/2001, n. 34019; Cass. pen., Sez. 1, 20/10/1997, n. 5840). In sostanza, al titolare formale del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene oggetto di ablazione al momento in cui il provvedimento di confisca è divenuto definitivo, che sia rimasto estraneo al relativo procedimento, è data facoltà di proporre incidente di esecuzione davanti al giudice dell'esecuzione per la tutela del proprio diritto, alla duplice condizione che versi in buona fede e che abbia anteriormente trascritto il proprio titolo (Cass. 1 pen., 6/3/2018, n. 22899; Cass., Sez. 1 pen., 18/3/2008, n. 16709; Cass., Sez. pen., 27/6/1996, n. 4399). La competenza del giudice penale trova la propria ratio nell’esigenza di non vanificare l'intervento sanzionatorio dello Stato e di evitare, perciò, che l’accertamento del diritto del terzo sia limitato alla verifica del proprio titolo e della data della sua trascrizione, esigenza che impone, dunque, un'indagine più estesa ed approfondita che, per intuibili ragioni, può essere svolta solo dal giudice penale, con garanzia del contraddittorio, in sede di procedimento di esecuzione (si veda in tema di creditori privilegiati Cass., Sez. 1, 12/11/1999, n. 12535). E’ dunque il giudice dell’esecuzione penale ad avere, nella materia in esame, l’esclusiva competenza sui diritti che i terzi rimasti estranei al procedimento penale possano vantare sul bene assoggettato a confisca, i quali possono far valere le proprie ragioni nelle forme e secondo le modalità previste dagli artt. 665 e ss. cod. proc. pen., norme che attribuiscono per l’appunto al giudice dell'esecuzione la competenza a decidere in ordine alla confisca e che impongono al terzo di rivolgere a questi la pretesa ai sensi dell’art. 676 cod. proc. civ.. Orbene, i giudici di merito, dopo avere premesso che, nell’ambito della confisca, la tutela dei diritti del terzo risponde alla duplice necessità di evitare un pregiudizio sia ai diritti privatistici, sia agli interessi pubblicistici sottesi alla devoluzione del bene al patrimonio indisponibile dello Stato, hanno sostanzialmente fondato la decisione tenendo conto sia della dimostrazione della titolarità formale del bene, nella specie giudicata certa in capo al dante causa degli odierni ricorrenti, sia della prova della buona fede o dell’affidamento incolpevole del terzo richiedente, ossia dell’assoluta estraneità dello stesso al sodalizio criminoso, ritenendo che il giudice penale avesse accertato, dandone adeguato conto nella motivazione, la soggezione del bene al dominio del soggetto attinto dalla misura patrimoniale. Né può dirsi che vi fosse l’obbligo del giudice penale di rimettere la questione della proprietà al giudice civile e che quest’ultimo fosse tenuto a pronunciarsi sul punto, senza dichiarare, come avvenuto, l’improcedibilità della domanda, non essendo ravvisabile alcuna contestazione tra più aventi diritto alla proprietà del bene e sussistendo, quale unica situazione di contrasto, quella dei ricorrenti con lo Stato, divenuto titolare del bene proprio per effetto della confisca. Alla stregua di quanto detto, deve allora affermarsi l’infondatezza della prima censura, rispondendo la decisione impugnata al principio secondo cui, in tema di confisca disposta alla stregua della legislazione antimafia, il terzo che vanti diritti sul bene che ne è oggetto deve rivolgere la pretesa restitutoria davanti al giudice dell’esecuzione penale ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen., il quale solo, nel rispetto dell’esigenza di non vanificare l’intervento sanzionatorio dello Stato, può provvedervi alla duplice condizione della buona fede dell’istante e della anteriorità della trascrizione del titolo. 9. Dal rigetto del primo motivo, deriva, peraltro, il logico assorbimento delle restanti censure, siccome tutte incentrate sulla omessa pronuncia in ordine alla domanda di accertamento della proprietà del terreno e del fabbricato su di esso insistente, la cui rilevanza sfuma davanti all’accertamento, effettuato in sede penale, del dominio sul bene del soggetto attinto dalla misura, in sé sufficiente a confermare il provvedimento di confisca e, dunque, la sua ricaduta sull’assetto proprietario, stante il subentro dello Stato. 10. In conclusione, dichiarata l’infondatezza del primo motivo e l’assorbimento dei restanti, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dei ricorrenti con vincolo solidale. Sussistono i presupposti processuali per il pagamento del doppio contributo unificato. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito per il Min