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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 28175/2021

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ORDINANZA sul ricorso 5262-2019 propos o da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 57, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2021 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, 1274 [OSCURATO:PERSONA] 21, .3resso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 20-76/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 17/2/2018 R.G.N. 323/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. n:5262/2019 R.G. , [OSCURATO:PERSONA]'

1. Con sentenza n. 2076 depositata il 17.12.2018 la Corte di, appello di lMilaino, confermando la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarat6 la l natura ritorsiva del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatq in data 31.7.2015 dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a [OSCURATO:PERSONA], coordinatdre della rete qorpmerciale della linea liquori per il centro-sud con sede a Catània, con 'Onseguente n9llit del licenziamento e condanna della società alla reintegrazione nel Posto di lavoro e al pagamento dell'indennità risarcitoria. ,

2. La Corte di appello ha preliminarmente rilevato 'che, il Pizzuto era stato già, 1, I I r destinatario, nel 2011, di un licenziamento collettivo 'e, nel marzo ,213, di, un trasferimento, provvedimenti entrambi dichiarati illegittimi in sede giudiziale (il primo i per un vizio formale); osservato che il motivo posto a base del licenZiamento individuale l I coincideva con quello dedotto per il licenziamento collettivo' (ossia l'unificazione di due linee di vendita, i liquori e i vini), che il licenziamento individuale era intervenuto dOpo poche settimane dalla sentenza di primo grado che aveva accertato l'illegittimità del ' trasferimento a Saronno, che - nonostante la condanna al ripristino 'del [apporto di lavoro presso Catania e le dimissioni del collega che operava neila medesima (Atta (Di ' Giovanni) - la società aveva affidato le mansioni del Pizzuto a lavOratore neo aSsunto i (Gianninoto), riteneva accertata la pervicace volontà della socie'tè di eludere' e vaniflicare I gli effetti delle azioni giudiziali promosse dal lavoratore. i l

3. La società ha proposto, avverso tale sentenza, ricorso per cassazi,one' affidato a , i cinque motivi, illustrati da memoria.

La società ha depositato cOntroricorso ilitAtratd da memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si denuncia violazione 'e falsa applitazione degli artt. 1344 e, 1423 cod.civ. (ex art 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), avendo, la 'Corte territoriale, , errato a ritenere ricorrenti, nel licenziamento individuale del Pizzuto, gli Stessi motivi del licenziamento collettivo in quanto la soppressione della poSizioné organiz4ativa è stata determinata proprio in conseguenza della riorganizzazione aziendalé descritta nel collettivo e attuatasi a seguito del medesimo.

Incongruo appare, inoltre, il richiamo del recente approdo di legittimità del 2018 (n. 23042) che ha esaminato una fatti lSpeciel diversa dalla presente (caratterizzata, quest'ultima,' da un vizio procedurale, q non i l sostanziale, del licenziamento collettivo).r n. 5262/2019 R.G.

2. Cón il secondo, il terzo ed il quarto si denuncia violazione e falsa applicaziong degli, artt. 1324, 1345, 2697 cod. civ. e 112, 115 cod.prockiv. (ex art 360, primo comma, , nn. 3 e 4, cod. proc. civ.).

La ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia 91 -iltehosto la trattazione del presunto carattere ritorsivo del licenziamento anziché verkicare ,Con , l priorità logica e giuridica l'obiettiva esistenza dei fatti necessgri ,airadicare il giustificato , s s motivo oggettivo, il quale, una volta accertato nella Sua effettività, rende irrileVante s , s ogni altro aspetto della vicenda, posto che - per ritenere, ritorsivo il licenziamento - occorre che questo abbia avuto efficacia determinativa esclusiva, ancle rispetto ad'altri fatti rilevanti ai fini della configurazione del giustificato Motivo di ecesso.

La Corte ha omesso di considerare la copiosa documentazione e le risultanze istruttorie' volte a provare la sussistenza del giustificato motivo oggettivo e Il rispetto dell'obbligo di' repechage.

3. Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli airtt. 41 175 e 1375,cod.civ. (ex art 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.). avendo errato, l'a Corte territoriale, a ritenere elemento rafforzativo della ritorsività la preferenza dei lavótratori l s , Gianninoto e [OSCURATO:PERSONA] al Pizzuto, che aveva minor professionalità (come emergeva dalla documentazione allegata e trascurata dal giudice di meritO). i s l , ! , l

4. I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente peri la lostretta s r I I connessione, sono infondati. s

5. Preliminarmente, va ribadito che l'accertamento della Sussistenzal degli selementi di , s fatto idonei a configurare una frode alla legge costituisce attività riservata, ai giudice di ! , 1 , , ' merito, esente dal sindacato di legittimità,' se sorretta' ,da motivazione adeguata ed immune da vizi (v. ex aliis Cass. 11 settembre 2017, n. 21042), dovendosi ritenere inammissibili le censure volte a criticare la valutazióne del materiale probatório coMe eseguita dalla Corte di merito, al di fuori dei limiti consentiti d'allo schema leale Idei , nuovo testo dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod.proc.civ. (cfr. Cass., .U.„n. 8053 del , s 2014), a monte non consentite dall'art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., esSendosi, nel caso di specie, in presenza di doppia pronuncia conforme di merito basatà 1 sulle' , medesime ragioni di fatto circa l'accertata identità del livello ,di inquadramento tra il I ' i , Pizzuto e il [OSCURATO:PERSONA] e l'assunzione di un nuovo lavoratore i n pendenza $0éi giudizi 's I s intercorrenti tra le parti. , l , , I

6. Nel caso di specie, la Corte territoriale, alla luce 'delle' ragibni poste a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (di cpi 'alla lettera di recesso, I I integralmente riportata nella sentenza impugnata) nonchè della puntugle disamina delle , 2 s I s i s s i n..5262/2019 R.G. vicende intercorse tra società e lavoratore (in particolare, l'illegittimità del ,s licenziamento collettivo e la contiguità temporale tra il trasferimento di ssede e il s licenziamento individuale), ha concluso che la dedotta impossibilità di'adibire ihPizzluto alle mansioni assegnate in Catania o ad altre mansioni non, ere derivata da un fatto s nuovo e autonomo rispetto alla soppressione della posizione lavorativa oggetto del licenziamento collettivo annullato, in quanto , le motivazioni a base dei due provvedimenti espulsivi erano, da un punto di vista soStanzialei del tutto sovrapponibili; s la Corte territoriale ha, inoltre, aggiunto - quali elementi integranti altrettenti inIici s sintomatici circa l'avvenuta utilizzazione di uno schema negoziale tipico al, fine ii eludere s una norma 'imperativa - che il licenziamento individuale era sOpraggiunto , Istrétto s , ridosso temporale della sentenza di primo grado che avenPa dichiarato illegittimo ir trasferimento e condannato la società alla reintegrazione nella sede di Catania, e che le mansioni affidate al Pizzuto erano state assegnate a lavoratorei neo assunto (nonostante provvedimento giudiziale, emesso in fase da9telare, che condannava la ' s società al ripristino del rapporto di lavoro). s s Il comportamento posto in essere dalla società aveva l'obiettivo di rendere vano il diritto ' del lavoratore di riottenere il proprio posto di lavoro nonostante le pronunce giudiziali ln I che avevano dichiarato illegittimo sia il licenziamento collettivo ('con riguardo ai motivi di comunicazione del provvedimento e, in specie - come evidenziatb dalla sentenza di s , questa Corte, n.5553 del 2021, che ha confermatb la sentenza' di appello -'per canenza di "alcuna minima specificazione dei criteri di scelta 'in con'creto utilizzatili) sia il trasferimento del lavoratore (considerata la ricorrenza delle steSSe scelte saziendali ritenute illegittime e l'assunzione di nuovi dipendenti, come Istattlito daila sentenza n. s 15635 del 2020 di questa Corte).

I s , H s , , L'ampia disamina della Corte distrettuale ha, dunque, dimostrato sché il posto, del' Pizzuto, anche all'esito della ristrutturazione portata a termine s, dalla procedura di ' licenziamento collettivo e del trasferimento, doveva esistere in base, alla , corretta applicazione dei criteri di scelta.

Conseguentemente, gli sordini di reintegra andavano, s adempiuti e solo una ragione diversa da quella posta a base del licenziamento e del trasferimento annullati avrebbe potuto incidere, con effetto estintivo, sulla ricostitUita posizione lavorativa.

7. La Corte distrettuale, come sottolineato dalla stessa sentenza impugnata' i si è i conformata al principio affermato da questa Cotte secondo tui il licenziamento per s , giustificato motivo oggettivo disposto per gli stessi motivi già addotti a fondamen to d .i n , s I i s • n:5262/2019 R.G. un precedente licenziamento collettivo dichiarato illegittimo (gella spedie, sopp -esione della posizione lavorativa) realizza uno schema fraudolento ex art. 1 1344 c.c., il, cui, accertamento deve essere condotto dal giudice di merito in base ad ,una ,valutazione unitaria e non atomistica di ulteriori indici sintomatici , dell'intento elusivo, quali la mancata ottemperanza del datore all'ordine giudiziale di reintegra e la contiguità , , temporale del secondo recesso (Cass. n. 23042 'dei 2018, che ha , analizato úna fattispecie del tutto simile alla presente, con particolare riferimento alla violazipne criteri di scelta dei lavoratori in sede di licenziamento collettivo).

Deve'ritenersi, altresì, che la Corte distrettuale si è conformata all'ulteriore prind fidio che in questa sede si intende ribadire - secondo cui lin terna di licenziamento nullo perché ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 cc. devi essere deterrrintante, cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel l,griso ché il motivo , lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giuciiziale; ne conegue che 1 , , la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'aPplicazióne della tutela prevista „ dall'art. 18, comma 1, st.lav. novellato, richiede il , previo accértamentd della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento (éass. n. 9468 del 2019). , Invero, nel caso di specie, la Corte distrettuale, dato atto d'ella coincidenza del motivo , posto a base del licenziamento individuale con quell'o che aveva sorretto la procedúra di mobilità ritenuta illegittima (per violazione dei criteri di scelta'dei lavoratori), i nor! ha omesso di sottoporre a verifica i fatti dedotti dal datore di lavoro a fonOrnepto del licenziamento individuale ma, anzi, ha sottolineato come la soppressione del' pOsto cui era addetto il Pizzuti era già stata ritenuta illegittima proprio per carenza di uni hesso' causale con la posizione occupata dal lavoratore stesso e che,la ricorrenza di ulteriori indici sintomatici di uno schema elusivo dei comandi giudiziali adottati con rigbardo al licenziamento collettivo e al trasferimento palesavano l'intento fraudolento della società. , L'insussistenza (rectius illegittimità) del requisito organizzativò e', 'dunque, stata' n l, i A'adliata dalla Corte Corte distrettuale ed ha consentito, nella ricorrenza di' ,ulteriori indici sinorriatici dello schema fraudolento, di accertare l'efficacia determinativa escNsiva i dell'intento' ritorsivo datoriale. , La Corte si è, pertanto, conformata altresì al principio affermato da lquesta 'Corte secondo cui l'intento ritorsivo datoriale deve avere effidacia, determinativa esclusiiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti' Hlevanti ai ' I i ! I . n:5262/2019 R.G.

I fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di receSso (Cass.n. 14816 del 2005, Cass. n. 30429 del 2018).

Correttamente, dunque, il giudice di merito, applicando le regole sul riparto 'dell'onere probatorio e seguendo l'ordine logico degli accertamenti, ha riscontrato che il datbre di' I lavoro non aveva assolto gli oneri su di lui gravanti e riguardanti la dimostrazione del giustificato motivo oggettivo ed ha proceduto alla verifica delle ialiegazionì ipost e a , fondamento ,della domanda del lavoratore di accertamento della nullità per motivo , ritorsivo; il suo positivo riscontro ha dato luogo all'applicazibne della più e'riLnpia ,e massima tutela prevista dal primo comma dell'art. 18 della, lepge n, 390 del 19 170.1 I

8. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall'art. 91 cod.proc.civ. , , ,

9. Sussistono i presupposti processuali per il versarnentó, da parte dei ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal'd.P.R. 3,0 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 201, n. 228, art 1, r comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ove dovuto - pe r il ricorso, a norma ' del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

I La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle Ispese ,del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 200,00 per esborsiiie eurc .250,00 per Compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15% ed 'accessori di legde,i, li i , , Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggi9, 2002, P. 115, nel test° introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da i parte delkr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 5262-2019 propos o da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 57, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2021 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, 1274 [OSCURATO:PERSONA] 21, .3resso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 20-76/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 17/2/2018 R.G.N. 323/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. n:5262/2019 R.G. , [OSCURATO:PERSONA]' 1. Con sentenza n. 2076 depositata il 17.12.2018 la Corte di, appello di lMilaino, confermando la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarat6 la l natura ritorsiva del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatq in data 31.7.2015 dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a [OSCURATO:PERSONA], coordinatdre della rete qorpmerciale della linea liquori per il centro-sud con sede a Catània, con 'Onseguente n9llit del licenziamento e condanna della società alla reintegrazione nel Posto di lavoro e al pagamento dell'indennità risarcitoria. , 2. La Corte di appello ha preliminarmente rilevato 'che, il Pizzuto era stato già, 1, I I r destinatario, nel 2011, di un licenziamento collettivo 'e, nel marzo ,213, di, un trasferimento, provvedimenti entrambi dichiarati illegittimi in sede giudiziale (il primo i per un vizio formale); osservato che il motivo posto a base del licenZiamento individuale l I coincideva con quello dedotto per il licenziamento collettivo' (ossia l'unificazione di due linee di vendita, i liquori e i vini), che il licenziamento individuale era intervenuto dOpo poche settimane dalla sentenza di primo grado che aveva accertato l'illegittimità del ' trasferimento a Saronno, che - nonostante la condanna al ripristino 'del [apporto di lavoro presso Catania e le dimissioni del collega che operava neila medesima (Atta (Di ' Giovanni) - la società aveva affidato le mansioni del Pizzuto a lavOratore neo aSsunto i (Gianninoto), riteneva accertata la pervicace volontà della socie'tè di eludere' e vaniflicare I gli effetti delle azioni giudiziali promosse dal lavoratore. i l 3. La società ha proposto, avverso tale sentenza, ricorso per cassazi,one' affidato a , i cinque motivi, illustrati da memoria. La società ha depositato cOntroricorso ilitAtratd da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si denuncia violazione 'e falsa applitazione degli artt. 1344 e, 1423 cod.civ. (ex art 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), avendo, la 'Corte territoriale, , errato a ritenere ricorrenti, nel licenziamento individuale del Pizzuto, gli Stessi motivi del licenziamento collettivo in quanto la soppressione della poSizioné organiz4ativa è stata determinata proprio in conseguenza della riorganizzazione aziendalé descritta nel collettivo e attuatasi a seguito del medesimo. Incongruo appare, inoltre, il richiamo del recente approdo di legittimità del 2018 (n. 23042) che ha esaminato una fatti lSpeciel diversa dalla presente (caratterizzata, quest'ultima,' da un vizio procedurale, q non i l sostanziale, del licenziamento collettivo).r n. 5262/2019 R.G. 2. Cón il secondo, il terzo ed il quarto si denuncia violazione e falsa applicaziong degli, artt. 1324, 1345, 2697 cod. civ. e 112, 115 cod.prockiv. (ex art 360, primo comma, , nn. 3 e 4, cod. proc. civ.). La ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia 91 -iltehosto la trattazione del presunto carattere ritorsivo del licenziamento anziché verkicare ,Con , l priorità logica e giuridica l'obiettiva esistenza dei fatti necessgri ,airadicare il giustificato , s s motivo oggettivo, il quale, una volta accertato nella Sua effettività, rende irrileVante s , s ogni altro aspetto della vicenda, posto che - per ritenere, ritorsivo il licenziamento - occorre che questo abbia avuto efficacia determinativa esclusiva, ancle rispetto ad'altri fatti rilevanti ai fini della configurazione del giustificato Motivo di ecesso. La Corte ha omesso di considerare la copiosa documentazione e le risultanze istruttorie' volte a provare la sussistenza del giustificato motivo oggettivo e Il rispetto dell'obbligo di' repechage. 3. Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli airtt. 41 175 e 1375,cod.civ. (ex art 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.). avendo errato, l'a Corte territoriale, a ritenere elemento rafforzativo della ritorsività la preferenza dei lavótratori l s , Gianninoto e [OSCURATO:PERSONA] al Pizzuto, che aveva minor professionalità (come emergeva dalla documentazione allegata e trascurata dal giudice di meritO). i s l , ! , l 4. I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente peri la lostretta s r I I connessione, sono infondati. s 5. Preliminarmente, va ribadito che l'accertamento della Sussistenzal degli selementi di , s fatto idonei a configurare una frode alla legge costituisce attività riservata, ai giudice di ! , 1 , , ' merito, esente dal sindacato di legittimità,' se sorretta' ,da motivazione adeguata ed immune da vizi (v. ex aliis Cass. 11 settembre 2017, n. 21042), dovendosi ritenere inammissibili le censure volte a criticare la valutazióne del materiale probatório coMe eseguita dalla Corte di merito, al di fuori dei limiti consentiti d'allo schema leale Idei , nuovo testo dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod.proc.civ. (cfr. Cass., .U.„n. 8053 del , s 2014), a monte non consentite dall'art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., esSendosi, nel caso di specie, in presenza di doppia pronuncia conforme di merito basatà 1 sulle' , medesime ragioni di fatto circa l'accertata identità del livello ,di inquadramento tra il I ' i , Pizzuto e il [OSCURATO:PERSONA] e l'assunzione di un nuovo lavoratore i n pendenza $0éi giudizi 's I s intercorrenti tra le parti. , l , , I 6. Nel caso di specie, la Corte territoriale, alla luce 'delle' ragibni poste a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (di cpi 'alla lettera di recesso, I I integralmente riportata nella sentenza impugnata) nonchè della puntugle disamina delle , 2 s I s i s s i n..5262/2019 R.G. vicende intercorse tra società e lavoratore (in particolare, l'illegittimità del ,s licenziamento collettivo e la contiguità temporale tra il trasferimento di ssede e il s licenziamento individuale), ha concluso che la dedotta impossibilità di'adibire ihPizzluto alle mansioni assegnate in Catania o ad altre mansioni non, ere derivata da un fatto s nuovo e autonomo rispetto alla soppressione della posizione lavorativa oggetto del licenziamento collettivo annullato, in quanto , le motivazioni a base dei due provvedimenti espulsivi erano, da un punto di vista soStanzialei del tutto sovrapponibili; s la Corte territoriale ha, inoltre, aggiunto - quali elementi integranti altrettenti inIici s sintomatici circa l'avvenuta utilizzazione di uno schema negoziale tipico al, fine ii eludere s una norma 'imperativa - che il licenziamento individuale era sOpraggiunto , Istrétto s , ridosso temporale della sentenza di primo grado che avenPa dichiarato illegittimo ir trasferimento e condannato la società alla reintegrazione nella sede di Catania, e che le mansioni affidate al Pizzuto erano state assegnate a lavoratorei neo assunto (nonostante provvedimento giudiziale, emesso in fase da9telare, che condannava la ' s società al ripristino del rapporto di lavoro). s s Il comportamento posto in essere dalla società aveva l'obiettivo di rendere vano il diritto ' del lavoratore di riottenere il proprio posto di lavoro nonostante le pronunce giudiziali ln I che avevano dichiarato illegittimo sia il licenziamento collettivo ('con riguardo ai motivi di comunicazione del provvedimento e, in specie - come evidenziatb dalla sentenza di s , questa Corte, n.5553 del 2021, che ha confermatb la sentenza' di appello -'per canenza di "alcuna minima specificazione dei criteri di scelta 'in con'creto utilizzatili) sia il trasferimento del lavoratore (considerata la ricorrenza delle steSSe scelte saziendali ritenute illegittime e l'assunzione di nuovi dipendenti, come Istattlito daila sentenza n. s 15635 del 2020 di questa Corte). I s , H s , , L'ampia disamina della Corte distrettuale ha, dunque, dimostrato sché il posto, del' Pizzuto, anche all'esito della ristrutturazione portata a termine s, dalla procedura di ' licenziamento collettivo e del trasferimento, doveva esistere in base, alla , corretta applicazione dei criteri di scelta. Conseguentemente, gli sordini di reintegra andavano, s adempiuti e solo una ragione diversa da quella posta a base del licenziamento e del trasferimento annullati avrebbe potuto incidere, con effetto estintivo, sulla ricostitUita posizione lavorativa. 7. La Corte distrettuale, come sottolineato dalla stessa sentenza impugnata' i si è i conformata al principio affermato da questa Cotte secondo tui il licenziamento per s , giustificato motivo oggettivo disposto per gli stessi motivi già addotti a fondamen to d .i n , s I i s • n:5262/2019 R.G. un precedente licenziamento collettivo dichiarato illegittimo (gella spedie, sopp -esione della posizione lavorativa) realizza uno schema fraudolento ex art. 1 1344 c.c., il, cui, accertamento deve essere condotto dal giudice di merito in base ad ,una ,valutazione unitaria e non atomistica di ulteriori indici sintomatici , dell'intento elusivo, quali la mancata ottemperanza del datore all'ordine giudiziale di reintegra e la contiguità , , temporale del secondo recesso (Cass. n. 23042 'dei 2018, che ha , analizato úna fattispecie del tutto simile alla presente, con particolare riferimento alla violazipne criteri di scelta dei lavoratori in sede di licenziamento collettivo). Deve'ritenersi, altresì, che la Corte distrettuale si è conformata all'ulteriore prind fidio che in questa sede si intende ribadire - secondo cui lin terna di licenziamento nullo perché ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 cc. devi essere deterrrintante, cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel l,griso ché il motivo , lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giuciiziale; ne conegue che 1 , , la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'aPplicazióne della tutela prevista „ dall'art. 18, comma 1, st.lav. novellato, richiede il , previo accértamentd della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento (éass. n. 9468 del 2019). , Invero, nel caso di specie, la Corte distrettuale, dato atto d'ella coincidenza del motivo , posto a base del licenziamento individuale con quell'o che aveva sorretto la procedúra di mobilità ritenuta illegittima (per violazione dei criteri di scelta'dei lavoratori), i nor! ha omesso di sottoporre a verifica i fatti dedotti dal datore di lavoro a fonOrnepto del licenziamento individuale ma, anzi, ha sottolineato come la soppressione del' pOsto cui era addetto il Pizzuti era già stata ritenuta illegittima proprio per carenza di uni hesso' causale con la posizione occupata dal lavoratore stesso e che,la ricorrenza di ulteriori indici sintomatici di uno schema elusivo dei comandi giudiziali adottati con rigbardo al licenziamento collettivo e al trasferimento palesavano l'intento fraudolento della società. , L'insussistenza (rectius illegittimità) del requisito organizzativò e', 'dunque, stata' n l, i A'adliata dalla Corte Corte distrettuale ed ha consentito, nella ricorrenza di' ,ulteriori indici sinorriatici dello schema fraudolento, di accertare l'efficacia determinativa escNsiva i dell'intento' ritorsivo datoriale. , La Corte si è, pertanto, conformata altresì al principio affermato da lquesta 'Corte secondo cui l'intento ritorsivo datoriale deve avere effidacia, determinativa esclusiiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti' Hlevanti ai ' I i ! I . n:5262/2019 R.G. I fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di receSso (Cass.n. 14816 del 2005, Cass. n. 30429 del 2018). Correttamente, dunque, il giudice di merito, applicando le regole sul riparto 'dell'onere probatorio e seguendo l'ordine logico degli accertamenti, ha riscontrato che il datbre di' I lavoro non aveva assolto gli oneri su di lui gravanti e riguardanti la dimostrazione del giustificato motivo oggettivo ed ha proceduto alla verifica delle ialiegazionì ipost e a , fondamento ,della domanda del lavoratore di accertamento della nullità per motivo , ritorsivo; il suo positivo riscontro ha dato luogo all'applicazibne della più e'riLnpia ,e massima tutela prevista dal primo comma dell'art. 18 della, lepge n, 390 del 19 170.1 I 8. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall'art. 91 cod.proc.civ. , , , 9. Sussistono i presupposti processuali per il versarnentó, da parte dei ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal'd.P.R. 3,0 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 201, n. 228, art 1, r comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ove dovuto - pe r il ricorso, a norma ' del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. I La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle Ispese ,del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 200,00 per esborsiiie eurc .250,00 per Compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15% ed 'accessori di legde,i, li i , , Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggi9, 2002, P. 115, nel test° introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da i parte delkr