CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 febbraio 1991
Cassazione n. 24037/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 13/03/2025 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Catanzaro ha respinto l’ appello, propost o nell’interesse di FABIANO Damiano, avverso l’ordinanza con la qualela Corte territoriale, giudice procedente, aveva rigettato l’istanza di revoca o sostituzione della m isura della custodia cautelare in carcere, formulata dall’interessato alla luce , sia del ritenuto ridimensionamento del quadro cautelare conseguito allasua assoluzione dal reato associativo di cui all’art. 74, d.P.R. n. 309/1990 già in primo grado con con ferma in appello , giudizio a seguito del quale è stata ridotta la pena originariamente individuata in anni dodici, mesi dieci di reclusione ed euro 29.733,00 di multa (come indicato alla pag. 2 del ricorso) in quella di anni nove, mesi due, giorni venti direclusione ed euro 26.733,00 di multa ; nonché del decorso del tempo a far data dall’applicazione della misura in atto. Il giudice dell’appello cautelareha ritenuto detti elementi di novità intrinsecamente inidonei a fondare l’istanza, atteso che il ridimensionato quadro accusatorio aveva portato a una pena rimasta severa e coerente con il formulato giudizio di proporzionalità, laddove il mero decorso del tempo non potrebbedi per sé giustificare l’attenuazione del rigore carcerario. 2. La difesa ha proposto ricorso formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto vizio di motivazione carente e apparente, rilevando che l’elemento di novità allegato (assoluzione dal reato associativo di cui all’art. 74, d.P.R. n. 309/1990, peraltro con ruolo preminente), pur nella permanenza del quadro cautelare , ne aveva determinato un affievolimento, sul punto nulla avendo precisato il giudice adito con il gravame, limitatosi ad affermare l’assenza di elementi di novità, a fronte di una completa destrutturazione, nei due gradi di giudizio, dell’accusa originariamente mossaal FABIANO, contestando che l’istanza fosse stata formulata solo alla stregua del fattore tempo. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Pasquale SERRAO D’[OSCURATO:PERSONA],ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilitàdel ricorso. Considerato in diritto 1. Ilricorso è inammissibile. 2. Erra la difesa nell’affermare che il Tribunale a vrebbe valutato solo il fattore temporale per rigettare l’appello, quel giudice avendo di contro esaminato l’elemento di novità agitato a difesa, ritenendolo inidoneo a mutare un quadro cautelare, parametrato su reati che avevano determinato i giudici della cognizione a condannare, all’esito dei due gradi di giudizio, il FABIANO a una pena severa, tale oggettivamente siccome pari a oltre nove anni di reclusione. Rispetto a tale argomentare, la difesa si è limitata a sostenere la mancanza della motivazione o la sua apparenza, senza considerare la risposta approntata dal giudice d’appello, non avendo la difesa contestato la razionalità di tale incedere argomentativo e neppure la sua contraddittorietà intrinseca o estrinseca. La decisione, peraltro, è del tutto coerente con i principi in materia , anche quanto alla valutazione inerente al fattore temporale, rispetto al quale si è già precisato che il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità(Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 – 02). Il giudice, invero, deve dare conto dell'avvenuto apprezzamento di elementi, evidenziati dalla parte o direttamente enucleati dagli atti, significativi in tal senso, afferenti, in specie, alla tipologia del delitto in contestazione, alle concrete modalità del fatto e alla sua risalenza, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero decorso del cd. "tempo silente", posto che è escluso, in materia, qualsiasi automatismo valutativo(Sez. 2, n. 24553 del 22/03/2024, Serafino, Rv. 286698 –01). 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pa gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero rispetto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), oltre alla trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito all’art. 94 co. 1 terdisp. att. del c.p.p. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i l ricorrente al pag amento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. p roc