CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 2023
Cassazione n. 31047/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 14 settembre 2022, confermando la pronuncia del Tribunale di Verbania emessa in data 20 maggio 2020, condannava [OSCURATO:PERSONA] ad anni 1 di reclusione per il reato di appropriazione indebita. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta l'omessa motivazione circa la doglianza sulla responsabilità dell'imputato, appare non proponibile in quanto il semplice riferimento alla responsabilità contenuto nell'atto di appello volto a censurare soltanto il trattamento sanzionatorio non vale ad escludere la preclusione e quindi a rendere deducibili dinanzi a questa corte questioni in punto di responsabilità; Considerato pertanto che il ricorso risulta avanzato per motivi non più proponibili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]