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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 marzo 2025

Cassazione n. 15028/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Bologna ha fornito adeguata motivazione in relazione all'accertamento dei reati di calunnia e lesioni personali in concorso, avendo evidenziato una serie di elementi di fatto che sorreggono in modo non illogico tale lettura con ampia e diffusa disamina, che dà conto sia delle ragioni della piena attendibilità della dinamica basata sulle testimonianze rese dalle persone offese Magnani e Maurizi, e, conseguentemente, della falsità delle accuse mosse nei confronti delle predette, attraverso il riscontro offerto dai certificati medici, le fotografie delle gravi lesioni subite dal Magnani (frattura ossea e ferita all'occhio con otto punti di sutura, ecchimosi alla schiena e al volto), la deposizione del carabiniere Calabrese, l'assenza di adeguati riscontri della versione opposta rese in sede di querela dal Bertuzzi sotto il profilo dell'assenza di conseguenze lesive rilevanti compatibili con la presunta aggressione subita, così da rendere del tutto irrilevante l'allegazione di un referto medico attestante modeste escoriazioni; ritenuto che analoghe considerazioni valgono per le censure dedotte da Pilla in merito al concorso nel reato di lesioni personali ed alla esclusione dell'attenuante di cui all'art.114 c.p. - reiterate nella memoria difensiva prodotta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - tenuto conto della corretta valutazione in fatto ed in diritto operata dalla Corte di appello di Bologna, coerente ai principi in tema di concorso di persone nel reato; rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno il 31 marzo 2025 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Bologna ha fornito adeguata motivazione in relazione all'accertamento dei reati di calunnia e lesioni personali in concorso, avendo evidenziato una serie di elementi di fatto che sorreggono in modo non illogico tale lettura con ampia e diffusa disamina, che dà conto sia delle ragioni della piena attendibilità della dinamica basata sulle testimonianze rese dalle persone offese Magnani e Maurizi, e, conseguentemente, della falsità delle accuse mosse nei confronti delle predette, attraverso il riscontro offerto dai certificati medici, le fotografie delle gravi lesioni subite dal Magnani (frattura ossea e ferita all'occhio con otto punti di sutura, ecchimosi alla schiena e al volto), la deposizione del carabiniere Calabrese, l'assenza di adeguati riscontri della versione opposta rese in sede di querela dal Bertuzzi sotto il profilo dell'assenza di conseguenze lesive rilevanti compatibili con la presunta aggressione subita, così da rendere del tutto irrilevante l'allegazione di un referto medico attestante modeste escoriazioni; ritenuto che analoghe considerazioni valgono per le censure dedotte da Pilla in merito al concorso nel reato di lesioni personali ed alla esclusione dell'attenuante di cui all'art.114 c.p. - reiterate nella memoria difensiva prodotta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - tenuto conto della corretta valutazione in fatto ed in diritto operata dalla Corte di appello di Bologna, coerente ai principi in tema di concorso di persone nel reato; rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 31 marzo 2025 Il