CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 2023
Cassazione n. 23892/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; viu [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 13 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Cuneo, ad esito di giudizio abbreviato, del 11 novembre 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il delitto ascritto in rubrica (art. 640 cod. pen.). Ritenuto che con il primo di ricorso quanto alla contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, oltre che alla asserita ricorrenza di violazione di legge, nella considerazione della condotta contestata quanto alla ricorrenza dell'elemento soggettivo, tenda ad introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede a fronte di una persuasiva argomentazione della Corte di appello, che ha evidenziato con motivazione logica e persuasiva come fosse stato lo stesso Galati ad ammettere il fatto nelle proprie dichiarazioni, dichiarando di essere effettivamente il titolare della carta prepagata sulla quale venne effettuato il bonifico; carta i cui estremi identificativi erano stati forniti proprio dal ricorrente (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100- 01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01). Considerato come il secondo motivo di ricorso si caratterizzi per una sua oggettiva Aspecificità e genericità, mancando del tutto il confronto con la motivazione della Corte di appello, che ha sottolineato la gravità del fatto, la pervasività della condotta quanto all'approfittamento di una condizione di sostanziale minorata difesa della persona offesa in considerazione del mezzo utilizzato a tal fine. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 2 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il P