CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 20128/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in persona del SostitutoProcuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 29 luglio 2025, resa a scioglimento dell’udienza del 28febbraio 2025, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudicedell’esecuzione, dichiarava inammissibile l’istanza proposta nell’interesse diPasquale [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere la revoca dell’ingiunzione ademolire emessa in esecuzione della sentenza resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] MariaCapua [OSCURATO:PERSONA] il 1° dicembre 2010, irrevocabile l’11 ottobre 2013, nei confronti diSalvatore [OSCURATO:PERSONA]; a quest’ultimo, in particolare, era stato ordinato didemolire le opere abusive realizzate sul terreno demaniale dove insiste il “lidoBellariva”, sito in via Marina di Varcaturo nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], lido dicui era divenuto nelle more gestore l’odierno ricorrente.2. Avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, [OSCURATO:PERSONA] DiClemente, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione,sollevando un unico motivo, con il quale la difesa deduce l’inosservanza degli art.31, comma 9, del d.P.R. n. 380 del 2001, 125, comma 3, 666 ss. e 676 cod. proc.pen., censurando la decisione del Tribunale sammaritano di ritenere l’incidente diesecuzione come la mera riproposizione di un’analoga richiesta, stante l’erratavalutazione dei presupposti fattuali e normativi posti a base dell’istanza difensiva.Si evidenzia in proposito che il giudice dell’esecuzione non avrebbe tenuto contodella relazione dell’8 maggio 2024, con la quale il Comune di [OSCURATO:PERSONA] hacomunicato che le opere abusive site all’interno dello stabilimento balneare “lidoBellariva” sono state completamente demolite, ad eccezione di un’unica nonabbattibile, perché strutturalmente connessa a quella oggetto di condono edilizio.L’impugnata declaratoria di inammissibilità della richiesta di revoca dell’ordine didemolizione si fonderebbe pertanto su un errore percettivo che ha dato luogo altravisamento del dato probatorio rispetto agli elementi allegati dalla difesa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1. Ritiene il Collegio che la declaratoria di inammissibilità della richiesta direvoca dell’ordine di demolizione sia immune da censure, in quanto legittimamentefondata sul rilievo che l’istanza difensiva costituiva la sostanziale riproposizionedell’incidente di esecuzione promosso da [OSCURATO:PERSONA] e disattesocon ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 20 luglio 2015.Con tale provvedimento, infatti, era stato evidenziato che non vi era stata alcunasanatoria delle opere abusive, risultando non risolutiva in tal senso la merapendenza del relativo procedimento amministrativo, non risultando per altro versoprovata la dedotta eliminazione di quasi tutti gli interventi abusivi realizzati.Orbene, dieci anni dopo la situazione non è mutata in termini significativi.Ed invero il giudice dell’esecuzione ha dato atto che l’ordine di demolizione non èstato ottemperato nella sua interezza, come emerso dal sopralluogo eseguito il 2maggio 2024 dal funzionario dell’[OSCURATO:PERSONA] del Comune di [OSCURATO:PERSONA],essendo rimasto integro in particolare il manufatto ubicato a [OSCURATO:PERSONA].Ora, rispetto a tale manufatto, la difesa del ricorrente invoca l’impossibilità dellademolizione, ma tale asserzione è rimasta priva di adeguata allegazione,richiamando il ricorso la relazione di sopralluogo del 2 maggio 2024 che tuttavianon è stata prodotta, il che impedisce al Collegio di verificare la rilevanza dellacircostanza dedotta, dovendo richiamarsi in via proposito la costante affermazionedella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021,Rv. 280419 e Sez. 1, n. 48422 del 09/09/2019, Rv. 277796), secondo cui, in temadi ricorso per cassazione, anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 165-bisdisp. att. cod. proc. pen., introdotto dall’art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018,n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traducenell’onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che siassumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l’allegazione, materialmentedevoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.L’omessa allegazione difensiva in punto di asserita inesigibilità della demolizioneintegrale delle opere abusive assume nel caso di specie particolare pregnanza allaluce del condiviso principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 7789 del09/02/2021, Rv. 281474), secondo cui l’impossibilità tecnica di dare esecuzioneall’ordine di demolire un manufatto abusivo senza danneggiare la parte lecita delfabbricato, oltre a dover essere dimostrata, non rileva quando dipende da causaimputabile al condannato. Di qui l’infondatezza delle doglianze difensive.2. Ne consegue che il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] DiClemente deve essere rigettato, con conseguente onere per la parte ricorrente, aisensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 25.02.2026Il consigliere estensore Il Presidente