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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12210/2026

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SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con il provvedimento indicato nel preambolo, il Tribunale di sorveglianzadi Ancona ha respinto l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali propostada [OSCURATO:PERSONA] e lo ha ammesso ad espiare la pena residua in regime didetenzione domiciliare.

A ragione della decisione osserva che [OSCURATO:PERSONA] non hamostrato alcuna consapevolezza rispetto al reato e non ha prospettato alcunacontenitivo alla luce delle limitate risorse personali ed esterne a disposizione delcondannato per elaborare un progetto di espiazione penale alternativa al carcere.2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, articolando ununico motivo con cui denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 124, 125,127, 177, 192, 530, 533, 546, e 656 cod. proc. pen. e 6 Conv.

EDU nonché viziodi motivazione.Lamenta che il Tribunale di sorveglianza ha travisato le informazioni istruttorieponendo a fondamento della decisione una motivazione contraddittoria.Evidenzia al riguardo che, contrariamente a quanto affermato nell'ordinanzaimpugnata, il condannato, come si evince dalla documentazione in atti, haprospettato iniziative risocializzanti e ha dato prova di avere la disponibilità dellerisorse economiche (personali e del coniuge) necessarie alla predisposizione di unprogetto di espiazione alternativa della pena.

Ha, infatti, depositato all’UEPE e alTribunale dichiarazione dei redditi nonché dichiarazione di disponibilità di un enteconvenzionato col Tribunale di Taranto, l’[OSCURATO:PERSONA] consede in Ginosa, dove svolgere attività di volontariato, compatibile con la suacondizione di pensionato in età avanzata.Il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto accogliere l’istanza di affidamento inprova, sussistendo tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente comeinterpretata dalla richiamata giurisprudenza di legittimità.

Il condannato non soloha avviato la revisione critica del proprio passato, ma ha anche proposto losvolgimento di attività socialmente utile.

Né in senso contrario può valorizzarsi lamancata attuazione di condotte riparatorie o risarcitorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1.

Ai fini della concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova,pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è statairrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalitàdel soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta serbata dalcondannato in epoca successiva.Nel giudizio prescritto dall'art. 47 Ord. pen. è indispensabile l'esame deicomportamenti attuali del condannato perché non è sufficiente verificare l'assenzadi indicazioni negative, ricavabili senz'altro dal passato (si pensi ai precedentipenali), ma è necessario accertare in positivo la presenza di elementi checonsentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione delpericolo di recidiva.Si deve, pertanto, avere riguardo al comportamento e alla situazione delsoggetto dopo i fatti per i quali è stata inflitta la condanna in esecuzione, perverificare concretamente se sussistano, o no, sintomi di una positiva evoluzionedella sua personalità e condizioni che ne rendano possibile il reinserimento socialedell'osservazione della personalità la prova che il soggetto abbia compiuto unacompleta revisione critica del proprio passato, essendo, al contrario, sufficientel'avvio di tale processo critico (ex plurimis, Sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009,Gobbo, Rv. 244322, e, più di recente, Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone,Rv. 264602).Tra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica possono essereannoverati l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condottedevianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, lacongruità della condanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buonaprospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985).Tra gli elementi idonei a concorrere alla formazione del giudizio prognosticofavorevole al reinserimento sociale del condannato rileva anche lo svolgimento diostativa di accesso alla misura, qualora l'interessato non possa prestare talesocialmente utile, anche di tipo volontaristico (Sez. 1, n. 1023 del 30/10/2018,dep. 2019, Fusillo, Rv. 274869).Quando il soggetto che chiede l'ammissione all'affidamento in prova al serviziosociale si trovi in stato di libertà prima dell'inizio dell'espiazione della pena, ènecessario procedere alla considerazione della condotta mantenuta in stato dilibertà, dopo la condanna, al fine di stabilire la prognosi favorevole o meno circal'astensione da parte del soggetto dal compimento in futuro di nuove azionicriminose.In tale prospettiva, il Tribunale di sorveglianza è legittimato ad acquisireinformazioni da qualsiasi fonte, e quindi anche dagli organi di polizia, informazionivalutabili all'unica condizione che le medesime non si limitino ad argomentazionidel tutto generiche, ma riferiscano circostanze specifiche, sicché la valutazione delgiudice abbia precisi elementi di fatto da esaminare (Sez. 1, n. 5223 del28/09/1999, Sergio, Rv. 214431 - 01). per modo che, in tale evenienza, ilTribunale di sorveglianza non ha l'obbligo di effettuare accertamenti ulteriori sullapersonalità del soggetto richiedente, qualora le risultanze documentali rivelinol'inidoneità della misura richiesta (Sez. 1, n. 26232 del 07/07/2020, Luperti, Rv.279581 - 01, che, in applicazione di tale principio, ha ritenuto infondata ladoglianza del ricorrente che lamentava l'omessa acquisizione da parte del tribunaledi sorveglianza della relazione degli operatori del servizio sociale).Nell'esaminare le informazioni e le relazioni provenienti dagli organi deputatiall'osservazione del condannato, il Tribunale di sorveglianza non è, in alcun modo,vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi, ma è tenuto soltanto a considerare leriferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell'interessato,parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e aiprofili di pericolosità dell'interessato, secondo il criterio della gradualità nellaconcessione di benefici penitenziari che governa l'ammissione ai beneficipenitenziari (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016); detto criterio,pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde ad un razionaleapprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principiostesso del trattamento penitenziario specie quando risulta documentato un nonirrilevante vissuto criminale (Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, dep. 1999, Foti, Rv.212794).Quanto, infine, all'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, esso noncostituisce né un requisito per l'ammissione al beneficio né una condizionenecessaria per valutarne, ex post, l'esito positivo, tenuto conto che questa puòessere imposta "in quanto compatibile".

Di qui, la necessaria correlazione con leconcrete condizioni economiche del condannato, escludendo la legittimitàdell'incondizionato obbligo di risarcimento del danno (Sez. 1, n. 47126 del17/11/2009, Colatore, Rv. 245886; Sez. 1, n. 2614 del 21/11/2012, dep. 2013,Mariotti, Rv. 254235; Sez. 5, n. 7476 del 21/01/2014, Medditi, Rv. 258884- 01;Sez. 1, n. 11923 del 21/11/2018, dep. 2019, Nicastro, Rv. 275171 - 01).2.

Discostandosi dai richiamati principi e seguendo un percorso motivazionalecarente e disallineato dalle risultanze dell’istruttoria, il Tribunale di sorveglianza,ha valorizzato, ai fini del giudizio prognostico sull'utilità dell’affidamento in prova,elementi fattuali o solo apoditticamente affermati (assenza di consapevolezzarispetto al reato) e, comunque, non decisivi, posto che per essere ammessiall’invocata misura è sufficiente l’avvio del processo di revisione critica, oppurenon adeguatamente riscontrati, se non smentiti, dagli atti di causa (omessaprospettazione di attività risocializzante e mancata elaborazione di un progetto diespiazione penale esterna).

Risulta, infatti, che il condannato ha prodotto in corsodi causa documentazione attestante non solo le risorse economiche su cui puòsvolgere presso un ente, dichiaratosi disponibile, attività di volontariato, che,almeno astrattamente, sembra adeguata alla sua età e alla sua condizione dipensionato.3.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto,sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale disorveglianza di Ancona per nuovo esame da svolgersi attenendosi ai richiamatiprincipi di diritto e sanando i rilevati vizi motivazionali.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Ancona.Così deciso, in Roma 5 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento indicato nel preambolo, il Tribunale di sorveglianzadi Ancona ha respinto l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali propostada [OSCURATO:PERSONA] e lo ha ammesso ad espiare la pena residua in regime didetenzione domiciliare. A ragione della decisione osserva che [OSCURATO:PERSONA] non hamostrato alcuna consapevolezza rispetto al reato e non ha prospettato alcunacontenitivo alla luce delle limitate risorse personali ed esterne a disposizione delcondannato per elaborare un progetto di espiazione penale alternativa al carcere.2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, articolando ununico motivo con cui denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 124, 125,127, 177, 192, 530, 533, 546, e 656 cod. proc. pen. e 6 Conv. EDU nonché viziodi motivazione.Lamenta che il Tribunale di sorveglianza ha travisato le informazioni istruttorieponendo a fondamento della decisione una motivazione contraddittoria.Evidenzia al riguardo che, contrariamente a quanto affermato nell'ordinanzaimpugnata, il condannato, come si evince dalla documentazione in atti, haprospettato iniziative risocializzanti e ha dato prova di avere la disponibilità dellerisorse economiche (personali e del coniuge) necessarie alla predisposizione di unprogetto di espiazione alternativa della pena. Ha, infatti, depositato all’UEPE e alTribunale dichiarazione dei redditi nonché dichiarazione di disponibilità di un enteconvenzionato col Tribunale di Taranto, l’[OSCURATO:PERSONA] consede in Ginosa, dove svolgere attività di volontariato, compatibile con la suacondizione di pensionato in età avanzata.Il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto accogliere l’istanza di affidamento inprova, sussistendo tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente comeinterpretata dalla richiamata giurisprudenza di legittimità. Il condannato non soloha avviato la revisione critica del proprio passato, ma ha anche proposto losvolgimento di attività socialmente utile. Né in senso contrario può valorizzarsi lamancata attuazione di condotte riparatorie o risarcitorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1. Ai fini della concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova,pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è statairrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalitàdel soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta serbata dalcondannato in epoca successiva.Nel giudizio prescritto dall'art. 47 Ord. pen. è indispensabile l'esame deicomportamenti attuali del condannato perché non è sufficiente verificare l'assenzadi indicazioni negative, ricavabili senz'altro dal passato (si pensi ai precedentipenali), ma è necessario accertare in positivo la presenza di elementi checonsentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione delpericolo di recidiva.Si deve, pertanto, avere riguardo al comportamento e alla situazione delsoggetto dopo i fatti per i quali è stata inflitta la condanna in esecuzione, perverificare concretamente se sussistano, o no, sintomi di una positiva evoluzionedella sua personalità e condizioni che ne rendano possibile il reinserimento socialedell'osservazione della personalità la prova che il soggetto abbia compiuto unacompleta revisione critica del proprio passato, essendo, al contrario, sufficientel'avvio di tale processo critico (ex plurimis, Sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009,Gobbo, Rv. 244322, e, più di recente, Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone,Rv. 264602).Tra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica possono essereannoverati l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condottedevianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, lacongruità della condanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buonaprospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985).Tra gli elementi idonei a concorrere alla formazione del giudizio prognosticofavorevole al reinserimento sociale del condannato rileva anche lo svolgimento diostativa di accesso alla misura, qualora l'interessato non possa prestare talesocialmente utile, anche di tipo volontaristico (Sez. 1, n. 1023 del 30/10/2018,dep. 2019, Fusillo, Rv. 274869).Quando il soggetto che chiede l'ammissione all'affidamento in prova al serviziosociale si trovi in stato di libertà prima dell'inizio dell'espiazione della pena, ènecessario procedere alla considerazione della condotta mantenuta in stato dilibertà, dopo la condanna, al fine di stabilire la prognosi favorevole o meno circal'astensione da parte del soggetto dal compimento in futuro di nuove azionicriminose.In tale prospettiva, il Tribunale di sorveglianza è legittimato ad acquisireinformazioni da qualsiasi fonte, e quindi anche dagli organi di polizia, informazionivalutabili all'unica condizione che le medesime non si limitino ad argomentazionidel tutto generiche, ma riferiscano circostanze specifiche, sicché la valutazione delgiudice abbia precisi elementi di fatto da esaminare (Sez. 1, n. 5223 del28/09/1999, Sergio, Rv. 214431 - 01). per modo che, in tale evenienza, ilTribunale di sorveglianza non ha l'obbligo di effettuare accertamenti ulteriori sullapersonalità del soggetto richiedente, qualora le risultanze documentali rivelinol'inidoneità della misura richiesta (Sez. 1, n. 26232 del 07/07/2020, Luperti, Rv.279581 - 01, che, in applicazione di tale principio, ha ritenuto infondata ladoglianza del ricorrente che lamentava l'omessa acquisizione da parte del tribunaledi sorveglianza della relazione degli operatori del servizio sociale).Nell'esaminare le informazioni e le relazioni provenienti dagli organi deputatiall'osservazione del condannato, il Tribunale di sorveglianza non è, in alcun modo,vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi, ma è tenuto soltanto a considerare leriferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell'interessato,parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e aiprofili di pericolosità dell'interessato, secondo il criterio della gradualità nellaconcessione di benefici penitenziari che governa l'ammissione ai beneficipenitenziari (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016); detto criterio,pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde ad un razionaleapprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principiostesso del trattamento penitenziario specie quando risulta documentato un nonirrilevante vissuto criminale (Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, dep. 1999, Foti, Rv.212794).Quanto, infine, all'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, esso noncostituisce né un requisito per l'ammissione al beneficio né una condizionenecessaria per valutarne, ex post, l'esito positivo, tenuto conto che questa puòessere imposta "in quanto compatibile". Di qui, la necessaria correlazione con leconcrete condizioni economiche del condannato, escludendo la legittimitàdell'incondizionato obbligo di risarcimento del danno (Sez. 1, n. 47126 del17/11/2009, Colatore, Rv. 245886; Sez. 1, n. 2614 del 21/11/2012, dep. 2013,Mariotti, Rv. 254235; Sez. 5, n. 7476 del 21/01/2014, Medditi, Rv. 258884- 01;Sez. 1, n. 11923 del 21/11/2018, dep. 2019, Nicastro, Rv. 275171 - 01).2. Discostandosi dai richiamati principi e seguendo un percorso motivazionalecarente e disallineato dalle risultanze dell’istruttoria, il Tribunale di sorveglianza,ha valorizzato, ai fini del giudizio prognostico sull'utilità dell’affidamento in prova,elementi fattuali o solo apoditticamente affermati (assenza di consapevolezzarispetto al reato) e, comunque, non decisivi, posto che per essere ammessiall’invocata misura è sufficiente l’avvio del processo di revisione critica, oppurenon adeguatamente riscontrati, se non smentiti, dagli atti di causa (omessaprospettazione di attività risocializzante e mancata elaborazione di un progetto diespiazione penale esterna). Risulta, infatti, che il condannato ha prodotto in corsodi causa documentazione attestante non solo le risorse economiche su cui puòsvolgere presso un ente, dichiaratosi disponibile, attività di volontariato, che,almeno astrattamente, sembra adeguata alla sua età e alla sua condizione dipensionato.3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto,sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale disorveglianza di Ancona per nuovo esame da svolgersi attenendosi ai richiamatiprincipi di diritto e sanando i rilevati vizi motivazionali. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Ancona.Così deciso, in Roma 5 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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