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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021

Cassazione n. 39442/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 20 novembre 2019, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la decisione del Tribunale di Enna, che aveva condannato — sia a fini penali che civili — [OSCURATO:PERSONA] per molestie e minaccia ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

2. Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, formulando cinque motivi.

2.1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al difetto di correlazione tra imputazione e condanna, dal momento che il Tribunale di Enna aveva condannato l'imputato per fatti diversi e nuovi rispetto a quelli cristallizzati nell'imputazione ed aveva valorizzato la circostanza che il prevenuto aveva fatto più volte dei segni con il coltello, ancorché la contestazione di siffatta minaccia fosse relativa solo al marzo 2014.

2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di attendibilità della persona offesa (smentita dalla visione dei video acquisiti) ed al diniego della domandata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

2.3. Il terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché il Tribunale aveva omesso di indicare sia la pena base che quella computata in aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. 2.4.

Il quarto motivo di ricorso eccepisce la prescrizione della contravvenzione al 2 aprile 2019.

2.5. Il quinto motivo di ricorso lamenta omessa motivazione circa l'invocata sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile siccome non si confronta con la sentenza impugnata che — fornendo una corretta lettura della sentenza di primo grado — ha affermato che il Tribunale, pur riferendosi anche a fatti del 2018, aveva fatto riferimento, per il giudizio di penale responsabilità, a quanto accaduto nell'ottobre 2013 e nel marzo 2014.

2. Il secondo motivo di ricorso è versato in fatto ed aspecifico, in quanto oppone, a quello della Corte di appello, un proprio ragionamento probatorio, che trascura di confrontarsi con la sostanziale convergenza — valorizzata dalla Corte di appello — tra le dichiarazioni della persona offesa, quelle dell'imputato e le risulta nze dell'esame del video.

Quanto alla rinnovazione, il Collegio accede alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in ragione della sua natura eccezionale, in cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'oggettiva necessità dell'incombente istruttorio e, di conseguenza, l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236).

3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto mancava uno specifico motivo di appello che attenesse alla individuazione del quantum di pena sia per il reato posto a base del calcolo che per il reato satellite, sicché la questione non può essere posta solo oggi con il ricorso per cassazione.

4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile in quanto la contravvenzione non si è prescritta prima della sentenza impugnata, dal momento che, al termine prescrizionale massimo di cinque anni (la recidiva non rileva trattandosi, appunto, di contravvenzione ed il dies a quo del calcolo va collegato al compimento dell'ultimo atto antigiuridico, cfr. Sez. 1, n. 19631 del 12/06/2018, dep. 2019, Papagni, Rv. 276309), vanno aggiunti 304 giorni di sospensione per i rinvii del 5 maggio 2017, 3 maggio 2018 e 5 novembre 2018.

5. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile dal momento che l'omessa motivazione è irrilevante in quanto il motivo di appello era manifestamente infondato, non potendo l'imputato beneficiare della sospensione condizionale della pena.

6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex.

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 novembre 2019, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la decisione del Tribunale di Enna, che aveva condannato — sia a fini penali che civili — [OSCURATO:PERSONA] per molestie e minaccia ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, formulando cinque motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al difetto di correlazione tra imputazione e condanna, dal momento che il Tribunale di Enna aveva condannato l'imputato per fatti diversi e nuovi rispetto a quelli cristallizzati nell'imputazione ed aveva valorizzato la circostanza che il prevenuto aveva fatto più volte dei segni con il coltello, ancorché la contestazione di siffatta minaccia fosse relativa solo al marzo 2014. 2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di attendibilità della persona offesa (smentita dalla visione dei video acquisiti) ed al diniego della domandata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. 2.3. Il terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché il Tribunale aveva omesso di indicare sia la pena base che quella computata in aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. 2.4. Il quarto motivo di ricorso eccepisce la prescrizione della contravvenzione al 2 aprile 2019. 2.5. Il quinto motivo di ricorso lamenta omessa motivazione circa l'invocata sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile siccome non si confronta con la sentenza impugnata che — fornendo una corretta lettura della sentenza di primo grado — ha affermato che il Tribunale, pur riferendosi anche a fatti del 2018, aveva fatto riferimento, per il giudizio di penale responsabilità, a quanto accaduto nell'ottobre 2013 e nel marzo 2014. 2. Il secondo motivo di ricorso è versato in fatto ed aspecifico, in quanto oppone, a quello della Corte di appello, un proprio ragionamento probatorio, che trascura di confrontarsi con la sostanziale convergenza — valorizzata dalla Corte di appello — tra le dichiarazioni della persona offesa, quelle dell'imputato e le risulta nze dell'esame del video. Quanto alla rinnovazione, il Collegio accede alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in ragione della sua natura eccezionale, in cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'oggettiva necessità dell'incombente istruttorio e, di conseguenza, l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236). 3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto mancava uno specifico motivo di appello che attenesse alla individuazione del quantum di pena sia per il reato posto a base del calcolo che per il reato satellite, sicché la questione non può essere posta solo oggi con il ricorso per cassazione. 4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile in quanto la contravvenzione non si è prescritta prima della sentenza impugnata, dal momento che, al termine prescrizionale massimo di cinque anni (la recidiva non rileva trattandosi, appunto, di contravvenzione ed il dies a quo del calcolo va collegato al compimento dell'ultimo atto antigiuridico, cfr. Sez. 1, n. 19631 del 12/06/2018, dep. 2019, Papagni, Rv. 276309), vanno aggiunti 304 giorni di sospensione per i rinvii del 5 maggio 2017, 3 maggio 2018 e 5 novembre 2018. 5. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile dal momento che l'omessa motivazione è irrilevante in quanto il motivo di appello era manifestamente infondato, non potendo l'imputato beneficiare della sospensione condizionale della pena. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021