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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 novembre 2025

Cassazione n. 33627/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17877/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3207/2024 depositata il 15/07/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 4145/2022, depositata in data 19.7.2022, la Corte d’Appello di Napoli ha accolto il reclamo proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 117/2021, depositata il 20.8.2021, con cui il Tribunale di Napoli li aveva dichiarati falliti, per estensione ex art. 147 comma 5° legge fall., quali soci della supersocietà di fatto composta dagli stessi soggetti sopra indicati con la fallita [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.

Il giudice d’appello, dopo aver preliminarmente osservato che, affinchè possa ritenersi di fatto costituita tra una società, anche di capitali, già dichiarata fallita, ed altri soggetti una c.d. supersocietà di fatto, è necessario che sia data rigorosa dimostrazione che tutti i soci siano animati dall’intento di esercitare in comune l’impresa apparentemente riferibile solo ad uno di essi con lo scopo di dividere gli utili, la siffatta società deve ritenersi esclusa tutte le volte in cui la società cui è apparentemente riferibile l’attività di impresa tenga condotte volte a favorire a suo discapito – e dunque a discapito dei suoi creditori – gli interessi di coloro che si ipotizza siano suoi soci, mancando in tal caso l’elemento essenziale della affectio societatis.

Il giudice d’appello ha quindi ritenuto insussistente, nel caso di specie, la supersocietà di fatto alla luce dei medesimi dati fattuali indicati dalla curatela ed accertati dal giudice di primo grado.

Il giudice d’appello ha, inoltre, ritenuto non plausibile che quegli stessi dati di fatto potessero aver indotto i creditori a credere che l’impresa formalmente esercitata dalla fallita fosse, in realtà, sostanzialmente riferibile ad altra società di cui la stessa era socia, piuttosto che ritenere che la predetta società, oltre ad essere indirettamente riconducibile alla famiglia Ingenito, non era stata posta in liquidazione, né cancellata dal registro delle imprese, né dichiarata fallita, ma proseguiva normalmente la propria attività imprenditoriale con i propri segni distintivi, i propri recapiti telefonici, etc.

Il che escludeva che l’ipotizzata supersocietà di fatto tra la [OSCURATO:PERSONA] idi Casa s.e.l. e i reclamanti potesse essere dichiarata fallita in ragione della sua mera apparenza.

Il giudice d’appello ha, inoltre, ritenuto che i fallimenti dei reclamanti non potessero essere dichiarati “ad altro titolo” , rinvenendo nella situazione fattuale descritta gli elementi costitutivi di una c.d. holding, avente ad oggetto la direzione ed il coordinamento di più società esercitanti direttamente l’attività commerciale, tesi prospettata dalla curatela in primo grado, sia pure in linea subordinata.

Sul punto, la Corte d’Appello ha ritenuto che la curatela non aveva “espressamente” ed efficacemente riproposto, in sede di reclamo, la domanda subordinata, secondo quanto stabilito dall’art. 346 cod. proc. civ.

Questa Corte, con ordinanza n. 74/2024, ha accolto il ricorso per cassazione proposto dalla curatela [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.

E’ stato, in particolare, osservato che il fatto che vi possa essere l’abuso di una società da parte di una o più persone (fisiche e giuridiche) che ne hanno il controllo (anche solo di fatto) nell’interesse proprio delle stesse, non esclude, comunque, la possibile sussistenza tra le stesse persone e la società così abusata (cioè piegata ai fini d’interesse dei suoi soci o soggetti che di fatto la governano) di un rapporto societario di fatto, almeno tutte le volte in cui alla iniziale affectio tra tali persone e la società, sia subentrato, in forza di una modifica degli originari accordi o per effetto di essi (art. 2497-septies c.c.), l’esercizio di un abuso su quest’ultima, e cioè la violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale della stessa, da parte di chi, tra gli originari partecipi di un rapporto societario di fatto con la società abusata, era, per una ragione o per l’altra, in condizione di farlo (cfr. gli artt. 2497-sexies e 2359 c.c.).

Non è, peraltro, incompatibile con la sussistenza del rapporto societario non formalizzato tra persone fisiche e una o più società di capitali (e la sua prosecuzione tra le stesse fino al recesso di fatto di una delle stesse o alla sua esclusione in conseguenza del suo fallimento ovvero alla cessazione in fatto dell’attività d’impresa comune), il fatto che queste ultime, sin dall’inizio oppure in seguito, siano state, in concreto, programmaticamente volte a farsi carico dei debiti conseguenti all’attività comune in misura superiore rispetto agli utili ad esse riservati o comunque ricevuti (e le persone fisiche, simmetricamente, ad assumere debiti in misura inferiore rispetto ai vantaggi patrimoniali ricevuti).

La Corte d’Appello non si era attenuta agli esposti principi, atteso che, astenendosi dall’esame della situazione concreta sottoposta alla sua attenzione – non essendo certo sufficiente, all’uopo, il generico riferimento, in alcun modo circostanziato, ai “dati fattuali indicati dalla curatela” - ha escluso la sussistenza di una società di fatto sulla base della superficiale lettura della massima di questa Corte, che richiede, in linea di principio, la conformità del comune intento sociale perseguito dalla supersocietà di fatto all’interesse dei soci: la Corte d’Appello non ha minimamente indagato se l’eventuale abuso fosse stato programmato sin dall’origine da quando i soggetti della invocata (dalla curatela) supersocietà di fatto avevano iniziato ad interagire o fosse stato solo il frutto della violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale da parte di chi, tra gli originari partecipi di un rapporto societario di fatto con la società abusata, era, per una ragione o per l’altra, in condizione di farlo.

Così operando, il giudice di secondo grado aveva omesso un approfondito esame dei requisiti richiesti dall’art. 2247 cod. civ. e dalla giurisprudenza per poter accertare l’esistenza di una supersocietà di fatto.

La Corte d’Appello di Napoli, quale giudice del rinvio, con sentenza n. 3207/2024, depositata il 15.7.2024, ha revocato i fallimenti dichiarati dal Tribunale di Napoli.

Il giudice di rinvio ha escluso che, sulla base delle emergenze processuali, potesse ritenersi che fosse stata costituita una supersocietà di fatto avente come soci le società di capitali [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale nonché le persone fisiche [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Vi era, invece, stata una mera ingerenza di fatto nell’amministrazione delle singole società di volta in volta create, al più integrante una holding di fatto costituita da una società di fatto i cui membri erano i germani Marco, Strato e [OSCURATO:PERSONA], nonché la madre [OSCURATO:PERSONA], e che aveva come oggetto sociale l’eterodirezione delle società, di volta in volta formalmente costituite per dare forma giuridica ufficiale ed esterna allo svolgimento dell’attività imprenditoriale del gruppo familiare.

Avverso la predetta sentenza è stato proposto ricorso per cassazione dalla curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, affidandolo a cinque motivi.

La [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito in giudizio con controricorso.

Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta.

La procedura ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 384 c.p.c. e 143 disp. att. c.p.c.

Espone la ricorrente che, all’esito del giudizio di legittimità, il solo mandato che era stato devoluto al giudice di rinvio era quello di decidere nel merito, muovendo dalla premessa della sussistenza dei requisiti tesi ad accertare il sodalizio occulto invocato dalla curatela, restando preclusa ogni altra questione.

Nel giudizio di rinvio, che è un procedimento "chiuso", non solo è, infatti, inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, formulando nuove domande e nuove eccezioni, ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la pronuncia di cassazione.

Nel caso di specie, dunque, la Corte territoriale aveva violato il dettato normativo imposto dall'art. 384 c.p.c. il quale impone l'obbligo inderogabile del giudice di rinvio di conformarsi alla decisione della Corte, non solo quanto al principio di diritto, ma anche a "quanto statuito dalla Corte".

La statuizione di tale norma comporta che, ove una sentenza sia cassata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, è precluso al giudice di rinvio qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato sulla scorta di fatti o profili non dedotti, ovvero di una rivalutazione dei fatti accertati o di una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso.

Ad avviso della ricorrente, il giudice di rinvio non può compiere un nuovo e diverso accertamento dei fatti che siano stati accertati definitivamente e sui quali si è fondata la sentenza di annullamento, con la conseguenza che al principio enunciato dalla Corte di Cassazione il giudice di rinvio avrebbe dovuto uniformarsi, senza alcun potere di riesame della fondatezza della relativa domanda.

La Corte territoriale, adeguandosi al principio di diritto, non avrebbe potuto escludere la sussistenza - tra gli stessi soci persone fisiche ed enti giuridici (germani Ingenito ed [OSCURATO:SOCIETA].) e la società così eventualmente abusata (Fall. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liq.ne) di un rapporto societario di fatto.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 147 L.F. in relazione agli artt. 2247, 2297, 2497 e 2727 c.c..

Si duole la ricorrente che il giudice del rinvio è incorso in errore nella parte in cui ha escluso la sussistenza del sodalizio occulto invocato dalla Curatela odierna ricorrente.

La Corte di Appello di Napoli, difatti, non ha riconosciuto l'esistenza della dedotta s.d.f., come avrebbe dovuto sulla base dell'esame degli elementi e dei principi unanimemente riconosciuti dalla giurisprudenza a tal fine.

La Corte territoriale, contravvenendo ai principi elaborati da questa Corte in tema di supersocietà di fatto, ed erroneamente interpretando gli elementi gravi, precisi e concordanti offerti dalla curatela nell’ambito del giudizio de quo caratterizzanti gli elementi costitutivi della s.d.f., aveva revocato il fallimento in estensione.

3. Il primo ed il secondo motivo, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, sono infondati.

Nell’ordinanza n. 74/2024 questa Corte ha cassato la statuizione della Corte d’Appello che, astenendosi dall’esame della situazione concreta sottoposta alla sua attenzione, e facendo un generico riferimento, in alcun modo circostanziato, ai “dati fattuali indicati dalla curatela”, aveva escluso la sussistenza di una (super)società di fatto sulla base della superficiale lettura della massima di questa Corte, che richiede, in linea di principio, la conformità del comune intento sociale perseguito dalla supersocietà di fatto all’interesse dei soci.

In sostanza, la prima sentenza di reclamo non aveva compiuto una disamina analitica delle circostanze di fatto emergenti in causa, limitandosi ad affermare, in base ad una sorta di presunzione astratta, che era escluso in radice l’affectio societatis ogni qualvolta sia abusata la società cui è apparentemente riferibile l’attività di impresa.

Sul punto, è stato, come detto, da questa Corte enunciato il principio di diritto secondo cui il fatto che vi possa essere l’abuso di una società da parte di una o più persone (fisiche e giuridiche) che ne hanno il controllo (anche solo di fatto) nell’interesse proprio delle stesse, non esclude, comunque, la possibile sussistenza tra le stesse persone e la società così abusata di un rapporto societario di fatto nei termini sopra illustrati.

Questa Corte aveva quindi invitato il giudice di rinvio a procedere, questa volta, all’esame delle circostanze concrete per pervenire alla qualificazione giuridica del rapporto esistente tra le parti in causa, indicando alcuni parametri utili ai fini di tale qualificazione, ma non aveva affatto ritenuto come già accertata l’esistenza di una supersocietà di fatto.

Nel giudizio di rinvio, vi è stata una analitica disamina delle circostanze fattuali già dedotte in causa anche dalla curatela e la Corte territoriale non ha fatto altro che procedere alla valutazione di fatti già acquisiti (v.

Cass.n. 3150/2024; Cass. n. 17240/2023) senza introdurne di nuovi.

E’ stato compiuto quindi quell’accertamento fattuale che era mancato in occasione del primo reclamo.

Il giudice del rinvio, nell’escludere l’esistenza di una supersocietà di fatto, ha ritenuto che vi sia stata una mera ingerenza di fatto nell’amministrazione delle singole società di volta in volta create, al più integrante una holding di fatto costituita da una società di fatto i cui membri erano i germani Marco, Strato e [OSCURATO:PERSONA], nonché la madre [OSCURATO:PERSONA], e che aveva come oggetto sociale l’eterodirezione delle società, di volta in volta formalmente costituite per dare forma giuridica ufficiale ed esterna allo svolgimento dell’attività imprenditoriale del gruppo familiare.

In sostanza, tale gruppo familiare negli anni ha svolto continuativamente attività commerciale dietro lo schermo di società che venivano, di volta in volta, prima costituite, e poi all’occorrenza cancellate e sostituite da altre società, nell’ambito delle quali, al di là della veste giuridica e delle cariche formali, i componenti del gruppo familiare si comportavano quali soci di fatto ed amministratori di fatto.

A tale conclusione il giudice del rinvio è pervenuto valorizzando diverse circostanze: “la circostanza che la [OSCURATO:SOCIETA] unipersonale sia stata costituita (in data 27.9.2017) solo pochi mesi prima che la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. fosse messa in liquidazione (in data 1.3.2018) rende poco plausibile che tra le due società si sia costituita una super-società di fatto, essendo invece ben più plausibile che la [OSCURATO:SOCIETA] unipersonale sia stata costituita esclusivamente al fine di succedere, di fatto, alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., continuando nella medesima attività imprenditoriale (ed addirittura usando non solo gli stessi locali commerciali della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., ma anche la stessa insegna, lo stesso sito web, i recapiti telefonici e la stessa mail), come d’altronde già era avvenuto con le precedenti società costituite dal gruppo familiare Ingenito; -la circostanza che, come emerso dalle scritture contabili della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., a partire dal mese di maggio dell’anno 2018 vi è stato un cospicuo numero di apparenti vendite effettuate dalla società fallita in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., per un importo pari ad euro 138.349,04, documentate da fatture aventi ad oggetto la cessione di merci ed attrezzature, a fronte delle quali risulta la corresponsione esclusivamente dell’importo di euro 14.344,00: tale circostanza è stata ricostruita dal Tribunale quale prova di conferimenti effettuati dalla fallita [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. a favore della super-società da essa costituita con la [OSCURATO:SOCIETA]., ma tale ricostruzione appare piuttosto artificiosa, sia perché se di conferimenti si fosse trattato non si comprende perché celarli sotto le sembianze di cessioni a titolo oneroso di merci ed attrezzature, sia perché tali presunti conferimenti sarebbero stati dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. effettuati allorquando essa era già in liquidazione (dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), la qual cosa appare poco compatibile con la creazione di un fondo comune per la gestione di una attività di impresa; sembra, pertanto, più corretto inquadrare la vicenda nell’ambito di un’attività distrattiva di beni dalla fallenda [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. a favore della [OSCURATO:SOCIETA]. (ipotesi di scuola di bancarotta per distrazione), società di nuova costituzione destinata a continuare l’attività di impresa della prima; - la circostanza che, come dichiarato al curatore dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], formalmente socia unica ed amministratrice unica della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e come dichiarato anche da altri soggetti escussi, l’amministrazione della succitata [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. era svolta da tutta la famiglia Ingenito ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano addetti alla parte commerciale; [OSCURATO:PERSONA] era invece il "tuttofare", con delega ad operare sul conto corrente della società): tale circostanza è stata ritenuta dal Tribunale idonea a provare lo svolgimento in comune di un’attività economica da parte di una super-società; ma, in realtà, essa è esclusivamente indicativa di una ingerenza di fatto dei fratelli Ingenito nell’amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., atteso che quella di cui si parla, e nella quale i fratelli Ingenito si ingerivano, è per l’appunto l’attività sociale della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e non l’attività di una presunta super-società, della quale la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe dovuto essere mera socia; è infatti evidente che, dovendo essere la super- società un soggetto distinto dalle singole società che la compongono, l’attività economica che essa svolge è sì nell’interesse comune di tutti i soci, ma deve comunque essere ulteriore e distinta da quella delle singole società che ne sono socie, seppure eventualmente avente il medesimo oggetto; -la circostanza della ripartizione degli utili della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. a favore dei fratelli Ingenito, sotto forma di pagamenti effettuati a questi ultimi a titolo di presunti stipendi o per altri titoli: tale ripartizione degli utili è stata valorizzata dal Tribunale quale prova della partecipazione dei fratelli Ingenito agli utili della super-società di fatto, ma, nel ritenere questo, il Tribunale non si è avveduto che quelli di cui si parla sono i profitti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., e non i profitti di una presunta super-società, la quale, per essere tale, dovrebbe avere profitti propri, ulteriori rispetto a quelli delle singole società che la compongono, per quanto ovviamente prodotti anche nell’interesse di queste ultime e quindi anche con queste ultime da dividere; -anche la circostanza che i fratelli Ingenito avessero messo a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in comodato gratuito, alcuni locali di loro proprietà, interpretata dal Tribunale quale conferimento dei fratelli Ingenito a favore della super-società, non appare altro che l’ulteriore dimostrazione di una profonda cointeressenza dei predetti nelle sorti e nell’attività della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., e non di una presunta super- società, altra e distinta dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., di cui quest’ultima avrebbe dovuto essere semplice socia.

In conclusione, in ragione delle succitate considerazioni, la sussistenza di una super società di fatto tra la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, la [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deve essere decisamente esclusa.”.

Il giudice del rinvio è dunque pervenuto alle conclusioni sopra indicate – che non contengono l’enunciazione di principi contrari a quelli enunciati da questa Corte - sulla base di un articolato iter logico - argomentativo frutto di una valutazione che, in quanto riservata al giudice di merito, non è sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione nei circoscritti limiti di cui alla nuova formulazione dell’art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c. (vizio neppure dedotto).

4. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2497 c.c., 15 e 6 L.F.

Espone la curatela che da una semplice lettura della domanda subordinata promossa dalla Curatela emerge che la stessa aveva proposta un’autonoma istanza di fallimento della società di fatto riconducibile ai fratelli Ingenito ed alla madre sig.ra [OSCURATO:PERSONA] assumendosi creditore (dunque soggetto a tanto legittimato) e deducendo, nel corpo del ricorso e nelle successive note autorizzate, sull’insolvenza di tale s.d.f..

Ne consegue la pacifica legittimazione della Curatela ad avanzare tale richiesta.

5. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 22 L.F.

Espone la curatela ricorrente che dall’art. 22, comma 4, L.F. è ricavabile il principio di riserva della competenza al Tribunale della dichiarazione di fallimento.

Ne consegue non avendo il Tribunale di Napoli "trattato" la domanda proposta dalla Curatela in via subordinata (solo in quanto assorbita per effetto della declaratoria di fallimento della super società di fatto) ed atteso il cd. effetto devolutivo pieno del reclamo, la Corte d’Appello, nuovamente adita quale giudice del rinvio, verificata la sussistenza degli elementi costitutivi della s.d.f./holding occulta, avrebbe dovuto rimettere gli atti al Tribunale affinchè provvedesse alla declaratoria del diverso fallimento dei quali aveva ritenuto sussistenti i presupposti.

6. Il terzo ed il quarto motivo, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate sono fondati.La sentenza impugnata, dopo aver rigettato la domanda principale della curatela, con riferimento a quella subordinata di declaratoria di fallimento della holding di fatto costituita dai tre fratelli Ingenito, ha così osservato: “ Tuttavia, come già si è sottolineato, è pacifico in giurisprudenza che la holding di fatto, che abbia veste societaria, può sì essere dichiarata fallita, ma non per estensione, bensì autonomamente, ove ne sia accertata l'insolvenza, a richiesta di un creditore o comunque di un soggetto legittimato (Cass., sez. 1, n° 10507 del 20/05/2016; Cass., sez. 1, n° 4784 del 15/02/2023; Cass., sez. 1, n° 36378 del 29/12/2023).

Ne consegue che nessuna legittimazione ha ad avanzare tale richiesta la curatela della fallita [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]..

E ciò a tacere del fatto che tale fallimento non potrebbe giammai essere dichiarato dalla Corte di Appello, come evincibile dal disposto dell’art. 22 R.D. n° 267/1942.” .

Il giudice di rinvio, quindi, dopo aver riportato la giurisprudenza di questa Corte in ordine alle modalità con cui una holding di fatto può essere dichiarata fallita, ha escluso la legittimazione della curatela a richiedere il fallimento della holding di fatto dei fratelli Ingenito, paventando che il fallimento della predetta holding fosse stato richiesto per estensione o che comunque la curatela non era legittimata a tale richiesta, non rientrando tra i soggetti legittimati.

Entrambe le affermazioni sono prive di fondamento.

Dall’esame delle conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado – che, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, la curatela ha provveduto a trascrivere a pag. 4 del ricorso per cassazione – emerge che la curatela aveva richiesto il fallimento della predetta holding in via autonoma e non per estensione.

Eloquenti sono le seguenti conclusioni: “3) In subordine, previo accertamento della super-società di fatto/holding occulta esistente tra i Sigg. ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come in epigrafe meglio generalizzati, nonché la [OSCURATO:SOCIETA]. ovvero tra le singole società e/o le singole persone fisiche per le quali l’Ill. mo Tribunale adito riterrà effettivamente e sufficientemente provata la qualità di socio, accertare e dichiarare che la stessa ha abusato della fallita in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale ai sensi e per gli effetti dell’art. 2497 c.c. e, per l’effetto, dichiarare il fallimento della predetta super-società di fatto e dei suoi soci illimitatamente responsabili, come sopra meglio individuati e generalizzati”.

Inoltre, il giudice di rinvio ha ritenuto la curatela della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione soggetto non legittimato a richiedere l’istanza di fallimento, non considerando che la curatela aveva prospettato sin dall’istanza di fallimento l’azione risarcitoria ex art. 2497 c.c. (v. nota 8 del ricorso per cassazione in cui la ricorrente alla pagg. 45 e 46 ha riportato un estratto delle proprie note dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], depositate nel giudizio di primo grado, nelle quali la curatela aveva allegato che la holding di fatto della famiglia Ingenito aveva svolto l’attività di eterodirezione della società fallita in spregio ai principi e doveri di corretta gestione societaria ed imprenditoriale, cagionando un danno ai creditori della società fallita).

In sostanza, la curatela aveva indicato una ragione di credito, aveva dedotto un danno da direzione e coordinamento, rappresentato dall’ammontare delle distrazioni compiute dalla holding a carico della società eterodiretta e dagli pregiudizi derivanti dall’illecita eterodirezione.

Inoltre, a pag. 50 del ricorso, la ricorrente ha trascritto un estratto del ricorso ex art. 147 e 15 L.F. (pag. 15 e ss.) in cui chiedeva l’accertamento, in capo alla holding di fatto, del requisito oggettivo di cui all’art. 5 L.F.

“atteso che l’insolvenza già accertata in capo alla fallita con la sentenza di fallimento n. 178 2019 è in realtà riconducibile alla società di fatto di cui si chiede il fallimento alla luce delle circostanze dettagliatamente descritte nel presente ricorso”.

Infine, il richiamo effettuato dalla Corte d’Appello all’art. 22 L.F. per escludere ogni eventualità che potesse essere dichiarato il fallimento della predetta holding di fatto è assolutamente inconferente.

Èevidente che, se, da un lato, la Corte d’Appello non poteva dichiarare direttamente il fallimento, dall’altro, ove avesse ritenuto sussistenti i presupposti previsti dalla legge fallimentare a carico della holding, avrebbe dovuto rimettere gli atti al Tribunale per la dichiarazione di fallimento della stessa holding.

7. Con il quinto motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 147 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 come modificato dall’art. 366, co. 2, del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, in relazione all’art.96 c.p.c.

La curatela ricorrente si duole della statuizione con cui la sentenza impugnata attribuito al curatore la colpa dell’apertura del fallimento in estensione.

8. Il motivo è assorbito per effetto dell’accoglimento del terzo e del quarto.

La sentenza impugnata deve essere quindi cassata con rinvio alla Corte d’App

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17877/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3207/2024 depositata il 15/07/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 4145/2022, depositata in data 19.7.2022, la Corte d’Appello di Napoli ha accolto il reclamo proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 117/2021, depositata il 20.8.2021, con cui il Tribunale di Napoli li aveva dichiarati falliti, per estensione ex art. 147 comma 5° legge fall., quali soci della supersocietà di fatto composta dagli stessi soggetti sopra indicati con la fallita [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione. Il giudice d’appello, dopo aver preliminarmente osservato che, affinchè possa ritenersi di fatto costituita tra una società, anche di capitali, già dichiarata fallita, ed altri soggetti una c.d. supersocietà di fatto, è necessario che sia data rigorosa dimostrazione che tutti i soci siano animati dall’intento di esercitare in comune l’impresa apparentemente riferibile solo ad uno di essi con lo scopo di dividere gli utili, la siffatta società deve ritenersi esclusa tutte le volte in cui la società cui è apparentemente riferibile l’attività di impresa tenga condotte volte a favorire a suo discapito – e dunque a discapito dei suoi creditori – gli interessi di coloro che si ipotizza siano suoi soci, mancando in tal caso l’elemento essenziale della affectio societatis. Il giudice d’appello ha quindi ritenuto insussistente, nel caso di specie, la supersocietà di fatto alla luce dei medesimi dati fattuali indicati dalla curatela ed accertati dal giudice di primo grado. Il giudice d’appello ha, inoltre, ritenuto non plausibile che quegli stessi dati di fatto potessero aver indotto i creditori a credere che l’impresa formalmente esercitata dalla fallita fosse, in realtà, sostanzialmente riferibile ad altra società di cui la stessa era socia, piuttosto che ritenere che la predetta società, oltre ad essere indirettamente riconducibile alla famiglia Ingenito, non era stata posta in liquidazione, né cancellata dal registro delle imprese, né dichiarata fallita, ma proseguiva normalmente la propria attività imprenditoriale con i propri segni distintivi, i propri recapiti telefonici, etc. Il che escludeva che l’ipotizzata supersocietà di fatto tra la [OSCURATO:PERSONA] idi Casa s.e.l. e i reclamanti potesse essere dichiarata fallita in ragione della sua mera apparenza. Il giudice d’appello ha, inoltre, ritenuto che i fallimenti dei reclamanti non potessero essere dichiarati “ad altro titolo” , rinvenendo nella situazione fattuale descritta gli elementi costitutivi di una c.d. holding, avente ad oggetto la direzione ed il coordinamento di più società esercitanti direttamente l’attività commerciale, tesi prospettata dalla curatela in primo grado, sia pure in linea subordinata. Sul punto, la Corte d’Appello ha ritenuto che la curatela non aveva “espressamente” ed efficacemente riproposto, in sede di reclamo, la domanda subordinata, secondo quanto stabilito dall’art. 346 cod. proc. civ. Questa Corte, con ordinanza n. 74/2024, ha accolto il ricorso per cassazione proposto dalla curatela [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione. E’ stato, in particolare, osservato che il fatto che vi possa essere l’abuso di una società da parte di una o più persone (fisiche e giuridiche) che ne hanno il controllo (anche solo di fatto) nell’interesse proprio delle stesse, non esclude, comunque, la possibile sussistenza tra le stesse persone e la società così abusata (cioè piegata ai fini d’interesse dei suoi soci o soggetti che di fatto la governano) di un rapporto societario di fatto, almeno tutte le volte in cui alla iniziale affectio tra tali persone e la società, sia subentrato, in forza di una modifica degli originari accordi o per effetto di essi (art. 2497-septies c.c.), l’esercizio di un abuso su quest’ultima, e cioè la violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale della stessa, da parte di chi, tra gli originari partecipi di un rapporto societario di fatto con la società abusata, era, per una ragione o per l’altra, in condizione di farlo (cfr. gli artt. 2497-sexies e 2359 c.c.). Non è, peraltro, incompatibile con la sussistenza del rapporto societario non formalizzato tra persone fisiche e una o più società di capitali (e la sua prosecuzione tra le stesse fino al recesso di fatto di una delle stesse o alla sua esclusione in conseguenza del suo fallimento ovvero alla cessazione in fatto dell’attività d’impresa comune), il fatto che queste ultime, sin dall’inizio oppure in seguito, siano state, in concreto, programmaticamente volte a farsi carico dei debiti conseguenti all’attività comune in misura superiore rispetto agli utili ad esse riservati o comunque ricevuti (e le persone fisiche, simmetricamente, ad assumere debiti in misura inferiore rispetto ai vantaggi patrimoniali ricevuti). La Corte d’Appello non si era attenuta agli esposti principi, atteso che, astenendosi dall’esame della situazione concreta sottoposta alla sua attenzione – non essendo certo sufficiente, all’uopo, il generico riferimento, in alcun modo circostanziato, ai “dati fattuali indicati dalla curatela” - ha escluso la sussistenza di una società di fatto sulla base della superficiale lettura della massima di questa Corte, che richiede, in linea di principio, la conformità del comune intento sociale perseguito dalla supersocietà di fatto all’interesse dei soci: la Corte d’Appello non ha minimamente indagato se l’eventuale abuso fosse stato programmato sin dall’origine da quando i soggetti della invocata (dalla curatela) supersocietà di fatto avevano iniziato ad interagire o fosse stato solo il frutto della violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale da parte di chi, tra gli originari partecipi di un rapporto societario di fatto con la società abusata, era, per una ragione o per l’altra, in condizione di farlo. Così operando, il giudice di secondo grado aveva omesso un approfondito esame dei requisiti richiesti dall’art. 2247 cod. civ. e dalla giurisprudenza per poter accertare l’esistenza di una supersocietà di fatto. La Corte d’Appello di Napoli, quale giudice del rinvio, con sentenza n. 3207/2024, depositata il 15.7.2024, ha revocato i fallimenti dichiarati dal Tribunale di Napoli. Il giudice di rinvio ha escluso che, sulla base delle emergenze processuali, potesse ritenersi che fosse stata costituita una supersocietà di fatto avente come soci le società di capitali [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale nonché le persone fisiche [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Vi era, invece, stata una mera ingerenza di fatto nell’amministrazione delle singole società di volta in volta create, al più integrante una holding di fatto costituita da una società di fatto i cui membri erano i germani Marco, Strato e [OSCURATO:PERSONA], nonché la madre [OSCURATO:PERSONA], e che aveva come oggetto sociale l’eterodirezione delle società, di volta in volta formalmente costituite per dare forma giuridica ufficiale ed esterna allo svolgimento dell’attività imprenditoriale del gruppo familiare. Avverso la predetta sentenza è stato proposto ricorso per cassazione dalla curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, affidandolo a cinque motivi. La [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito in giudizio con controricorso. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta. La procedura ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 384 c.p.c. e 143 disp. att. c.p.c. Espone la ricorrente che, all’esito del giudizio di legittimità, il solo mandato che era stato devoluto al giudice di rinvio era quello di decidere nel merito, muovendo dalla premessa della sussistenza dei requisiti tesi ad accertare il sodalizio occulto invocato dalla curatela, restando preclusa ogni altra questione. Nel giudizio di rinvio, che è un procedimento "chiuso", non solo è, infatti, inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, formulando nuove domande e nuove eccezioni, ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la pronuncia di cassazione. Nel caso di specie, dunque, la Corte territoriale aveva violato il dettato normativo imposto dall'art. 384 c.p.c. il quale impone l'obbligo inderogabile del giudice di rinvio di conformarsi alla decisione della Corte, non solo quanto al principio di diritto, ma anche a "quanto statuito dalla Corte". La statuizione di tale norma comporta che, ove una sentenza sia cassata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, è precluso al giudice di rinvio qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato sulla scorta di fatti o profili non dedotti, ovvero di una rivalutazione dei fatti accertati o di una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso. Ad avviso della ricorrente, il giudice di rinvio non può compiere un nuovo e diverso accertamento dei fatti che siano stati accertati definitivamente e sui quali si è fondata la sentenza di annullamento, con la conseguenza che al principio enunciato dalla Corte di Cassazione il giudice di rinvio avrebbe dovuto uniformarsi, senza alcun potere di riesame della fondatezza della relativa domanda. La Corte territoriale, adeguandosi al principio di diritto, non avrebbe potuto escludere la sussistenza - tra gli stessi soci persone fisiche ed enti giuridici (germani Ingenito ed [OSCURATO:SOCIETA].) e la società così eventualmente abusata (Fall. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liq.ne) di un rapporto societario di fatto. 2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 147 L.F. in relazione agli artt. 2247, 2297, 2497 e 2727 c.c.. Si duole la ricorrente che il giudice del rinvio è incorso in errore nella parte in cui ha escluso la sussistenza del sodalizio occulto invocato dalla Curatela odierna ricorrente. La Corte di Appello di Napoli, difatti, non ha riconosciuto l'esistenza della dedotta s.d.f., come avrebbe dovuto sulla base dell'esame degli elementi e dei principi unanimemente riconosciuti dalla giurisprudenza a tal fine. La Corte territoriale, contravvenendo ai principi elaborati da questa Corte in tema di supersocietà di fatto, ed erroneamente interpretando gli elementi gravi, precisi e concordanti offerti dalla curatela nell’ambito del giudizio de quo caratterizzanti gli elementi costitutivi della s.d.f., aveva revocato il fallimento in estensione. 3. Il primo ed il secondo motivo, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, sono infondati. Nell’ordinanza n. 74/2024 questa Corte ha cassato la statuizione della Corte d’Appello che, astenendosi dall’esame della situazione concreta sottoposta alla sua attenzione, e facendo un generico riferimento, in alcun modo circostanziato, ai “dati fattuali indicati dalla curatela”, aveva escluso la sussistenza di una (super)società di fatto sulla base della superficiale lettura della massima di questa Corte, che richiede, in linea di principio, la conformità del comune intento sociale perseguito dalla supersocietà di fatto all’interesse dei soci. In sostanza, la prima sentenza di reclamo non aveva compiuto una disamina analitica delle circostanze di fatto emergenti in causa, limitandosi ad affermare, in base ad una sorta di presunzione astratta, che era escluso in radice l’affectio societatis ogni qualvolta sia abusata la società cui è apparentemente riferibile l’attività di impresa. Sul punto, è stato, come detto, da questa Corte enunciato il principio di diritto secondo cui il fatto che vi possa essere l’abuso di una società da parte di una o più persone (fisiche e giuridiche) che ne hanno il controllo (anche solo di fatto) nell’interesse proprio delle stesse, non esclude, comunque, la possibile sussistenza tra le stesse persone e la società così abusata di un rapporto societario di fatto nei termini sopra illustrati. Questa Corte aveva quindi invitato il giudice di rinvio a procedere, questa volta, all’esame delle circostanze concrete per pervenire alla qualificazione giuridica del rapporto esistente tra le parti in causa, indicando alcuni parametri utili ai fini di tale qualificazione, ma non aveva affatto ritenuto come già accertata l’esistenza di una supersocietà di fatto. Nel giudizio di rinvio, vi è stata una analitica disamina delle circostanze fattuali già dedotte in causa anche dalla curatela e la Corte territoriale non ha fatto altro che procedere alla valutazione di fatti già acquisiti (v. Cass.n. 3150/2024; Cass. n. 17240/2023) senza introdurne di nuovi. E’ stato compiuto quindi quell’accertamento fattuale che era mancato in occasione del primo reclamo. Il giudice del rinvio, nell’escludere l’esistenza di una supersocietà di fatto, ha ritenuto che vi sia stata una mera ingerenza di fatto nell’amministrazione delle singole società di volta in volta create, al più integrante una holding di fatto costituita da una società di fatto i cui membri erano i germani Marco, Strato e [OSCURATO:PERSONA], nonché la madre [OSCURATO:PERSONA], e che aveva come oggetto sociale l’eterodirezione delle società, di volta in volta formalmente costituite per dare forma giuridica ufficiale ed esterna allo svolgimento dell’attività imprenditoriale del gruppo familiare. In sostanza, tale gruppo familiare negli anni ha svolto continuativamente attività commerciale dietro lo schermo di società che venivano, di volta in volta, prima costituite, e poi all’occorrenza cancellate e sostituite da altre società, nell’ambito delle quali, al di là della veste giuridica e delle cariche formali, i componenti del gruppo familiare si comportavano quali soci di fatto ed amministratori di fatto. A tale conclusione il giudice del rinvio è pervenuto valorizzando diverse circostanze: “la circostanza che la [OSCURATO:SOCIETA] unipersonale sia stata costituita (in data 27.9.2017) solo pochi mesi prima che la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. fosse messa in liquidazione (in data 1.3.2018) rende poco plausibile che tra le due società si sia costituita una super-società di fatto, essendo invece ben più plausibile che la [OSCURATO:SOCIETA] unipersonale sia stata costituita esclusivamente al fine di succedere, di fatto, alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., continuando nella medesima attività imprenditoriale (ed addirittura usando non solo gli stessi locali commerciali della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., ma anche la stessa insegna, lo stesso sito web, i recapiti telefonici e la stessa mail), come d’altronde già era avvenuto con le precedenti società costituite dal gruppo familiare Ingenito; -la circostanza che, come emerso dalle scritture contabili della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., a partire dal mese di maggio dell’anno 2018 vi è stato un cospicuo numero di apparenti vendite effettuate dalla società fallita in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., per un importo pari ad euro 138.349,04, documentate da fatture aventi ad oggetto la cessione di merci ed attrezzature, a fronte delle quali risulta la corresponsione esclusivamente dell’importo di euro 14.344,00: tale circostanza è stata ricostruita dal Tribunale quale prova di conferimenti effettuati dalla fallita [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. a favore della super-società da essa costituita con la [OSCURATO:SOCIETA]., ma tale ricostruzione appare piuttosto artificiosa, sia perché se di conferimenti si fosse trattato non si comprende perché celarli sotto le sembianze di cessioni a titolo oneroso di merci ed attrezzature, sia perché tali presunti conferimenti sarebbero stati dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. effettuati allorquando essa era già in liquidazione (dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), la qual cosa appare poco compatibile con la creazione di un fondo comune per la gestione di una attività di impresa; sembra, pertanto, più corretto inquadrare la vicenda nell’ambito di un’attività distrattiva di beni dalla fallenda [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. a favore della [OSCURATO:SOCIETA]. (ipotesi di scuola di bancarotta per distrazione), società di nuova costituzione destinata a continuare l’attività di impresa della prima; - la circostanza che, come dichiarato al curatore dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], formalmente socia unica ed amministratrice unica della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e come dichiarato anche da altri soggetti escussi, l’amministrazione della succitata [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. era svolta da tutta la famiglia Ingenito ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano addetti alla parte commerciale; [OSCURATO:PERSONA] era invece il "tuttofare", con delega ad operare sul conto corrente della società): tale circostanza è stata ritenuta dal Tribunale idonea a provare lo svolgimento in comune di un’attività economica da parte di una super-società; ma, in realtà, essa è esclusivamente indicativa di una ingerenza di fatto dei fratelli Ingenito nell’amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., atteso che quella di cui si parla, e nella quale i fratelli Ingenito si ingerivano, è per l’appunto l’attività sociale della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e non l’attività di una presunta super-società, della quale la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe dovuto essere mera socia; è infatti evidente che, dovendo essere la super- società un soggetto distinto dalle singole società che la compongono, l’attività economica che essa svolge è sì nell’interesse comune di tutti i soci, ma deve comunque essere ulteriore e distinta da quella delle singole società che ne sono socie, seppure eventualmente avente il medesimo oggetto; -la circostanza della ripartizione degli utili della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. a favore dei fratelli Ingenito, sotto forma di pagamenti effettuati a questi ultimi a titolo di presunti stipendi o per altri titoli: tale ripartizione degli utili è stata valorizzata dal Tribunale quale prova della partecipazione dei fratelli Ingenito agli utili della super-società di fatto, ma, nel ritenere questo, il Tribunale non si è avveduto che quelli di cui si parla sono i profitti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., e non i profitti di una presunta super-società, la quale, per essere tale, dovrebbe avere profitti propri, ulteriori rispetto a quelli delle singole società che la compongono, per quanto ovviamente prodotti anche nell’interesse di queste ultime e quindi anche con queste ultime da dividere; -anche la circostanza che i fratelli Ingenito avessero messo a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in comodato gratuito, alcuni locali di loro proprietà, interpretata dal Tribunale quale conferimento dei fratelli Ingenito a favore della super-società, non appare altro che l’ulteriore dimostrazione di una profonda cointeressenza dei predetti nelle sorti e nell’attività della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., e non di una presunta super- società, altra e distinta dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., di cui quest’ultima avrebbe dovuto essere semplice socia. In conclusione, in ragione delle succitate considerazioni, la sussistenza di una super società di fatto tra la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, la [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deve essere decisamente esclusa.”. Il giudice del rinvio è dunque pervenuto alle conclusioni sopra indicate – che non contengono l’enunciazione di principi contrari a quelli enunciati da questa Corte - sulla base di un articolato iter logico - argomentativo frutto di una valutazione che, in quanto riservata al giudice di merito, non è sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione nei circoscritti limiti di cui alla nuova formulazione dell’art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c. (vizio neppure dedotto). 4. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2497 c.c., 15 e 6 L.F. Espone la curatela che da una semplice lettura della domanda subordinata promossa dalla Curatela emerge che la stessa aveva proposta un’autonoma istanza di fallimento della società di fatto riconducibile ai fratelli Ingenito ed alla madre sig.ra [OSCURATO:PERSONA] assumendosi creditore (dunque soggetto a tanto legittimato) e deducendo, nel corpo del ricorso e nelle successive note autorizzate, sull’insolvenza di tale s.d.f.. Ne consegue la pacifica legittimazione della Curatela ad avanzare tale richiesta. 5. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 22 L.F. Espone la curatela ricorrente che dall’art. 22, comma 4, L.F. è ricavabile il principio di riserva della competenza al Tribunale della dichiarazione di fallimento. Ne consegue non avendo il Tribunale di Napoli "trattato" la domanda proposta dalla Curatela in via subordinata (solo in quanto assorbita per effetto della declaratoria di fallimento della super società di fatto) ed atteso il cd. effetto devolutivo pieno del reclamo, la Corte d’Appello, nuovamente adita quale giudice del rinvio, verificata la sussistenza degli elementi costitutivi della s.d.f./holding occulta, avrebbe dovuto rimettere gli atti al Tribunale affinchè provvedesse alla declaratoria del diverso fallimento dei quali aveva ritenuto sussistenti i presupposti. 6. Il terzo ed il quarto motivo, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate sono fondati.La sentenza impugnata, dopo aver rigettato la domanda principale della curatela, con riferimento a quella subordinata di declaratoria di fallimento della holding di fatto costituita dai tre fratelli Ingenito, ha così osservato: “ Tuttavia, come già si è sottolineato, è pacifico in giurisprudenza che la holding di fatto, che abbia veste societaria, può sì essere dichiarata fallita, ma non per estensione, bensì autonomamente, ove ne sia accertata l'insolvenza, a richiesta di un creditore o comunque di un soggetto legittimato (Cass., sez. 1, n° 10507 del 20/05/2016; Cass., sez. 1, n° 4784 del 15/02/2023; Cass., sez. 1, n° 36378 del 29/12/2023). Ne consegue che nessuna legittimazione ha ad avanzare tale richiesta la curatela della fallita [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].. E ciò a tacere del fatto che tale fallimento non potrebbe giammai essere dichiarato dalla Corte di Appello, come evincibile dal disposto dell’art. 22 R.D. n° 267/1942.” . Il giudice di rinvio, quindi, dopo aver riportato la giurisprudenza di questa Corte in ordine alle modalità con cui una holding di fatto può essere dichiarata fallita, ha escluso la legittimazione della curatela a richiedere il fallimento della holding di fatto dei fratelli Ingenito, paventando che il fallimento della predetta holding fosse stato richiesto per estensione o che comunque la curatela non era legittimata a tale richiesta, non rientrando tra i soggetti legittimati. Entrambe le affermazioni sono prive di fondamento. Dall’esame delle conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado – che, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, la curatela ha provveduto a trascrivere a pag. 4 del ricorso per cassazione – emerge che la curatela aveva richiesto il fallimento della predetta holding in via autonoma e non per estensione. Eloquenti sono le seguenti conclusioni: “3) In subordine, previo accertamento della super-società di fatto/holding occulta esistente tra i Sigg. ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come in epigrafe meglio generalizzati, nonché la [OSCURATO:SOCIETA]. ovvero tra le singole società e/o le singole persone fisiche per le quali l’Ill. mo Tribunale adito riterrà effettivamente e sufficientemente provata la qualità di socio, accertare e dichiarare che la stessa ha abusato della fallita in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale ai sensi e per gli effetti dell’art. 2497 c.c. e, per l’effetto, dichiarare il fallimento della predetta super-società di fatto e dei suoi soci illimitatamente responsabili, come sopra meglio individuati e generalizzati”. Inoltre, il giudice di rinvio ha ritenuto la curatela della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione soggetto non legittimato a richiedere l’istanza di fallimento, non considerando che la curatela aveva prospettato sin dall’istanza di fallimento l’azione risarcitoria ex art. 2497 c.c. (v. nota 8 del ricorso per cassazione in cui la ricorrente alla pagg. 45 e 46 ha riportato un estratto delle proprie note dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], depositate nel giudizio di primo grado, nelle quali la curatela aveva allegato che la holding di fatto della famiglia Ingenito aveva svolto l’attività di eterodirezione della società fallita in spregio ai principi e doveri di corretta gestione societaria ed imprenditoriale, cagionando un danno ai creditori della società fallita). In sostanza, la curatela aveva indicato una ragione di credito, aveva dedotto un danno da direzione e coordinamento, rappresentato dall’ammontare delle distrazioni compiute dalla holding a carico della società eterodiretta e dagli pregiudizi derivanti dall’illecita eterodirezione. Inoltre, a pag. 50 del ricorso, la ricorrente ha trascritto un estratto del ricorso ex art. 147 e 15 L.F. (pag. 15 e ss.) in cui chiedeva l’accertamento, in capo alla holding di fatto, del requisito oggettivo di cui all’art. 5 L.F. “atteso che l’insolvenza già accertata in capo alla fallita con la sentenza di fallimento n. 178 2019 è in realtà riconducibile alla società di fatto di cui si chiede il fallimento alla luce delle circostanze dettagliatamente descritte nel presente ricorso”. Infine, il richiamo effettuato dalla Corte d’Appello all’art. 22 L.F. per escludere ogni eventualità che potesse essere dichiarato il fallimento della predetta holding di fatto è assolutamente inconferente. Èevidente che, se, da un lato, la Corte d’Appello non poteva dichiarare direttamente il fallimento, dall’altro, ove avesse ritenuto sussistenti i presupposti previsti dalla legge fallimentare a carico della holding, avrebbe dovuto rimettere gli atti al Tribunale per la dichiarazione di fallimento della stessa holding. 7. Con il quinto motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 147 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 come modificato dall’art. 366, co. 2, del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, in relazione all’art.96 c.p.c. La curatela ricorrente si duole della statuizione con cui la sentenza impugnata attribuito al curatore la colpa dell’apertura del fallimento in estensione. 8. Il motivo è assorbito per effetto dell’accoglimento del terzo e del quarto. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata con rinvio alla Corte d’App
Sentenza Cassazione n. 33627/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris