CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 marzo 2023
Cassazione n. 25302/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 27/09/2022 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga rigettato; sentito il difensore dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Il Tribunale del riesame di Catanzaro con ordinanza del 28 settembre 2022 (motivazione depositata il successivo 14 ottobre) ha respinto la richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a [OSCURATO:PERSONA] in riferimento alla contestazione di cui all'art. 416 ter cod. pen. 2. Secondo l'addebito provvisorio, l'indagato avrebbe agito in qualità di intermediario e comunque concorrente nell'ambito dell'illecito accordo intercorso tra [OSCURATO:PERSONA], candidato sindaco del Comune di Rende alle elezioni del 2019 - nelle quali risulterà eletto - e D'[OSCURATO:PERSONA] e Massimo, esponenti di vertice di una cosca di 'ndrangheta. In esecuzione di tale accordo la cosca, avvalendosi del metodo mafioso, avrebbe fatto confluire voti sul candidato a fronte della promessa ai predetti esponenti 'ndranghetisti di utilità, consistenti nell'affidamento di lavori, da eseguire sul Palazzetto dello sport di Rende, a favore di ditte riconducibili al sodalizio criminoso, nonché nell'apertura di attività commerciali all'interno del medesimo Palazzetto e nella concessione delle medesime a soggetti riconducibili ai predetti D'Ambrosio. 3. Avverso l'ordinanza del riesame ricorre, per il tramite del proprio difensore, l'indagato deducendo due motivi. 3.1. Il primo motivo censura il provvedimento del riesame cautelare per violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dello Scarlato in ordine alla provvisoria contestazione di scambio elettorale politico mafioso. Ciò in quanto: a) non vi sono elementi idonei a dimostrare che tale patto sia mai intervenuto e ciò, peraltro, è evidenziato dalla circostanza che lo stesso Tribunale del riesame di Catanzaro ha annullato la misura degli arresti domiciliari applicata al Manna proprio in riferimento all'identica contestazione, rilevando la radicale insussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla configurabilità del "patto politico mafioso"; b) in riferimento, poi, alla specifica posizione dello Scarlato, l'ordinanza impugnata ha, in modo apodittico, ritenuto di potere ricavare indizi a carico del predetto sulla base di intercettazioni che invece non sono affatto dimostrative del coinvolgimento dell'indagato nel presunto patto illecito ma, al più, risultano indicative del fatto che il predetto (che peraltro nel periodo dei fatti si trovava detenuto e aveva ottenuto un permesso premio di pochi giorni), su impulso di D'Ambrosio, si è attivato per organizzare un incontro tra questi e il candidato sindaco Manna. 3.2. Con il secondo motivo, si deduce vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari: è vero che Scarlato ha precedenti penali, ma essi sono relativi a reati comuni e non a fattispecie di criminalità organizzata e, come già rilevato, difetta comunque ogni elemento idoneo a dimostrare che l'indagato abbia concorso nella conclusione del patto illecito politico mafioso oggetto dell'addebito provvisorio. [OSCURATO:PERSONA] DIRITrO 1. Il primo motivo di ricorso - che ha natura pregiudiziale e assorbente - è fondato in quanto la motivazione dell'ordinanza impugnata in merito al coinvolgimento dello Scarlato nel patto elettorale politico mafioso non risulta idonea a sorreggere il provvedimento cautelare. 2. La difesa ha prodotto copia dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che ha annullato l'ordinanza genetica a carico del candidato sindaco Manna, rilevando che, pur emergendo dalle indagini elementi dimostrativi di "un effettivo avvicinamento del D'Annbrosio al Manna", ha escluso che questi possano costituire "gravi indizi di colpevolezza del delitto contestato, in assenza di elementi da cui desumere l'intervenuto scambio delle promesse. 2.1. Sul punto, rileva peraltro il Collegio che questa stessa Sezione (sent. n. 20652 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) ha annullato con rinvio il citato provvedimento relativo al Manna, evidenziando che nella specie il Tribunale del riesame non aveva fatto buon governo del principio secondo cui «ai fini della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione di misure cautelari personali, è illegittima una valutazione frazionata ed atomistica dei singoli dati acquisiti, dovendo invece seguire, alla verifica della gravità e precisione dei singoli elementi indiziari, il loro esame globale ed unitario, che ne chiarisca l'effettiva portata dimostrativa del fatto e la congruenza rispetto al tema di indagine»", evidenziando in particolare l'omessa valutazione di significative conversazioni intercettate in cui si fa riferimento ad un impegno assunto da Manna (conversazione del 17/7/2019) ed alla sua correlazione con la campagna elettorale fatta dai D'Ambrosio (conversazione del 18/10/2019). 3. Pur non potendosi quindi, al livello indiziario, escludere la pattuizione illecita, va però rilevato che il coinvolgimento dello Scarlato nella stipulazione del patto elettorale intercorso tra il candidato sindaco e gli esponenti apicali del clan 'ndranghetista viene fondata dal provvedimento impugnato su elementi non sufficientemente dimostrativi di una condotta qualificabile come concorso. 3.1. Invero, secondo il Tribunale del riesame, detti elementi sono rappresentati: dallo "stretto legame" tra Scarlato e D'[OSCURATO:PERSONA] (i due si definiscono "cugini", anche se tra di loro non sussiste un effettivo legame di parentela); da alcune intercettazioni di conversazioni dalle quali emerge che Scarlato si fa da intermediario per organizzare un incontro tra il Manna e D'Ambrosio e che Manna promette a D'Ambrosio che i lavori nel palazzetto dello sport saranno affidati "per il tramite dello stesso Scarlato"; infine, conclude il Tribunale del riesame, dalla documentazione prodotta dalla Procura risulta che "lo Scarlato ha effettivamente ricoperto il ruolo di responsabile della sicurezza della A.S.D. EUROPA, alla quale è affidata la gestione del palazzetto. Risulta così anche oggettivamente accertato che la originale promessa, comunque sufficiente a integrare la fattispecie di reato afferente al voto di scambio ... abbia prodotto i risultati sperati in favore dello Scarlato e la correlazione tra l'attività criminosa posta in essere dal ricorrente ed il conseguimento dell'incarico ottenuto" (ordinanza impugnata, pag. 9). 4. Rileva il Collegio che dalle argomentazioni del Tribunale del riesame non emerge - con il necessario livello di gravità indiziaria - il fatto che lo Scarlato fosse consapevole dell'oggetto dell'incontro tra il candidato sindaco e il D'Ambrosio (incontro al quale egli non ha preso parte) nel quale sarebbe stato stipulato il patto elettorale politico mafioso. D'altro canto, la circostanza che l'indagato sia risultato "beneficiario" dell'incarico di addetto alla sicurezza dei lavori svolti nel Palazzetto, che, secondo la prospettazione accusatoria, rappresenta una delle utilità prestate dal sindaco in esecuzione dell'illecito accordo elettorale, non dimostra il coinvolgimento dello Scarlato nella fase genetica della stipulazione dello stesso. 5. Alla luce delle su esposte considerazioni, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sul punto della gravità indiziaria al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art.