CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2023
Cassazione n. 29682/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che censura la carenza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto ex art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, oltre che manifestamente infondato, poiché non scandito da accurata critica argomentativa della doppia decisione conforme dei giudici di merito, i quali, essendo pacificamente soddisfatto il necessario requisito dello svolgimento di attività nel periodo oggetto di accertamento (cfr. Sez. 3, n. 51836 del 03/10/2018, M, Rv. 274110), hanno non illogicamente ritenuto, per un verso, che l'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione della documentazione mancante presso terzi o aliunde (cfr. Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Vitali, Rv. 274862-02), come avvenuto nel caso di specie, posto che il volume di affari della società fu ricostruito, almeno in parte, solo grazie,/acquisizione di circa 150 fatture presso i partner commerciali; per altro verso, che la condotta di occultamento delle scritture e dei libri contabili fosse sorretta dal dolo specifico di evasione in considerazione del mancato pagamento delle imposte avvenuto consecutivamente per gli anni 2008-2009- 2010; l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]