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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 30197/2022

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 26/11/2020 della Corte di appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha depositato conclusioni scritte chiedendo la rettifica della pena e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto;[OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Genova, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Genova del 12 ottobre del 2017, confermava la responsabilità del ricorrente e la condanna al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, in relazione ai reati di ricettazione e contraffazione di prodotti di abbigliamento. 2.Proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. vizio della motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità: la Corte non avrebbe valutato la versione difensiva secondo cui la sola presenza del ricorrente all'interno dell'appartamento ove veniva svolta attività di confezionamento di capi contraffatti non avrebbe potuto essere posta da sola a base della condanna, tenuto conto che nell'immobile vi erano altri occupanti e non vi era prova che l'imputato avesse utilizzato la merce contraffatta.

2.2. Vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche;

2.3. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio: la pena inflitta con il dispositivo, sarebbe diversa e più severa di quella risultante dal calcolo contenuto nella parte motiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito evidenziati.

1.1. Non è fondato il primo motivo.

La Corte ha basato il giudizio di responsabilità valorizzando, oltre alla presenza del ricorrente all'interno dell'abitazione ove si trovavano i capi di abbigliamento contraffatti ed i macchinari occorrenti per svolgere tale attività illecita, anche sulle dichiarazioni dello stesso imputato, che aveva ammesso di aver utilizzato l'abitazione di che trattasi quale deposito di merce, anche in relazione alla commissione di precedenti attività illecite della stessa natura in ordine alle quali risulta avere riportato condanna.

Tale rilievo non è richiamato in ricorso, a dimostrazione della sua genericità e serve a dare ragione della decisione della Corte di non ritenere giustificato il possesso della merce da parte del ricorrente ed il fatto che egli fosse del tutto estraneo all'attività di contraffazione, in ipotesi commessa, secondo la sua versione, da soggetto sconosciuto.

1.2. La motivazione della sentenza impugnata è congrua anche in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, giustificato dalla presenza di precedenti penali per fatti analoghi; con espresso riferimento, quindi, ad alcuni parametri di cui all'art. 133 cod. pen., dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art.133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768).

1.3. Il secondo motivo è fondato.

Nella parte motivazionale della sentenza risulta che la pena base è stata fissata dalla Corte, per il reato di ricettazione, in anni due di reclusione ed euro 516,00 di multa e che essa è stata ridotta per la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4) cod.pen. alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 344,00 di multa.

In dispositivo, invece, la pena finale risulta essere stata determinata in anni uno, mesi cinque di reclusione ed euro 400 di multa giustificando l'aumento con il "diniego delle circostanze attenuanti generiche".

Il trattamento sanzionatorio deve pertanto essere ridefinito dalla Corte di appello, che deciderà sul punto in sede di rinvio.

Si dispone infatti l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio per nuovo giudizio sul punto con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto e ad altra sezione della Corte di appello di Genova.

Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 30.06.20

2. L' estensore Il ente dra Gio17 D'otallevi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 26/11/2020 della Corte di appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha depositato conclusioni scritte chiedendo la rettifica della pena e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto;[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Genova, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Genova del 12 ottobre del 2017, confermava la responsabilità del ricorrente e la condanna al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, in relazione ai reati di ricettazione e contraffazione di prodotti di abbigliamento. 2.Proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. vizio della motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità: la Corte non avrebbe valutato la versione difensiva secondo cui la sola presenza del ricorrente all'interno dell'appartamento ove veniva svolta attività di confezionamento di capi contraffatti non avrebbe potuto essere posta da sola a base della condanna, tenuto conto che nell'immobile vi erano altri occupanti e non vi era prova che l'imputato avesse utilizzato la merce contraffatta. 2.2. Vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche; 2.3. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio: la pena inflitta con il dispositivo, sarebbe diversa e più severa di quella risultante dal calcolo contenuto nella parte motiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito evidenziati. 1.1. Non è fondato il primo motivo. La Corte ha basato il giudizio di responsabilità valorizzando, oltre alla presenza del ricorrente all'interno dell'abitazione ove si trovavano i capi di abbigliamento contraffatti ed i macchinari occorrenti per svolgere tale attività illecita, anche sulle dichiarazioni dello stesso imputato, che aveva ammesso di aver utilizzato l'abitazione di che trattasi quale deposito di merce, anche in relazione alla commissione di precedenti attività illecite della stessa natura in ordine alle quali risulta avere riportato condanna. Tale rilievo non è richiamato in ricorso, a dimostrazione della sua genericità e serve a dare ragione della decisione della Corte di non ritenere giustificato il possesso della merce da parte del ricorrente ed il fatto che egli fosse del tutto estraneo all'attività di contraffazione, in ipotesi commessa, secondo la sua versione, da soggetto sconosciuto. 1.2. La motivazione della sentenza impugnata è congrua anche in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, giustificato dalla presenza di precedenti penali per fatti analoghi; con espresso riferimento, quindi, ad alcuni parametri di cui all'art. 133 cod. pen., dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art.133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768). 1.3. Il secondo motivo è fondato. Nella parte motivazionale della sentenza risulta che la pena base è stata fissata dalla Corte, per il reato di ricettazione, in anni due di reclusione ed euro 516,00 di multa e che essa è stata ridotta per la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4) cod.pen. alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 344,00 di multa. In dispositivo, invece, la pena finale risulta essere stata determinata in anni uno, mesi cinque di reclusione ed euro 400 di multa giustificando l'aumento con il "diniego delle circostanze attenuanti generiche". Il trattamento sanzionatorio deve pertanto essere ridefinito dalla Corte di appello, che deciderà sul punto in sede di rinvio. Si dispone infatti l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio per nuovo giudizio sul punto con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto e ad altra sezione della Corte di appello di Genova. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 30.06.20 2. L' estensore Il ente dra Gio17 D'otallevi