CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 aprile 2023
Cassazione n. 13925/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sull’istanza iscrittaal n. 23582/2022 R.G. propost a da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende –ricorrenti – nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ope legis in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO –intimato – Oggetto: Correzione errore materiale R.G.N. 23582/2022 Ud. 17/04/2023CC Sez. S2 - R.G. 23582/2022 – Ud. 17/04/2023 - Pagina nr. 2 di 3 avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 2266/2019 depositata il 28/01/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. La Corte, letta la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 391-bis c.p. c. per la correzione di errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 2266/2019 depositata il 28/01/2019, nella parte in cui, in dispositivo, nel disporre la liquidazione delle spese per il giudizio di merito svoltosi innanzi alla Corte d’appello di Perugia in sede di rinvio, ha posto detta liquidazione a carico del “Ministero della Giustizia” in luogo del “Ministero Economia e Finanze”, gravando altresì il “predetto Ministero” delle spese del giudizio di legittimità; ritenuto che l’istanza appare ammissibile in quanto volta a sollecitare questa Corte ad esercitare d’ufficio il potere di correzione dell’errore materiale della propria ordinanza, come previsto dall’art. 391-bis, primo comma, c.p.c. mentre la tutela della controparte ad interloquire sull’istanza appare garantita dalla possibilità della stessa di depositare, in prossimità della adunanza in camera di consiglio - a seguito della comunicazione della sua fissazione- memoria, trovando applicazione, per espresso richiamo, le disposizioni dettate dall’art. 380 bis, primo e secondo comma, c.p.c. (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30651 del 25/11/2019); ritenuto che l’istanza sia fondata, atteso che dalla lettura della intestazione e della motivazione dell’ordinanza oggetto dell’istanza risulta che il controricorrente era il Ministero dell’ Economia e delle Finanze, e non il Ministero della Giustizia , sicché l’indicazione di Sez. S2 - R.G. 23582/2022 – Ud. 17/04/2023 - Pagina nr. 3 di 3 quest’ultimo, affatto estraneo al giudizio, appare chiaramente ascrivibile ad una mera svista o errore materiale; P.T.M. in accoglimento della istanza di correzione di errore materiale avanzata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], dispone cheal rigo n. 3 (pag. 4) del dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 2266/2019 depositata il 28/01/2019, dove il medesimo reca scritto “Ministero della Giustizia” deve intendersi e ritenersi scritto “Ministero dell’Economia e delle Finanze”. Manda alla Cancelleria di annotare la presente ordinanza di correzione sull’originale della ordinanza di questa Corte n. 2266/2019 depositata il 28/01/2019. Così deciso in Rom