CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 maggio 2025
Cassazione n. 36273/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 2935/2025 CC - 21/10/2025 R.G.N. 22275/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 36273/2025 Roma, lì, 06/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 29 maggio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza ha rigettato la richiesta di liberazione anticipata per i periodi dal 27/02/2016 al 14/04/2017, dal 30/01/2018 al 30/07/2018 e dal 30/07/2020 al 30/01/2021, per avere egli riportato, in quei periodi, una denuncia, un arresto e un rapporto disciplinare, ed avere commesso i delitti di associazione mafiosa ed estorsione. Il Tribunale ha ritenuto correttamente motivato il provvedimento impugnato, avendo il magistrato di sorveglianza descritto con precisione i reati e le violazioni commesse e l'esito delle relative istruttorie. Anche l'infrazione disciplinare, in quanto relativa ad un'aggressione compiuta contro un altro detenuto, è stata ritenuta grave, e tale da dimostrare la mancata adesione all'opera di rieducazione. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'attualità della pericolosità sociale con riferimento alle violazioni commesse. Il Tribunale ha ritenuto corretto il diniego del beneficio per i semestri dal 27/02/2016 al 14/04/2017 solo a causa della violazione dell'art. 650 cod. pen. commessa il 14/02/2017, quattro giorni dopo la concessione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Dalla commissione di tale reato, solo contravvenzionale, ha fatto derivare il diniego del beneficio per i due semestri antecedenti, nei quali egli aveva tenuto un comportamento corretto, ma non dà atto neppure se dalla denuncia di tale contravvenzione siano derivati un procedimento penale e una condanna. Anche il periodo dal 30/01/2018 al 30/07/2018 è stato escluso dal beneficio solo sulla base di un arresto per due reati commessi prima dell'arresto, avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e quindi prima del decorso del semestre, senza valutare in senso positivo la precedente opera di partecipazione al percorso rieducativo. Il beneficio della liberazione anticipata deve essere negato se il detenuto non cessa di essere socialmente pericoloso, ma tale pericolosità deve essere valutata in modo certo, mentre il Tribunale ha ritenuto il ricorrente socialmente pericoloso senza un'adeguata valutazione, così violando gli artt. 207 e 288 cod. pen. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato. Esso è solo in parte specifico, in quanto lamenta una errata valutazione della pericolosità sociale del ricorrente, citando gli artt. 207 e 288 cod. pen. e la giurisprudenza sulla pericolosità sociale, mentre il Tribunale non ha ritenuto sussistente una generica pericolosità del detenuto, bensì ha confermato il diniego della liberazione anticipata in relazione a singoli semestri, caratterizzati da condotte che dimostrano, limitatamente ad essi, la mancata adesione all'opera rieducativa. L'assenza di pericolosità sociale non è un requisito per la concessione della liberazione anticipata, che può, infatti, non essere negata anche quando il detenuto è ritenuto socialmente pericoloso ai sensi dell'art. 203 cod. pen. (si veda Sez. 1, n. 39713 del 22/09/2005, Rv. 232947). L'istituto della liberazione anticipata, infatti, è applicabile «al condannato che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione … quale riconoscimento di tale partecipazione»: l'unico requisito richiesto dall'art. 54 Ord. pen., pertanto, è una condotta attiva che dimostri la partecipazione a detta opera, la cui sussistenza è oggetto della valutazione da parte del magistrato di sorveglianza. Questi, peraltro, può tenere conto, in termini negativi, non solo delle condanne per delitto non colposo che, ai sensi del terzo comma della norma, comportano la revoca del beneficio, ma di qualunque comportamento che dimostri la mancata adesione all'opera rieducativa. L'art. 103, comma 2, d.P.R. n. 230/2000, inoltre, precisa che «La partecipazione del condannato all'opera di rieducazione è valutata con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna»: legittimamente, pertanto, la concedibilità del beneficio viene valutata alla luce dei comportamenti tenuti sia all'interno dell'istituto penitenziario, sia all'esterno di esso, nella ordinaria vita sociale. 2. L’ordinanza, pertanto, è motivata in modo logico e corretto, in quanto fonda il diniego di concessione della liberazione anticipata, in relazione ai singoli semestri, su condotte approfonditamente valutate come gravi e, soprattutto, dimostrative della mancata adesione all'opera rieducativa. La violazione dell'art. 650 cod. pen. commessa il 14/02/2017, sebbene non grave quale titolo di reato, è stata logicamente ritenuta dimostrativa della mancata adesione all'opera rieducativa perché tenuta dopo soli quattro giorni dalla sostituzione della custodia in carcere con la misura cautelare degli arresti domiciliari, ed appare logica anche l'ulteriore valutazione secondo cui la precedente detenzione non ha svolto alcun effetto rieducativo. Inoltre l'ordinanza sottolinea che, come già valutato dal magistrato di sorveglianza, il ricorrente è stato in seguito condannato per i delitti di cui agli artt. 416-bis e 629 cod. pen. commessi il primo dal 2010 al 21/02/2018, con continuità, e il secondo sino al gennaio 2018: la commissione, accertata giudizialmente, di tali gravi delitti è stata legittimamente ritenuta dimostrativa dell'assenza di partecipazione all'opera di rieducazione, in relazione ai semestri ricadenti, almeno in parte, nel periodo della loro consumazione. Non è corretta, infatti, la ricostruzione operata nel ricorso, secondo cui il diniego sarebbe fondato solo sulla contravvenzione commessa il 14/02/2017 e su delitti commessi «prima del 2016 e senza interruzioni, almeno fino al febbraio 2017», nonché fino al 30/01/2018, giorno dell'arresto: l'ordinanza impugnata, non contestata sul punto, ribadisce che il ricorrente è stato condannato con sentenza definitiva per un delitto associativo commesso continuativamente dal 2010 e sino al febbraio 2018, quindi per un arco temporale che comprende i primi semestri in valutazione. Questa Corte ha stabilito che «In tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto» (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Rv.280522); in questo caso il comportamento gravemente trasgressivo è stato tenuto per tutti i semestri in valutazione, compresi tra il 2016 e il 2018, legittimando, perciò, l'affermazione della non meritevolezza del beneficio. 3. Il ricorso contesta solo in modo generico il diniego della liberazione anticipata per il semestre dal 30/07/2020 al 30/01/2021, ma esso è ampiamente motivato, avendo l'ordinanza impugnata valutato approfonditamente le ragioni del rapporto disciplinare riportato dal ricorrente in quel periodo, riferendo che esso è relativo ad un'aggressione in danno di un altro detenuto. La sua affermazione, che tale condotta evidenzi un comportamento non corretto nei confronti degli altri detenuti e una grave violazione delle regole dell'istituto penitenziario dirette al mantenimento dell'ordine e della sicurezza interni, tale da dimostrare, anche in questo caso, la mancata adesione all'opera rieducativa, appare legittima e non contraddittoria. Costituisce un principio consolidato quello secondo cui «In tema di liberazione anticipata, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere acquisiti e valutati concretamente sia sotto il profilo dell'attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione, sia per essere successivamente comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo assunto con continuità dal detenuto» (Sez. 1, n. 24506 del 28/03/2025, Rv. 288162). L'ordinanza impugnata si è conformata a tale principio, valutando specificamente, con motivazione non illogica, la gravità della violazione commessa e la sua rilevanza quale sintomo della totale assenza del positivo svolgimento di un percorso rieducativo. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]