CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41107/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Messina ha riformato - escludendo l'aggravate dell'aver commesso il fatto per futili motivi e rideterminando la pena - la pronuncia con la quale il Tribunale di Messina aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni personali; - che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, contestando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato sul punto; - che il ricorso prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, atteso che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in esame (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i