CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 14050/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
intimata -Avverso la sentenza n. 203/22 resa dalla Corte d’appello di Caltanissetta edepositata in data 22 giugno 2022.Udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del ventisettemarzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.[OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi alTribunale di Caltanissetta esponendo che [OSCURATO:PERSONA] aveva stipulatocon la banca convenuta la polizza assicurativa vita contrassegnata dal n°Numero registro generale 3459/2023Numero sezionale 1177/2026Numero di raccolta generale 14050/2026Data pubblicazione 13/05/2026202250446, avente un premio unico interamente versato di € 146.500,00,con indicazione quale beneficiaria dapprima di [OSCURATO:PERSONA], poisostituita dall’attore con atto della contraente datato 11.3.2003.La contraente decedeva, sicché [OSCURATO:PERSONA] richiedeva alla banca ilpagamento della menzionata polizza. L’istituto di credito rifiutava poichéla [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva sostituito il Martorana conaltra beneficiaria alla quale la banca aveva già accreditato le somme inquestione.Chiedeva, pertanto, il Martorana che l’istituto di credito venisse dichiaratoresponsabile civile del pagamento del premio e che, per l’effetto, venissecondannato a risarcire il danno dal predetto subito, pari ad € 146.500,00,oltre interessi e rivalutazione monetaria, sull’assunto dell’apocrifìa dellafirma apposta sulla dichiarazione di variazione del beneficiario.Si costituiva [OSCURATO:SOCIETA]. la quale chiamava in causa CatenaCerasa, cui le somme erano state corrisposte, al fine di esserne mallevatain caso di condanna.L’esperta grafologa nominata dal tribunale, all’esito della propria indaginecondotta solo su fotocopie, concludeva per “un’alta probabilità” che lasottoscrizione non fosse riconducibile alla contraente, anche se peròsoggiungeva che: “Non è tecnicamente possibile concludere in termini dicertezza poiché la scrittura in verifica è prodotta in fotocopia”.Con la sentenza n° 54/2015, il Tribunale rigettava la domandaescludendo in particolare che potesse configurarsi un particolare obbligo dicontrollo da parte della banca sull’anzidetto negozio unilaterale didesignazione del beneficiario.Avverso la succitata decisione interponeva gravame [OSCURATO:PERSONA] alla Corte nissena che respingeva l’appello, osservando chenessun rimprovero poteva muoversi all’Istituto in relazione alla verificadella sottoscrizione, né erano emersi elementi probatori idonei adimostrare che il soggetto il quale si era recato in banca a firmare laNumero registro generale 3459/2023Numero sezionale 1177/2026Numero di raccolta generale 14050/2026Data pubblicazione 13/05/2026designazione fosse persona diversa dalla contraente e infine reputava nonfondato l’assunto secondo cui era mancata una contestazione da partedell’istituto ai sensi e nei termini di cui all’art. 115 cod. proc. civ.Avverso tale decisione propone ricorso in cassazione il Martorana,notificato in data 21 gennaio 2023 affidandosi a tre motivi, mentre IntesaSan Paolo resiste con controricorso depositato in data 3 marzo 2023.[OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.Da ultimo il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo mezzo si deduce “Erronea applicazione della disposizione dicui all’art. 1176, primo comma, c.c. Violazione o falsa applicazione delcombinato disposto di cui agli articoli 1176, secondo comma, e 1218 c.c.nonché erronea estensione al modulo di variazione del beneficiario di unapolizza sulla vita delle regole riguardanti gli assegni con firma di traenzafalsa (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.). Difetto di motivazione.”A mezzo di tale motivo la parte ricorrente si duole dell’applicazione daparte del giudice del merito, nei confronti della Banca, del criterio didiligenza di cui all’art. 1176, primo comma, cod. civ., anziché quello di cuial secondo comma della stessa disposizione, e comunque dell’essersi lostesso fondato sulla diligenza che l’Istituto doveva prestare nel caso, bendifferente, delle verifiche da effettuarsi in riferimento agli assegni ditraenza, che infatti non presentano la firma del traente.1.1. Il motivo è inammissibile.Anzitutto la Corte nissena non ha affatto escluso nella specie l’applicazionedel criterio di diligenza dell’art. 1176, secondo comma, cod. civ., avendoanzi fatto espresso riferimento alla diligenza del buon banchiere (bonusargentarius) e non a quella del buon padre di famiglia, di cui appunto alprimo comma della disposizione stessa.La misura della diligenza richiesta alla banca nel rilevamento dellacontraffazione della sottoscrizione dev'essere individuata, infatti, in quellaNumero registro generale 3459/2023Numero sezionale 1177/2026Numero di raccolta generale 14050/2026Data pubblicazione 13/05/2026dell'accorto banchiere, da valutarsi alla stregua dell'art. 1176, secondocomma, cod. civ., e la congruità della condotta tenuta va accertata inrelazione a quel dato contesto storico e a quella determinata falsificazione,mediante un'indagine volta a saggiare in concreto il grado di esigibilitàdella predetta diligenza, ed a verificare in particolare se la falsificazionedella sottoscrizione sia o meno riscontrabile attraverso un attento esamediretto, visivo o tattile, da parte dell'impiegato addetto, in possesso dicomuni cognizioni teorico/tecniche, o anche con mezzi e strumentipresenti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo,non potendosi invece ritenere esigibile il ricorso ad attrezzaturetecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento e/o utilizzoo a particolari cognizioni teoriche e/o tecniche (cfr. Cass. n. 34873/22, intema di assegni con firma apocrifa; Cass., Sez. I, 26/01/2016, n. 1377;4/08/2016, n. 16332; Cass., Sez. III, 20/03/2014, n. 6513; sullasottoscrizione degli assegni in particolare Cass. n. 20292/11).Orbene, su tali presupposti, la Corte territoriale ha fatto espressoriferimento alla diligenza del buon banchiere nel senso sopra riportato, edha accertato, in base ad un giudizio di fatto (qual è quello volto appuntoall’accertamento della diligenza) non soggetto a revisione in questa sede,l’insussistenza di elementi tali da far riscontrare la sussistenza di indici cheportassero a ritenere il sospetto della falsificazione della scrittura.Ciò vale anche, quindi, per l’allegato omesso confronto della sottoscrizionedella dichiarazione di modifica del beneficiario con quella apposta sulcontratto, peraltro neppure accompagnata dalla deduzione della puntualeallegazione del relativo tema d’indagine nei precedenti gradi di merito.2. Col secondo motivo si deduce “Violazione e/o falsa applicazione degliartt. 2043, 2049 e 2967 c.c. per avere la Corte d’appello di Caltanissettaritenuto insussistente il fatto illecito commesso dal dipendente dell’istitutodi credito (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.). Difetto di motivazione.”.Numero registro generale 3459/2023Numero sezionale 1177/2026Numero di raccolta generale 14050/2026Data pubblicazione 13/05/2026Secondo il ricorrente, dall’errore dipendente da quanto osservato aproposito del primo motivo, ne discende uno ulteriore: l’omessoaccertamento del fatto che il dipendente non aveva eseguito lacomparazione con la firma apposta sui documenti sottoscritti da GiuseppaCerasa, né aveva verificato la provenienza della comunicazione stessa.2.1. Il motivo è evidentemente assorbito dal precedente, di cui ripete lecensure di merito all’accertamento in fatto compiuto dal giudice disecondo grado in ordine alla verifica della diligenza da parte della banca.3. Col terzo mezzo si deduce “ Violazione o falsa applicazione degli artt.2697 e ss. c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché insufficiente,contraddittoria, illogica motivazione per avere il giudice di appello ritenutonon operante il principio di non contestazione in quanto la mancataespressa contestazione si sarebbe fondata sul presupposto della nonpertinenza del fatto dedotto al giudizio in corso (art. 360, primo comma n.3 e 5 c.p.c.).”.Nell’illustrazione del motivo è denunciata sia l’incomprensibilità dellamotivazione, nella parte in cui ha rigettato il motivo d’appello con cui silamentava la violazione del principio di non contestazione (p. 13, quintocapoverso); sia in ogni caso la violazione del principio di noncontestazione di cui all’art. 115 c.p.c..Il ricorrente sostiene che:- in primo grado aveva allegato che la firma del modulo di variazionedel beneficiario avvenne all’interno dei locali della banca senza chel’impiegato addetto verificasse l’identità del firmatario;- la [OSCURATO:PERSONA] non aveva contestato tale circostanza;- poiché il Tribunale la ritenne comunque non provata, la sentenza diprimo grado fu impugnata per violazione dell’art. 115 c.p.c.;- la Corte d’appello ha rigettato il motivo ritenendo “non pertinente”il fatto non contestato dalla [OSCURATO:PERSONA], senza spiegare qualesarebbe tale fatto e soprattutto perché non sarebbe pertinente;Numero registro generale 3459/2023Numero sezionale 1177/2026Numero di raccolta generale 14050/2026Data pubblicazione 13/05/2026- in ogni caso la Intesa SanPaolo si era associata alle richiesteistruttorie formulate dalla terza chiamata in causa [OSCURATO:PERSONA], intese adimostrare che il modulo di variazione del beneficiario era stato firmato daGiuseppa Cerasa (contraente) in banca “dove si era recata accompagnatada parenti”, e con tale condotta processuale avrebbe ammesso i fattidedotti dall’attore.3.1. Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi sottesadalla sentenza impugnata.La Corte d’appello ha ritenuto che due fossero i fatti da accertare: “dove”fu firmato il modulo di variazione del beneficiario; e “chi” l’avesse firmato.Ha ritenuto non esservi prova del “dove” fu firmato il modulo (se in bancao altrove) e che mancando la prova di tale circostanza non potesseascriversi alla banca di non avere accertato l’identità del firmatario,accertamento che presupponeva evidentemente la presenza di questi neilocali della banca.Ha pertanto concluso sostenendo che la non contestazione del “chi”avesse firmato fosse irrilevante, una volta mancata la prova del “dove”avvenne la sottoscrizione.Questa motivazione non sembra essere stata compresa dal ricorrente, ecomunque non è stata censurata.3.2. In ogni caso - lo si rileva ad abundantiam - è infondata sia ladenunciata “illogicità e irragionevolezza” della motivazione denunciata dalricorrente, sia la denunciata violazione dell’art. 115 c.p.c..3.3. Quanto alla prima censura, la motivazione della sentenza impugnataben chiara, sol che si metta in relazione la p. 8, quinto capoverso, dellasentenza impugnata, con la p. 7, quarto e quinto capoverso.3.4. Quanto al secondo aspetto, l’assunto su cui si fonda il motivo è deltutto contraddittorio.[OSCURATO:PERSONA] in primo grado chiese di provare per testimoni cheGiuseppa Cerasa, recatasi personalmente in banca “accompagnata daNumero registro generale 3459/2023Numero sezionale 1177/2026Numero di raccolta generale 14050/2026Data pubblicazione 13/05/2026parenti”, ivi sottoscrisse la dichiarazione di variazione del beneficiario dellapolizza. Deduce il ricorrente che l’[OSCURATO:PERSONA] si “associò” a talerichiesta, e ciò costituirebbe “ammissione” dei fatti dedotti dall’attore.Ma osserva in senso contrario il Collegio che, se davvero fosse statodimostrato per testimoni che [OSCURATO:PERSONA] si recò personalmente inbanca ed ivi sottoscrisse la contestata dichiarazione, la domanda attoreasi sarebbe dovuta rigettare, non accogliere.Pertanto associarsi a tale richiesta istruttoria non costituì affattoammissione d’un fatto a sé sfavorevole e favorevole alla controparte.E comunque, ancor prima, l’associarsi alla richiesta di prova formulata daaltre parti significa volere che la stessa sia assunta, ma non certoammettere tutti i fatti, o alcuni fatti (nella prospettazione della partericorrente solo quelli ad essa favorevoli), che essa dovrebbe dimostrare.Il motivo risulta dunque inammissibile.4. In definitiva il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, ma nulladev’essere disposto in ordine alle spese poiché il controricorso è statodepositato tardivamente (3 marzo 2023) rispetto al termine di quarantagiorni dalla notifica del ricorso (21 gennaio 2023), scaduto il 2 marzo2023, come previsto dall’art. 370 cod. proc. civ. nel testo novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 il cui art. 35, comma 5 (nel testo modificatodalla legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha disposto che le norme del capoIII del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile (e dunquele norme sul giudizio di legittimità) “hanno effetto a decorrere dal 1°gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato adecorrere da tale data”.Sussistono in capo al ricorrente i presupposti processuali per dichiararel'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l.24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributounificato, se dovuto.Numero registro generale 3459/2023Numero sezionale 1177/2026Numero di raccolta generale 14050/2026Data pubblicazione 13/05/2026 P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e del controricorso.Dichiara la sussistenza in capo al ricorrente dei presupposti processualiper dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, se dovuto.Così deciso in Roma, il ventisette marzo 2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])