CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34247/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Napoli.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleMariella [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli haconfermato la sentenza del Tribunale di Napoli in composizionemonocratica, che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delittodi cui all’art. 76, comma 4, d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e, concessele circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesiquattro di arresto.2. Avverso la summenzionata sentenza propone ricorso percassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA].2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione degliartt. 31 e 76, comma 4, d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e vizio dimotivazione.Osserva il difensore che nell’atto di appello si era evidenziato come ilTribunale di Napoli avesse operato una mera supposizione circa ladisponibilità economica di [OSCURATO:PERSONA] e di tanto si fosse dato atto nellasentenza di primo grado a p. 4, ove lo stesso giudice rilevava come nonvi fossero state indagini circa la situazione economica del suddetto per ilperiodo successivo agli anni 2018-2019.Lamenta che, a fronte di tale carenza investigativa e del dato notoriodella perdita o della mancanza di lavoro per molti italiani, dovute nel2020 all’applicazione delle misure restrittive anticovid, la Corte territorialesi è trincerata dietro enunciati giurisprudenziali ormai datati e superatidalla più recente giurisprudenza di legittimità, che stabilisce che, in casodi inottemperanza al versamento che costituisce illecito penale ex art. 76,comma 4, d. lgs. n. 159 del 2011, incombe sulla pubblica accusa didimostrare la capacità economica dell’obbligato di far fronte al relativopagamento.2.2. Col secondo motivo di ricorso si denunciano violazione dell’art.131-bis cod. pen. e vizio di motivazione con specifico riferimentoall’invocata assoluzione per particolare tenuità del fatto.Osserva la difesa che con l’appello veniva censurata la mancataconcessione del beneficio in parola sulla base del solo curriculumcriminale dell’imputato, senza, invece, considerare la successiva revocadella misura di prevenzione in data 2 marzo 2021, a pochi mesi dalprovvedimento di applicazione della stessa, poiché non più attuale lapericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA].Rileva che, pur essendo tale elemento significativo ai fini dellatenuità del fatto, la Corte di appello, oltre a prendere un abbaglio circa lavalidità del giudizio esperito dalla Sezione delle Misure di Prevenzione delTribunale di Napoli, non lo ha considerato dando vita ad una motivazioneapparente.Il difensore, pertanto, insiste per l’annullamento della sentenzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va rigettato.1.1. Infondato, invero, è il primo motivo di impugnazione.E’ principio consolidato che l'impossibilità economica di far fronteall'obbligo della cauzione, imposta in sede di applicazione della misura diprevenzione personale, è deducibile anche nel giudizio penale, ai fini dellaresponsabilità per il reato costituito dall'inosservanza di tale obbligo, edincombe al giudice il dovere di accertare la reale condizione economicadell'imputato nel momento in cui si è verificata l'inottemperanza,gravando su quest'ultimo soltanto un onere di allegazione dei fatti chehanno impedito il pagamento ( si veda per tutte Sez. 5, n. 38310 del05/07/2016, Passafiume, Rv. 267857).L’onere di allegazione non può ritenersi soddisfatto con la solaaffermazione dello stato di indigenza, occorrendo, invece, larappresentazione di circostanze di fatto idonee a concretizzare talecondizione (Sez. 1, n. 11242 del 24/03/2026, Esposito, non massimata;Sez. 1, n. 33747 del 9/10/2025, Pratticò, non massimata; Sez. 1, n.22628 del 21/05/2014, Alma, Rv. 262266).Anche la Corte costituzionale è intervenuta in ordine alla disposizionein esame, osservando che «dalla disciplina dei criteri di imputazionesoggettiva del reato contenuta nell’art. 42 cod. pen. discende che anche ilreato contravvenzionale in questione presuppone quantomeno la colpa»sicché «la materiale disponibilità di provvedere al versamento dellacauzione, causata da mancanza di disponibi l i tà economicheevidentemente non preordinata o colposamente determinata, comportanon una forma di responsabilità oggettiva ma l’esenzione daresponsabilità» (Corte cost., sentenza n. 218 del 1998).Sulle orme di detta pronuncia la giurisprudenza di legittimità ha,inoltre, affermato che: - la disposizione di cui all’art. 76, comma 4, d. lgs.6 settembre 2011, n. 159 svolge una funzione rafforzativa degli obblighiimposti alla persona sottoposta a misura di prevenzione personale ed èsoggetta alle regole ordinarie in tema di colpevolezza in materia penale(Sez. 1, n. 13575 del 6/02/2001, Varriale, Rv. 218785); - non èconfigurabile l'elemento psicologico del reato di cui all'art. 76, comma 4,allorché l'omesso deposito della cauzione dipende da mancanza didisponibilità economica del sottoposto, trattandosi di condotta allo stessonon rimproverabile (Sez. 1, n. 51874 del 29/10/2019, Romeo, Rv.277918: nella specie, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza diassoluzione del ricorrente ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., rilevandoche lo stesso, a seguito del rigetto di una prima tempestiva istanza dirateazione della cauzione perché non adeguatamente documentata, erastato successivamente ammesso a tale benef ic io, s ia puresuccessivamente alla scadenza del termine per il versamento).Nel caso in esame la Corte territoriale ha fatto buon governo deisuddetti principi, sottolineando la mancata allegazione da partedell’imputato di elementi idonei a dimostrare il dedotto stato diimpossidenza (non essendo tale il mero generico riferimentoall’emergenza Covid, su cui aspecificamente ritorna in questa sede), evalorizzando il fatto – che, senza dubbio, sembra smentire l’impossidenzadedotta – che il suddetto nei due anni antecedenti a quello in cui eratenuto al versamento della cauzione svolgeva attività lavorativa.1.2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.La difesa reitera in questa sede la doglianza secondo cui i giudici dimerito avrebbero dovuto riconoscere la particolare tenuità del fattofacendo proprie le argomentazioni rese dal Tribunale di Napoli SezioneMisure di Prevenzione in sede di revoca della misura di prevenzione adistanza di pochi mesi dal provvedimento applicativo.La Corte di appello di Napoli sul punto osserva che il giudizio relativoalla responsabilità penale del prevenuto attiene al periodo antecedente larevoca della misura per sopravvenuto difetto di pericolosità sociale; eche, quindi, si rivela del tutto irrilevante, ai fini del riconoscimentodell’istituto in parola, la valutazione operata nel procedimento diprevenzione. E aggiunge che, come già correttamente evidenziato dalprimo Giudice, la complessiva offensività della condotta posta in esseredal prevenuto, la sua biografia penale, costituita da plurimi precedentipenali, e l’assenza di qualsiasi iniziativa comprovante l’adempimento,seppure tardivo, dell’obbligo di corresponsione della cauzione, di fattomai versata, non consentono di operare una valutazione del fatto intermini di particolare tenuità.E’ evidente l’infondatezza dei rilievi difensivi che si limitano aconfutare tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, lamentandoil mancato confronto con il procedimento preventivo, a fronte, invece, diuna motivazione che muove proprio dallo stesso.2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, il 24 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGaetano [OSCURATO:PERSONA]