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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 42030/2021

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1957 avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma del 4 febbraio 2021 Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 6 luglio 2021 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 4 febbraio 2021 il Tribunale del riesame di Roma ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai delitti di reimpiego di beni di provenienza delittuosa (capi E e G dell'imputazione provvisoria), commessi sino al maggio 2019 e contestati con l'aggravante di cui all'art. 416 bisl c.p., per avere agito con la finalità di agevolare l'associazione mafiosa denominata "[OSCURATO:PERSONA]".

Secondo la ricostruzione operata dai giudici del merito, la ricorrente e suo marito [OSCURATO:PERSONA], aiutati dal figlio Giuseppe, avevano venduto preziosi e quadri di valore nella loro disponibilità e provento di furti, commessi da ignoti, e avevano poi utilizzato il ricavato della vendita per avviare un'attività economica in Roma nel settore della ristorazione, attraverso la società [OSCURATO:SOCIETA], gestita dagli stessi (reato di cui al capo E).

La ricorrente, inoltre, in concorso con la figlia [OSCURATO:PERSONA], quali socie della neocostituita società [OSCURATO:SOCIETA], e con [OSCURATO:PERSONA], aveva venduto mobili, apparecchiature, attrezzature ed arredi fraudolentemente distratti dal ristorante Sicilia e Duci (reato di cui al capo G).

Entrambi i reati erano stati commessi all'ulteriore fine di agevolare l'associazione mafiosa, denominata "[OSCURATO:PERSONA]", in quanto dal contesto delle indagini e dagli altri reati ascritti ad alcuni coindagati, era emerso che la famiglia della ricorrente era collegata a [OSCURATO:PERSONA], soggetto inserito in quella consorteria mafiosa e sottoposto a misura di prevenzione.

Avverso il provvedimento del Tribunale del riesame, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 309, comma 9, c.p.p. in relazione al capo G) dell'imputazione e all'art. 202 c.p.p. e mancanza della motivazione.

Secondo la ricorrente, l'ordinanza impugnata meriterebbe censura nella parte in cui ha sostenuto che, essendovi la motivazione in ordine agli elementi giustificativi della gravità indiziaria in merito ai fatti di cui al capo G), l'ordinanza cautelare genetica non fosse viziata da nullità.

A fronte della mancanza di motivazione del titolo genetico, il Tribunale del riesame non avrebbe potuto integrare l'omissione motiva del Giudice per le indagini preliminari; 2) violazione dell'art. 309, comma 9, c.p.p. in relazione all'art. 416 bis.1 c.p.: l'ordinanza genetica non avrebbe indicato da quali elementi aveva ricavato che l'indagata era gravemente indiziata per tale aggravante, essendovi in essa solo una formula di chiusura sulla consapevolezza dell'intero nucleo familiare.

L'ordinanza impugnata avrebbe risposto solo alla doglianza relativa all'insussistenza dei presupposti applicativi dell'aggravante ma non avrebbe menzionato la sostenuta violazione degli oneri di cui al combinato disposto degli artt. 292 e 309 c.p.p.; 3) violazione ed erronea applicazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. nonché vizi della motivazione, per non essere stati considerati i rilievi difensivi sulla sproporzione della misura applicata rispetto alla personalità dell'indagata, al ruolo ristretto e marginale a lei attribuito nella ricostruzione dei fatti e al rischio di reiterazione dei reati.

La ricorrente - a prescindere da qualsivoglia considerazione sull'effettiva configurabilità dei reati ascrittile provvisoriamente - non sarebbe coinvolta in alcuna attività che possa riprodurre i meccanismi delittuosi oggetto di indagine, né in altri di diversa tipologia, essendo già avvenuta la cessione dei beni di presunta provenienza delittuosa, unita alla totale apprensione degli altri beni, rinvenuti nel possesso del suo nucleo familiare, e all'assenza di risorse da parte dell'indagata, anche tenuto conto della sua posizione subordinata ad altri indagati.

All'odierna udienza camerale si è proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito; all'esito, le parti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 II primo motivo - con cui la ricorrente ha dedotto che il Tribunale del riesame avrebbe errato nel ritenere motivata l'ordinanza genetica in ordine ai gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui al capo G) - è manifestamente infondato.

Al riguardo giova ricordare che questa Corte (Sez. 2, n.46136 del 28/10/2015, Campanella) è ferma nel ritenere che, anche a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 16 aprile 2015 n. 47 all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il potere-dovere del Tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato non opera nelle ipotesi di motivazione mancante o apparente, quale quella in cui il primo giudice si sia limitato ad una sterile rassegna delle fonti di prova a carico dell'indagato, in assenza di qualsiasi riferimento contenutistico e di enucleazione degli specifici elementi reputati indizianti.

Al contrario, tale potere di integrazione della motivazione dell'ordinanza cautelare da parte del Tribunale del riesame è consentito in tutte le ipotesi in cui la motivazione non sia mancante o apparente.

Nel caso in esame, deve rilevarsi che la ricorrente ha riproposto la medesima doglianza già sollevata dinanzi al Tribunale del riesame, che l'ha disattesa, avendo affermato (v. f. 8 e 9 del provvedimento impugnato) che il Giudice per le indagini preliminari aveva evidenziato una serie di elementi, emersi dagli atti di indagine, da cui aveva tratto che l'intera operazione economica, avente ad oggetto il conferimento delle attrezzature, distratte dalla Sicilia e Duci e impiegate nell'esercizio commerciale della [OSCURATO:SOCIETA], erano avvenute di concerto con la ricorrente, che, quale domina della [OSCURATO:SOCIETA] aveva acconsentito alla stessa, rendendola, dunque, possibile.

Ne discende che correttamente il Tribunale del riesame non ha ritenuto nulla, per difetto di motivazione, l'ordinanza genetica.1.2 Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

Richiamate le argomentazioni esposte nel. paragrafo precedente sui poteri del Tribunale del riesame, deve affermarsi che non si ravvisa la nullità dell'ordinanza genetica nemmeno con riferimento alla motivazione relativa alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p.

La ricorrente ha dedotto che il Giudice per le indagini preliminari, nell'ordinanza genetica, aveva indicato la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa anche in capo alla medesima ricorrente, seppure, secondo la difesa, "genericamente" e con riferimento all'intero nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA].

Tale richiamo è, però, da collegare a quell'intreccio economico- imprenditoriale tra molti componenti della famiglia della ricorrente (compresi il marito e i figli) con esponenti di [OSCURATO:PERSONA] tra i quali, in primo luogo, [OSCURATO:PERSONA], considerato quale importante rappresentante e collettore di risorse economiche di "famiglie" palermitane di quella associazione criminale.

Ne consegue che l'ordinanza genetica non era affetta da un radicale vizio motivazionale a proposito della sussistenza dell'aggravante in parola e il Tribunale del riesame aveva il potere di integrare la motivazione del primo giudice, così implicitamente rigettando l'eccezione difensiva, non fondata in diritto in quanto basata su presupposti di fatto non condivisibili. 1.3 Il terzo motivo difetta di specificità.

Come ricordato dal Tribunale del riesame, nel caso in esame trova applicazione il principio di diritto, secondo cui la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203 del 1991 determina una presunzione relativa di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva, superabile solo dalla prova, offerta dall'interessato, di elementi da cui desumere l'affievolimento o la cessazione di ogni esigenza cautelare, sicché, in difetto di detta prova, l'onere motivazionale incombente sul giudice ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen. deve ritenersi rispettato mediante il semplice riferimento alla mancanza di elementi positivamente valutabili nel senso di un'attenuazione delle esigenze di prevenzione (Sez. 2, n. 3105 del 22/12/2016, dep. 2017, Puca, Rv. 269112).

Tale onere è stato adempiuto dal Tribunale del riesame, il quale ha rimarcato che non emergevano elementi dai quali desumere che l'indagata avesse cessato di porre in essere l'attività delittuosa ovvero che avesse rescisso ogni legame con gli ambienti criminali, nel cui ambito operava.

Né l'indagata aveva dedotto siffatti elementi.

Per di più, il Tribunale del riesame ha evidenziato che le condotte della ricorrente erano recenti e che la contestazione andava ad inserirsi in un ampio e grave contesto delinquenziale di tipo organizzato nel quale era compromessa pressoché l'intera famiglia della ricorrente.

2. Alla luce di quanto precede il ricorso proposto è inammissibile e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1957 avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma del 4 febbraio 2021 Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 6 luglio 2021 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 4 febbraio 2021 il Tribunale del riesame di Roma ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai delitti di reimpiego di beni di provenienza delittuosa (capi E e G dell'imputazione provvisoria), commessi sino al maggio 2019 e contestati con l'aggravante di cui all'art. 416 bisl c.p., per avere agito con la finalità di agevolare l'associazione mafiosa denominata "[OSCURATO:PERSONA]". Secondo la ricostruzione operata dai giudici del merito, la ricorrente e suo marito [OSCURATO:PERSONA], aiutati dal figlio Giuseppe, avevano venduto preziosi e quadri di valore nella loro disponibilità e provento di furti, commessi da ignoti, e avevano poi utilizzato il ricavato della vendita per avviare un'attività economica in Roma nel settore della ristorazione, attraverso la società [OSCURATO:SOCIETA], gestita dagli stessi (reato di cui al capo E). La ricorrente, inoltre, in concorso con la figlia [OSCURATO:PERSONA], quali socie della neocostituita società [OSCURATO:SOCIETA], e con [OSCURATO:PERSONA], aveva venduto mobili, apparecchiature, attrezzature ed arredi fraudolentemente distratti dal ristorante Sicilia e Duci (reato di cui al capo G). Entrambi i reati erano stati commessi all'ulteriore fine di agevolare l'associazione mafiosa, denominata "[OSCURATO:PERSONA]", in quanto dal contesto delle indagini e dagli altri reati ascritti ad alcuni coindagati, era emerso che la famiglia della ricorrente era collegata a [OSCURATO:PERSONA], soggetto inserito in quella consorteria mafiosa e sottoposto a misura di prevenzione. Avverso il provvedimento del Tribunale del riesame, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 309, comma 9, c.p.p. in relazione al capo G) dell'imputazione e all'art. 202 c.p.p. e mancanza della motivazione. Secondo la ricorrente, l'ordinanza impugnata meriterebbe censura nella parte in cui ha sostenuto che, essendovi la motivazione in ordine agli elementi giustificativi della gravità indiziaria in merito ai fatti di cui al capo G), l'ordinanza cautelare genetica non fosse viziata da nullità. A fronte della mancanza di motivazione del titolo genetico, il Tribunale del riesame non avrebbe potuto integrare l'omissione motiva del Giudice per le indagini preliminari; 2) violazione dell'art. 309, comma 9, c.p.p. in relazione all'art. 416 bis.1 c.p.: l'ordinanza genetica non avrebbe indicato da quali elementi aveva ricavato che l'indagata era gravemente indiziata per tale aggravante, essendovi in essa solo una formula di chiusura sulla consapevolezza dell'intero nucleo familiare. L'ordinanza impugnata avrebbe risposto solo alla doglianza relativa all'insussistenza dei presupposti applicativi dell'aggravante ma non avrebbe menzionato la sostenuta violazione degli oneri di cui al combinato disposto degli artt. 292 e 309 c.p.p.; 3) violazione ed erronea applicazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. nonché vizi della motivazione, per non essere stati considerati i rilievi difensivi sulla sproporzione della misura applicata rispetto alla personalità dell'indagata, al ruolo ristretto e marginale a lei attribuito nella ricostruzione dei fatti e al rischio di reiterazione dei reati. La ricorrente - a prescindere da qualsivoglia considerazione sull'effettiva configurabilità dei reati ascrittile provvisoriamente - non sarebbe coinvolta in alcuna attività che possa riprodurre i meccanismi delittuosi oggetto di indagine, né in altri di diversa tipologia, essendo già avvenuta la cessione dei beni di presunta provenienza delittuosa, unita alla totale apprensione degli altri beni, rinvenuti nel possesso del suo nucleo familiare, e all'assenza di risorse da parte dell'indagata, anche tenuto conto della sua posizione subordinata ad altri indagati. All'odierna udienza camerale si è proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito; all'esito, le parti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 II primo motivo - con cui la ricorrente ha dedotto che il Tribunale del riesame avrebbe errato nel ritenere motivata l'ordinanza genetica in ordine ai gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui al capo G) - è manifestamente infondato. Al riguardo giova ricordare che questa Corte (Sez. 2, n.46136 del 28/10/2015, Campanella) è ferma nel ritenere che, anche a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 16 aprile 2015 n. 47 all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il potere-dovere del Tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato non opera nelle ipotesi di motivazione mancante o apparente, quale quella in cui il primo giudice si sia limitato ad una sterile rassegna delle fonti di prova a carico dell'indagato, in assenza di qualsiasi riferimento contenutistico e di enucleazione degli specifici elementi reputati indizianti. Al contrario, tale potere di integrazione della motivazione dell'ordinanza cautelare da parte del Tribunale del riesame è consentito in tutte le ipotesi in cui la motivazione non sia mancante o apparente. Nel caso in esame, deve rilevarsi che la ricorrente ha riproposto la medesima doglianza già sollevata dinanzi al Tribunale del riesame, che l'ha disattesa, avendo affermato (v. f. 8 e 9 del provvedimento impugnato) che il Giudice per le indagini preliminari aveva evidenziato una serie di elementi, emersi dagli atti di indagine, da cui aveva tratto che l'intera operazione economica, avente ad oggetto il conferimento delle attrezzature, distratte dalla Sicilia e Duci e impiegate nell'esercizio commerciale della [OSCURATO:SOCIETA], erano avvenute di concerto con la ricorrente, che, quale domina della [OSCURATO:SOCIETA] aveva acconsentito alla stessa, rendendola, dunque, possibile. Ne discende che correttamente il Tribunale del riesame non ha ritenuto nulla, per difetto di motivazione, l'ordinanza genetica.1.2 Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Richiamate le argomentazioni esposte nel. paragrafo precedente sui poteri del Tribunale del riesame, deve affermarsi che non si ravvisa la nullità dell'ordinanza genetica nemmeno con riferimento alla motivazione relativa alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. La ricorrente ha dedotto che il Giudice per le indagini preliminari, nell'ordinanza genetica, aveva indicato la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa anche in capo alla medesima ricorrente, seppure, secondo la difesa, "genericamente" e con riferimento all'intero nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA]. Tale richiamo è, però, da collegare a quell'intreccio economico- imprenditoriale tra molti componenti della famiglia della ricorrente (compresi il marito e i figli) con esponenti di [OSCURATO:PERSONA] tra i quali, in primo luogo, [OSCURATO:PERSONA], considerato quale importante rappresentante e collettore di risorse economiche di "famiglie" palermitane di quella associazione criminale. Ne consegue che l'ordinanza genetica non era affetta da un radicale vizio motivazionale a proposito della sussistenza dell'aggravante in parola e il Tribunale del riesame aveva il potere di integrare la motivazione del primo giudice, così implicitamente rigettando l'eccezione difensiva, non fondata in diritto in quanto basata su presupposti di fatto non condivisibili. 1.3 Il terzo motivo difetta di specificità. Come ricordato dal Tribunale del riesame, nel caso in esame trova applicazione il principio di diritto, secondo cui la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203 del 1991 determina una presunzione relativa di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva, superabile solo dalla prova, offerta dall'interessato, di elementi da cui desumere l'affievolimento o la cessazione di ogni esigenza cautelare, sicché, in difetto di detta prova, l'onere motivazionale incombente sul giudice ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen. deve ritenersi rispettato mediante il semplice riferimento alla mancanza di elementi positivamente valutabili nel senso di un'attenuazione delle esigenze di prevenzione (Sez. 2, n. 3105 del 22/12/2016, dep. 2017, Puca, Rv. 269112). Tale onere è stato adempiuto dal Tribunale del riesame, il quale ha rimarcato che non emergevano elementi dai quali desumere che l'indagata avesse cessato di porre in essere l'attività delittuosa ovvero che avesse rescisso ogni legame con gli ambienti criminali, nel cui ambito operava. Né l'indagata aveva dedotto siffatti elementi. Per di più, il Tribunale del riesame ha evidenziato che le condotte della ricorrente erano recenti e che la contestazione andava ad inserirsi in un ampio e grave contesto delinquenziale di tipo organizzato nel quale era compromessa pressoché l'intera famiglia della ricorrente. 2. Alla luce di quanto precede il ricorso proposto è inammissibile e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del