CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 novembre 2022
Cassazione n. 21910/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha chiesto l'inammissibilità per rinuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Messina ha rigettato l'impugnazione proposta ex art. 309 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento genetico di applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, emesso dal Tribunale di Messina il 3.11.2022, in relazione al reato di tentato furto aggravato. 2. Avverso la citata ordinanza ricorre l'indagato, tramite il difensore, deducendo un unico motivo con cui denuncia - sotto il profilo unico delle esigenze cautelar' - violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dei requisiti di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato, desunti illogicamente dalla condizione di straniero solo saltuariamente occupato, e solo per questo ritenuto indigente, e dalla spregiudicatezza dimostrata dalle modalità di commissione del reato. E' stata depositata rinuncia al ricorso da parte del difensore procuratore speciale. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] Serrao d'Aquino ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per rinuncia da parte del ricorrente. L'atto di rinuncia è stato depositato tramite il difensore-procuratore speciale del ricorrente ed è, dunque, formalmente idoneo, a raggiungere la sua funzione di abdicare al diritto di impugnazione. 2. All'inammissibilità del ricorso del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 500 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. Così decis