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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2022

Cassazione n. 12265/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Bologna, indicata in epigrafe, in conferma della pronunzia di primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di lesioni personali; Rilevato che avverso la suddetta sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo quattro motivi di ricorso; Considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali si denunziano vizi motivazionali in relazione alla richiesta di valutazione della consulenza tecnica - già dichiarata inammissibile nel primo grado di giudizio - e, pertanto, l'esclusione di una prova ritenuta decisiva, non sono consentiti in sede di legittimità perché mirano a ottenere una ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, tenuto conto che il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", essere superato il limite costituito dal devolutum, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice; Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del vizio motivazionale in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo, oltre ad essere versato in fatto, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con l'appello, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato; Considerato, infine, che il quarto motivo di ricorso, con il quale si lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con l'appello, pur correttamente e congruamente disattesi dalla Corte territoriale, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, tenuto conto della consolidata giurisprudenza secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in esame (si veda pagina 6 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 novembre 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Bologna, indicata in epigrafe, in conferma della pronunzia di primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di lesioni personali; Rilevato che avverso la suddetta sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo quattro motivi di ricorso; Considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali si denunziano vizi motivazionali in relazione alla richiesta di valutazione della consulenza tecnica - già dichiarata inammissibile nel primo grado di giudizio - e, pertanto, l'esclusione di una prova ritenuta decisiva, non sono consentiti in sede di legittimità perché mirano a ottenere una ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, tenuto conto che il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", essere superato il limite costituito dal devolutum, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice; Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del vizio motivazionale in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo, oltre ad essere versato in fatto, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con l'appello, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato; Considerato, infine, che il quarto motivo di ricorso, con il quale si lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con l'appello, pur correttamente e congruamente disattesi dalla Corte territoriale, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, tenuto conto della consolidata giurisprudenza secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in esame (si veda pagina 6 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2022 Il
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