CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12896/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Con sentenza del 2 marzo 2022, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale di Palermo il 16 luglio 2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e condannato alla pena di mesi otto di reclusione, perché, quale sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, era stato colto in orario non consentito all'interno dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], soggetto pluripregiudicato, violando tanto l'obbligo di non allontanarsi dal proprio domicilio tra le ore 20.30 e le ore 7.00, quanto quello di non associarsi abitualmente a persone attinte da condanne o sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza. Avverso il provvedimento suindicato, ricorre l'imputato, per mezzo del difensore, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. La Corte ritiene che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, laddove, nella sentenza gravata, si dà atto che la cornice edittale del reato in contestazione non consente di riconoscere in favore dell'imputato l'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. Come è noto, l'istituto de quo può trovare applicazione esclusivamente in relazione ai delitti e alle contravvenzioni per cui è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la sanzione pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Orbene, ai sensi del comma 4 del citato articolo, il massimo edittale della pena, rilevante per delimitare l'ambito di applicazione della causa di non punibilità, dev'essere individuato senza tenere conto delle circostanze del reato, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede una pena diversa da quella ordinaria e di quelle ad effetto speciale, qual è quella di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. Al di là del rilievo dirimente ed assorbente, rispetto a qualsivoglia doglianza, delle considerazioni di cui sopra, quanto al requisito della non abitualità del comportamento, il giudice di secondo grado ha evidenziato che i precedenti penali di cui l'imputato era gravato per analoghi fatti di reato impedivano di ritenere il carattere occasionale della violazione contestata.2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am