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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 marzo 2021

Cassazione n. 29923/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26187/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in SANT'EUFEMIA D'[OSCURATO:PERSONA] G. AMENDOLA 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 532/2021 depositata il 15/03/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (oggi UnipolSai Assicurazioni S.p.a.), emetteva nell’interesse della Europlastica s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C. (poi Europlastic s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C.), la polizza fideiussoria n. 91001225 a favore del Ministero dell’industria, del Commercio e dell’Artigianato a garanzia della presentazione della domanda di agevolazioni di cui alla L. 488/1992.

Atteso l’inadempimento dell’obbligato principale, l’ente beneficiario richiedeva il pagamento dell’indennizzo e la compagnia garante provvedeva a versare in data 27/09/2003 la somma di € 87.322,53.

Conseguentemente la compagnia agiva nei confronti delle ex socie della Europlastic s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], depositando innanzi al Tribunale di Bologna ricorso per decreto ingiuntivo.

Il Tribunale di Bologna accoglieva il ricorso, emettendo il decreto ingiuntivo n.

R.G. 3519/2015 ritualmente notificato ai debitori. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione eccependo, l’incompetenza territoriale del Tribunale adito a favore di quello di Palmi ovvero di Milano; la prescrizione dei diritti azionati in sede monitoria dalla compagnia e deducevano di non avere titolarità passiva rispetto all’obbligazione dedotta in giudizio.

Si costituiva in giudizio la creditrice, evidenziando l’infondatezza delle eccezioni dedotte in sede di opposizione.

Il Tribunale, con sentenza n. 1286/2017 rigettava l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo e condannava le opponenti a pagare alla opposta Unipolsai S.p.A. le spese processuali.

Avverso tale decisione proponevano appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] censurando la sentenza impugnata per avere il primo giudice ritenuto: I) applicabile l’art. 2291 c.c. e coobbligate solidale nella fattispecie le Mina, II) non intervenuto il termine prescrizionale decennale.

III) prospettando la tesi per cui a far data dal 21/04/2000 la Europlastic s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe più esistita, con la conseguenza, che “l’interruzione della prescrizione operata dalla compagnia assicuratrice nei confronti della Europlastic di [OSCURATO:PERSONA] con la notifica del decreto ingiuntivo n. 26579 del 13/07/2004 non avrebbe potuto ritenersi efficace nei confronti di chi non rivestiva più la qualità di socio”.

Si costituiva in giudizio la compagnia di assicurazioni, riproponendo anche ai sensi dell’art. 346 c.p.c. tutte le proprie domande, eccezioni, e deduzioni del primo grado e dichiarando di non accettare il contraddittorio sulle nuove domande, eccezioni, e deduzioni.

Con sentenza pubblicata in data 15/3/2021 la Corte d’Appello di Bologna osservava che nonostante l’appello fosse “privo di motivi separati e parzialmente ripetitivo” potevano enuclearsi “le seguenti ragioni di impugnazione: il credito azionato dalla compagnia di assicurazioni sarebbe sorto il 23 giugno 2003, ossia all’atto della richiesta di pagamento della somma in favore del Ministero beneficiario della polizza fideiussoria; al momento dell’insorgenza del debito le appellanti non erano più socie della società, in quanto quest’ultima era stata trasferita; la nuova società faceva capo a [OSCURATO:PERSONA]; l’interruzione della prescrizione operata dalla compagnia assicuratrice con la notifica del decreto monitorio n. 26579 del 13 luglio 2004 non poteva pertanto essere efficace nei confronti di chi non rivestiva più la qualità di socia; era maturata la prescrizione, in quanto tra l’ultimo atto interruttivo era stato compiuto dalla compagnia assicurativa in data 3 dicembre 2003 ed il decreto ingiuntivo erano intercorsi oltre 10 anni; infine, l’art. 2290 cc sarebbe stato erroneamente applicato dal Tribunale, non sussistendo più il rapporto sociale e non ricorrendo il semplice scioglimento del rapporto limitatamente alla posizione di uno o più soci; l’art. 7 della polizza fideiussoria del seguente tenore sarebbe stato erroneamente interpretato dal tribunale, in quanto detta clausola impediva alla garante di sollevare eccezioni nei confronti del creditore principale (in ragione della natura autonoma della garanzia), ma non impediva alle Mina di sollevare eccezioni in sede di rivalsa”.

Avverso e per la cassazione della decisione della Corte territoriale propongono ricorso le sigg.re Mina formulando due motivi.

Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.

In data 13 giugno 2024 le ricorrenti depositano memoria ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo le ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 1292- 1294 - 1310 - 1321 - 1322 - 1936 - 2943 - 2945 c.c. con specifico riferimento ai punti 5 e 6 della sentenza.

La corte territoriale avrebbe erroneamente applicato le norme di cui agli artt. 1292 (solidarietà), 1294 (solidarietà tra condebitori) e 1310 (prescrizione delle obbligazioni solidali) e 1936 c.c. trattandosi di disposizioni che operano in tema di fideiussione ma non sono applicabili al contratto autonomo di garanzia.

Tale falsa violazione avrebbe comportato, altresì, la violazione degli artt. 1321 e 1322 c.c. in termini di autonomia contrattuale scollegata dall’obbligazione principale di tale contratto e, conseguentemente, la violazione degli artt. 2943 e 2945 c.c., relativi alla interruzione della prescrizione.

L’ultimo atto posto in essere nei confronti delle ricorrenti non avrebbe potuto essere considerato quello notificato alla nuova società di [OSCURATO:PERSONA], ma la più risalente richiesta del 2003.

Secondo le ricorrenti la qualificazione del negozio giuridico in disamina alla stregua di un contratto autonomo di garanzia avrebbe dovuto comportare una diversa valutazione e consentire di far valere la prescrizione per inapplicabilità del disposto dell’art. 1310 c.c., norma che assumono violata al pari degli artt. 1292, 1924, 1936, 2943 e 2945 c.c Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.

Come già rilevato in sede di appello, le doglianze non consentono di individuare le specifiche affermazioni contenute nella sentenza impugnata che si assumono contrastanti con le norme regolatrici della fattispecie e con la loro interpretazione, così come stabilito da consolidato orientamento di questa Corte.

Il motivo è altresì inammissibile perché è nuovo.

Parte ricorrente ha omesso di allegare di avere sottoposto la questione al giudice di appello.

Al contrario, dalla lettura della sentenza emerge che l’unico riferimento al profilo di autonomia della garanzia è quello contenuto a pagina 6 della decisione impugnata nella quale però la questione sollevata dalle appellanti riguarderebbe l’erronea interpretazione che il Tribunale avrebbe dato dell’articolo 7 della polizza fideiussoria.

Secondo le appellanti, in quella sede, il Tribunale avrebbe errato perché la clausola impediva ai fideiussori di sollevare eccezioni nei confronti del creditore principale, ma avrebbe consentito agli stessi di sollevare eccezioni in sede di rivalsa.

La questione è stata ritenuta infondata dal giudice di appello evidenziando che la sentenza di primo grado si era limitata ad affermare che i fideiussori, ai sensi dell’articolo 7 della polizza, erano obbligati nei confronti della compagnia e che tale ulteriore vincolo costituiva ulteriore presupposto dell’obbligazione delle garanti, oltre al profilo dell’irrilevanza del trasferimento delle quote sociali e della fuoriuscita delle Mina dalla compagine di Europlastic.

Al di fuori di tale ambito la questione prospettata in sede di legittimità è inammissibile, oltre che inconferente, giacché la motivazione della Corte territoriale aveva proprio la funzione di supportare la seconda argomentazione adottata dal Tribunale per giustificare il vincolo che gravava sulle garanti.

Con il secondo motivo lamentano violazione o falsa applicazione degli artt. 1310 – 1353 – 1363 – 1370 - 2290 – 2291 - 2300 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] d’appello avrebbe errato nell’interpretazione e, ancor prima, nell’applicazione, dell’art. 2290 c.c.

“Si tratta infatti preliminarmente di un problema di sussunzione della fattispecie sotto la norma di riferimento poiché l’art. 2290 c.c. estende la responsabilità al socio uscente quando si scioglie limitatamente ad un socio”.

Nel caso che ci occupa, invece, l’operazione che ha interessato la società Europlastic non riguarderebbe solo la fuoriuscita di un socio, ma la modifica dell’intera società, la quale sarebbe mutata per denominazione, sede ed intera compagine sociale.

L’art. 2290 c.c. è norma destinata ad operare nella sola ipotesi dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio allorché nella fattispecie vi sarebbe stata l’estinzione del soggetto giuridico – società debitrice principale.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.

Le ricorrenti intendono dimostrare che la vicenda societaria che ha riguardato Europlastic non sarebbe qualificabile come fuoriuscita di due socie dalla compagine societaria, ma quale estinzione del soggetto giuridico e modifica della sede, della denominazione e di tutti gli elementi dai quali desumere un cambiamento radicale del contesto societario.

Il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell'omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere - imposto dall'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. - di produrlo agli atti (indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione) e di indicarne il contenuto (trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso); la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile (Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016, Rv. 642130 - 01).

Nel caso di specie si tratta di affermazioni generiche, deduzioni meramente assertive che non consentono alla Corte di legittimità di operare alcuna valutazione.

Non sono noti i dati fattuali che riguardano l’attività della società, le caratteristiche, la denominazione, la compagine sociale e tutto quanto viene dedotto genericamente in ricorso.

Trova applicazione il principio secondo cui quando il ricorso si fonda su documenti, il ricorrente ha l'onere di "indicarli in modo specifico" nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

"Indicarli in modo specifico" vuol dire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte: (a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo; (b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti; (c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (in tal senso, ex multis, Sez. 6-3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez.

U, Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sez.

L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011).

Principio ribadito da ultimo dalle Sezioni Unite secondo cui sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Sez.

U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019, Rv. 656488 -01).

A prescindere da questo ove la censura debba essere intesa come errata valutazione degli effetti giuridici del nuovo assetto societario, desunto da elementi di fatto quali la sede, la denominazione, le caratteristiche esteriori della società, si tratterebbe di una richiesta inammissibile pretendendosi dalla Corte di legittimità una (ri)valutazione in fatto e un sindacato che non le competono.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna le ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 3.200,00, di cui euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge , in favore della controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della suss

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26187/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in SANT'EUFEMIA D'[OSCURATO:PERSONA] G. AMENDOLA 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 532/2021 depositata il 15/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (oggi UnipolSai Assicurazioni S.p.a.), emetteva nell’interesse della Europlastica s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C. (poi Europlastic s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C.), la polizza fideiussoria n. 91001225 a favore del Ministero dell’industria, del Commercio e dell’Artigianato a garanzia della presentazione della domanda di agevolazioni di cui alla L. 488/1992. Atteso l’inadempimento dell’obbligato principale, l’ente beneficiario richiedeva il pagamento dell’indennizzo e la compagnia garante provvedeva a versare in data 27/09/2003 la somma di € 87.322,53. Conseguentemente la compagnia agiva nei confronti delle ex socie della Europlastic s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], depositando innanzi al Tribunale di Bologna ricorso per decreto ingiuntivo. Il Tribunale di Bologna accoglieva il ricorso, emettendo il decreto ingiuntivo n. R.G. 3519/2015 ritualmente notificato ai debitori. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione eccependo, l’incompetenza territoriale del Tribunale adito a favore di quello di Palmi ovvero di Milano; la prescrizione dei diritti azionati in sede monitoria dalla compagnia e deducevano di non avere titolarità passiva rispetto all’obbligazione dedotta in giudizio. Si costituiva in giudizio la creditrice, evidenziando l’infondatezza delle eccezioni dedotte in sede di opposizione. Il Tribunale, con sentenza n. 1286/2017 rigettava l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo e condannava le opponenti a pagare alla opposta Unipolsai S.p.A. le spese processuali. Avverso tale decisione proponevano appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] censurando la sentenza impugnata per avere il primo giudice ritenuto: I) applicabile l’art. 2291 c.c. e coobbligate solidale nella fattispecie le Mina, II) non intervenuto il termine prescrizionale decennale. III) prospettando la tesi per cui a far data dal 21/04/2000 la Europlastic s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe più esistita, con la conseguenza, che “l’interruzione della prescrizione operata dalla compagnia assicuratrice nei confronti della Europlastic di [OSCURATO:PERSONA] con la notifica del decreto ingiuntivo n. 26579 del 13/07/2004 non avrebbe potuto ritenersi efficace nei confronti di chi non rivestiva più la qualità di socio”. Si costituiva in giudizio la compagnia di assicurazioni, riproponendo anche ai sensi dell’art. 346 c.p.c. tutte le proprie domande, eccezioni, e deduzioni del primo grado e dichiarando di non accettare il contraddittorio sulle nuove domande, eccezioni, e deduzioni. Con sentenza pubblicata in data 15/3/2021 la Corte d’Appello di Bologna osservava che nonostante l’appello fosse “privo di motivi separati e parzialmente ripetitivo” potevano enuclearsi “le seguenti ragioni di impugnazione: il credito azionato dalla compagnia di assicurazioni sarebbe sorto il 23 giugno 2003, ossia all’atto della richiesta di pagamento della somma in favore del Ministero beneficiario della polizza fideiussoria; al momento dell’insorgenza del debito le appellanti non erano più socie della società, in quanto quest’ultima era stata trasferita; la nuova società faceva capo a [OSCURATO:PERSONA]; l’interruzione della prescrizione operata dalla compagnia assicuratrice con la notifica del decreto monitorio n. 26579 del 13 luglio 2004 non poteva pertanto essere efficace nei confronti di chi non rivestiva più la qualità di socia; era maturata la prescrizione, in quanto tra l’ultimo atto interruttivo era stato compiuto dalla compagnia assicurativa in data 3 dicembre 2003 ed il decreto ingiuntivo erano intercorsi oltre 10 anni; infine, l’art. 2290 cc sarebbe stato erroneamente applicato dal Tribunale, non sussistendo più il rapporto sociale e non ricorrendo il semplice scioglimento del rapporto limitatamente alla posizione di uno o più soci; l’art. 7 della polizza fideiussoria del seguente tenore sarebbe stato erroneamente interpretato dal tribunale, in quanto detta clausola impediva alla garante di sollevare eccezioni nei confronti del creditore principale (in ragione della natura autonoma della garanzia), ma non impediva alle Mina di sollevare eccezioni in sede di rivalsa”. Avverso e per la cassazione della decisione della Corte territoriale propongono ricorso le sigg.re Mina formulando due motivi. Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. In data 13 giugno 2024 le ricorrenti depositano memoria ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo le ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 1292- 1294 - 1310 - 1321 - 1322 - 1936 - 2943 - 2945 c.c. con specifico riferimento ai punti 5 e 6 della sentenza. La corte territoriale avrebbe erroneamente applicato le norme di cui agli artt. 1292 (solidarietà), 1294 (solidarietà tra condebitori) e 1310 (prescrizione delle obbligazioni solidali) e 1936 c.c. trattandosi di disposizioni che operano in tema di fideiussione ma non sono applicabili al contratto autonomo di garanzia. Tale falsa violazione avrebbe comportato, altresì, la violazione degli artt. 1321 e 1322 c.c. in termini di autonomia contrattuale scollegata dall’obbligazione principale di tale contratto e, conseguentemente, la violazione degli artt. 2943 e 2945 c.c., relativi alla interruzione della prescrizione. L’ultimo atto posto in essere nei confronti delle ricorrenti non avrebbe potuto essere considerato quello notificato alla nuova società di [OSCURATO:PERSONA], ma la più risalente richiesta del 2003. Secondo le ricorrenti la qualificazione del negozio giuridico in disamina alla stregua di un contratto autonomo di garanzia avrebbe dovuto comportare una diversa valutazione e consentire di far valere la prescrizione per inapplicabilità del disposto dell’art. 1310 c.c., norma che assumono violata al pari degli artt. 1292, 1924, 1936, 2943 e 2945 c.c Il motivo è inammissibile per difetto di specificità. Come già rilevato in sede di appello, le doglianze non consentono di individuare le specifiche affermazioni contenute nella sentenza impugnata che si assumono contrastanti con le norme regolatrici della fattispecie e con la loro interpretazione, così come stabilito da consolidato orientamento di questa Corte. Il motivo è altresì inammissibile perché è nuovo. Parte ricorrente ha omesso di allegare di avere sottoposto la questione al giudice di appello. Al contrario, dalla lettura della sentenza emerge che l’unico riferimento al profilo di autonomia della garanzia è quello contenuto a pagina 6 della decisione impugnata nella quale però la questione sollevata dalle appellanti riguarderebbe l’erronea interpretazione che il Tribunale avrebbe dato dell’articolo 7 della polizza fideiussoria. Secondo le appellanti, in quella sede, il Tribunale avrebbe errato perché la clausola impediva ai fideiussori di sollevare eccezioni nei confronti del creditore principale, ma avrebbe consentito agli stessi di sollevare eccezioni in sede di rivalsa. La questione è stata ritenuta infondata dal giudice di appello evidenziando che la sentenza di primo grado si era limitata ad affermare che i fideiussori, ai sensi dell’articolo 7 della polizza, erano obbligati nei confronti della compagnia e che tale ulteriore vincolo costituiva ulteriore presupposto dell’obbligazione delle garanti, oltre al profilo dell’irrilevanza del trasferimento delle quote sociali e della fuoriuscita delle Mina dalla compagine di Europlastic. Al di fuori di tale ambito la questione prospettata in sede di legittimità è inammissibile, oltre che inconferente, giacché la motivazione della Corte territoriale aveva proprio la funzione di supportare la seconda argomentazione adottata dal Tribunale per giustificare il vincolo che gravava sulle garanti. Con il secondo motivo lamentano violazione o falsa applicazione degli artt. 1310 – 1353 – 1363 – 1370 - 2290 – 2291 - 2300 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] d’appello avrebbe errato nell’interpretazione e, ancor prima, nell’applicazione, dell’art. 2290 c.c. “Si tratta infatti preliminarmente di un problema di sussunzione della fattispecie sotto la norma di riferimento poiché l’art. 2290 c.c. estende la responsabilità al socio uscente quando si scioglie limitatamente ad un socio”. Nel caso che ci occupa, invece, l’operazione che ha interessato la società Europlastic non riguarderebbe solo la fuoriuscita di un socio, ma la modifica dell’intera società, la quale sarebbe mutata per denominazione, sede ed intera compagine sociale. L’art. 2290 c.c. è norma destinata ad operare nella sola ipotesi dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio allorché nella fattispecie vi sarebbe stata l’estinzione del soggetto giuridico – società debitrice principale. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità. Le ricorrenti intendono dimostrare che la vicenda societaria che ha riguardato Europlastic non sarebbe qualificabile come fuoriuscita di due socie dalla compagine societaria, ma quale estinzione del soggetto giuridico e modifica della sede, della denominazione e di tutti gli elementi dai quali desumere un cambiamento radicale del contesto societario. Il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell'omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere - imposto dall'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. - di produrlo agli atti (indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione) e di indicarne il contenuto (trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso); la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile (Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016, Rv. 642130 - 01). Nel caso di specie si tratta di affermazioni generiche, deduzioni meramente assertive che non consentono alla Corte di legittimità di operare alcuna valutazione. Non sono noti i dati fattuali che riguardano l’attività della società, le caratteristiche, la denominazione, la compagine sociale e tutto quanto viene dedotto genericamente in ricorso. Trova applicazione il principio secondo cui quando il ricorso si fonda su documenti, il ricorrente ha l'onere di "indicarli in modo specifico" nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6). "Indicarli in modo specifico" vuol dire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte: (a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo; (b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti; (c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (in tal senso, ex multis, Sez. 6-3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez. U, Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011). Principio ribadito da ultimo dalle Sezioni Unite secondo cui sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019, Rv. 656488 -01). A prescindere da questo ove la censura debba essere intesa come errata valutazione degli effetti giuridici del nuovo assetto societario, desunto da elementi di fatto quali la sede, la denominazione, le caratteristiche esteriori della società, si tratterebbe di una richiesta inammissibile pretendendosi dalla Corte di legittimità una (ri)valutazione in fatto e un sindacato che non le competono. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna le ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 3.200,00, di cui euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge , in favore della controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della suss
Sentenza Cassazione n. 29923/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris