Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 13730/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24072/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore,domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla [OSCURATO:PERSONA] N. 12 in ROMA -controricorrente- avverso la SENTENZA d el [OSCURATO:PERSONA] n. 28/2018 depositata il[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Adunanza camerale del 9 marzo 2023 - Presidente [OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA] causa numero 16 – r.g. 24072/18 [OSCURATO:PERSONA]: La contribuente in epigrafe ha impugnato pignoramenti esattoriali per mancanza degli avvisi di addebito, delle cartelle esattoriali e delle intimazioni di pagamento presupposti, nonché per decadenza e difetto di motivazione dei pignoramenti in ordine agli interessi.

La procedura esecutiva veniva sospesa ed il giudizio riassunto da ADER; quindi, il tribunale di Lecco, con sentenza del 7.2.18, ha rilevato che non era contestata l'effettività della notifica degli atti presupposti e che il destinatario aveva contestato nel merito i crediti oggetto degli stessi, così provando di esserne a conoscenza, sicché -avendo l'atto comunque raggiunto lo scopo - eventuali vizi erano stati sanati; ha rigettato, quindi,l'opposizione.

Avverso tale sentenza ricorre il contribuente per sei motivi, cui resiste con controricorso ADER. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo si deduce violazione degli articoli 156 e 160 c.p.c., per avere la corte territoriale fatto applicazione della sanatoria per raggiungimento dello scopo in giudizio di opposizione ad atto diverso e successivo quale il pignoramento.

Il motivo è privo di pregio.

Invero, poiché la contribuente non nega di aver ricevuto gli atti notificatile, ogni questione relativa alla notifica diviene irrilevante, avendo comunque la notifica raggiunto lo scopo.

Del resto, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che l’attività difensiva dell’opponente provasse l’avvenuta conoscenza degli avvisi di pagamento e del loro contenuto, nonché della conseguente attività di esecuzione dell’Agenzia attraverso i pignoramenti esattoriali; invero, la giurisprudenza di questa Corte è saldamente orientata nel ritenere che qualora l’esecutato denunci con opposizione ex art. 617 del codice di rito la nullità della notificazione dell’atto di pignoramento, la proposizione di tale opposizione, in quanto rappresenta indice della conoscenza dell’esecuzione, dimostra l’avvenuto raggiungimento dello scopo cui era preordinata la detta notificazione e comporta, quindi, la sanatoria della sua nullità, in applicazione dell’art. 156, u.c. cod. proc. civ. (Così, Cass. n. 33466 del 2019; Cass. 19145 del 2016).

Con il secondo motivo si deduce violazione di legge ex art. 360 co. 1 n. 4 e 112 c.p.c., per non essersi la corte territoriale pronunciata sulle eccezioni di omessa notifica degli atti presupposti e per aver ritenuto provate le notifiche senza spiegare il perché.

Il motivo è inammissibile, in quanto la parte non ha indicato come aveva formulato la domanda e come la corte avevarisposto, al fine di mettere in condizione la Corte di verificare se vi fosse stata o meno omessa pronuncia.

Deve invece escludersi una nullità della sentenza per mancanza di motivazione, avendo la corte indicato che la notifica degli atti prodromici vi era stata, con le conseguenze legali sui successivi pignoramenti.

Con il terzo motivo si deduce violazione degli articoli 116 c.p.c., 26 comma 2 DPR 602 del1973, 30 comma 4 del decreto legislativo 78 del 2010, 3 6 DPR 68 del 2005, 20 decreto legislativo 82 del 2005, per avere la corte territoriale trascurato che i documenti telematici di accettazione e consegna PEC non erano stati prodotti (al fine di provare la notifica della cartella), essendo state prodotte solo le scansioni delle copie analogiche delle ricevute.

Il motivo va disatteso; invero, le scansioni delle copie analogiche delle ricevute sono riproduzioni con efficacia probatoria ex art.2712 e 2719 cod. civ., tanto più in difetto di disconoscimento (che deve necessariamente essere specifico, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (tra le tante, Sez. 3 -, Sentenza n. 40750 del 20/12/2021, Rv. 663440 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 16557 del 20/06/2019, Rv. 654386 01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14279 del 25/05/2021; Rv. 661573 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 27633 del 30/10/2018, Rv. 651376 - 01) della loro conformità all’originale.

Il quarto motivo deduce la violazione delle medesime norme ora dette, nonché dell’articolo 4 dpcm 222/13 e 156 c.p.c., per avere la corte territoriale trascurato l'assenza di firma digitale dell’atto, ciò che secondo la prospettazione condizionerebbe la notifica per PEC.

Il motivo è privo di pregio, in quanto la firma non è elemento essenziale della cartella di pagamento, né deve accompagnare la PEC.

Questa Corte ha già affermato invero Sez. 5, Ordinanza n. 30948 del 27/11/2019 (Rv. 656343 - 01) che, in caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso.

Con il quinto motivo si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla erronea considerazione di due atti (due avvisi di addebito) notificati a soggetto diverso dalla contribuente ed in data diversa da quella indicata per gli avvisi del presente procedimento; si rappresenta che la circostanza era stata dedotta nella memoria difensiva davanti al giudice di merito, e si lamenta che il giudice ha egualmente ed impropriamente ritenuto la notifica dell’avviso di addebito affetta da vizio sanabile.

Il motivo è inammissibile in quanto la parte si sofferma sull’esclusione della sanabilità della notifica dell’avviso di addebito, ma nulla dice sulla rilevanza dell’omessa notifica di esso sul pignoramento successivo, che è il solo oggetto di questo giudizio, non essendo neppure dedotta la decisività della circostanza asseritamente omessa, cui è subordinata la rilevanza del preteso error in iudicando ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 5 cod.proc. civ..

Con il sesto motivo si deduce violazione degli articoli 72 bis dpr 602/73, 7 l. 212/90 e 3 d.lgs. 241/90, ed anche ex art. 360 co. 1 n. 4 per illogicità della motivazione della sentenza impugnata, in ragione della mancata specificazione delle modalità di calcolo degli interessi e dell’aggio.

Il motivo è inammissibile in quanto, una volta che gli atti presupposti siano stati ricevuti dalla parte e non impugnati, ogni questione rimane non più controvertibile, mentre per altro verso il pignoramento ha tutti gli elementi necessari prescritti, tra i quali non rientra la motivazione sul calcolo delle somme per cui si procede portate dal titolo esecutivo.

Per quanto detto il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. rigetta il ricorso. condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 6000,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24072/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore,domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla [OSCURATO:PERSONA] N. 12 in ROMA -controricorrente- avverso la SENTENZA d el [OSCURATO:PERSONA] n. 28/2018 depositata il[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Adunanza camerale del 9 marzo 2023 - Presidente [OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA] causa numero 16 – r.g. 24072/18 [OSCURATO:PERSONA]: La contribuente in epigrafe ha impugnato pignoramenti esattoriali per mancanza degli avvisi di addebito, delle cartelle esattoriali e delle intimazioni di pagamento presupposti, nonché per decadenza e difetto di motivazione dei pignoramenti in ordine agli interessi. La procedura esecutiva veniva sospesa ed il giudizio riassunto da ADER; quindi, il tribunale di Lecco, con sentenza del 7.2.18, ha rilevato che non era contestata l'effettività della notifica degli atti presupposti e che il destinatario aveva contestato nel merito i crediti oggetto degli stessi, così provando di esserne a conoscenza, sicché -avendo l'atto comunque raggiunto lo scopo - eventuali vizi erano stati sanati; ha rigettato, quindi,l'opposizione. Avverso tale sentenza ricorre il contribuente per sei motivi, cui resiste con controricorso ADER. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo si deduce violazione degli articoli 156 e 160 c.p.c., per avere la corte territoriale fatto applicazione della sanatoria per raggiungimento dello scopo in giudizio di opposizione ad atto diverso e successivo quale il pignoramento. Il motivo è privo di pregio. Invero, poiché la contribuente non nega di aver ricevuto gli atti notificatile, ogni questione relativa alla notifica diviene irrilevante, avendo comunque la notifica raggiunto lo scopo. Del resto, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che l’attività difensiva dell’opponente provasse l’avvenuta conoscenza degli avvisi di pagamento e del loro contenuto, nonché della conseguente attività di esecuzione dell’Agenzia attraverso i pignoramenti esattoriali; invero, la giurisprudenza di questa Corte è saldamente orientata nel ritenere che qualora l’esecutato denunci con opposizione ex art. 617 del codice di rito la nullità della notificazione dell’atto di pignoramento, la proposizione di tale opposizione, in quanto rappresenta indice della conoscenza dell’esecuzione, dimostra l’avvenuto raggiungimento dello scopo cui era preordinata la detta notificazione e comporta, quindi, la sanatoria della sua nullità, in applicazione dell’art. 156, u.c. cod. proc. civ. (Così, Cass. n. 33466 del 2019; Cass. 19145 del 2016). Con il secondo motivo si deduce violazione di legge ex art. 360 co. 1 n. 4 e 112 c.p.c., per non essersi la corte territoriale pronunciata sulle eccezioni di omessa notifica degli atti presupposti e per aver ritenuto provate le notifiche senza spiegare il perché. Il motivo è inammissibile, in quanto la parte non ha indicato come aveva formulato la domanda e come la corte avevarisposto, al fine di mettere in condizione la Corte di verificare se vi fosse stata o meno omessa pronuncia. Deve invece escludersi una nullità della sentenza per mancanza di motivazione, avendo la corte indicato che la notifica degli atti prodromici vi era stata, con le conseguenze legali sui successivi pignoramenti. Con il terzo motivo si deduce violazione degli articoli 116 c.p.c., 26 comma 2 DPR 602 del1973, 30 comma 4 del decreto legislativo 78 del 2010, 3 6 DPR 68 del 2005, 20 decreto legislativo 82 del 2005, per avere la corte territoriale trascurato che i documenti telematici di accettazione e consegna PEC non erano stati prodotti (al fine di provare la notifica della cartella), essendo state prodotte solo le scansioni delle copie analogiche delle ricevute. Il motivo va disatteso; invero, le scansioni delle copie analogiche delle ricevute sono riproduzioni con efficacia probatoria ex art.2712 e 2719 cod. civ., tanto più in difetto di disconoscimento (che deve necessariamente essere specifico, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (tra le tante, Sez. 3 -, Sentenza n. 40750 del 20/12/2021, Rv. 663440 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 16557 del 20/06/2019, Rv. 654386 01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14279 del 25/05/2021; Rv. 661573 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 27633 del 30/10/2018, Rv. 651376 - 01) della loro conformità all’originale. Il quarto motivo deduce la violazione delle medesime norme ora dette, nonché dell’articolo 4 dpcm 222/13 e 156 c.p.c., per avere la corte territoriale trascurato l'assenza di firma digitale dell’atto, ciò che secondo la prospettazione condizionerebbe la notifica per PEC. Il motivo è privo di pregio, in quanto la firma non è elemento essenziale della cartella di pagamento, né deve accompagnare la PEC. Questa Corte ha già affermato invero Sez. 5, Ordinanza n. 30948 del 27/11/2019 (Rv. 656343 - 01) che, in caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso. Con il quinto motivo si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla erronea considerazione di due atti (due avvisi di addebito) notificati a soggetto diverso dalla contribuente ed in data diversa da quella indicata per gli avvisi del presente procedimento; si rappresenta che la circostanza era stata dedotta nella memoria difensiva davanti al giudice di merito, e si lamenta che il giudice ha egualmente ed impropriamente ritenuto la notifica dell’avviso di addebito affetta da vizio sanabile. Il motivo è inammissibile in quanto la parte si sofferma sull’esclusione della sanabilità della notifica dell’avviso di addebito, ma nulla dice sulla rilevanza dell’omessa notifica di esso sul pignoramento successivo, che è il solo oggetto di questo giudizio, non essendo neppure dedotta la decisività della circostanza asseritamente omessa, cui è subordinata la rilevanza del preteso error in iudicando ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 5 cod.proc. civ.. Con il sesto motivo si deduce violazione degli articoli 72 bis dpr 602/73, 7 l. 212/90 e 3 d.lgs. 241/90, ed anche ex art. 360 co. 1 n. 4 per illogicità della motivazione della sentenza impugnata, in ragione della mancata specificazione delle modalità di calcolo degli interessi e dell’aggio. Il motivo è inammissibile in quanto, una volta che gli atti presupposti siano stati ricevuti dalla parte e non impugnati, ogni questione rimane non più controvertibile, mentre per altro verso il pignoramento ha tutti gli elementi necessari prescritti, tra i quali non rientra la motivazione sul calcolo delle somme per cui si procede portate dal titolo esecutivo. Per quanto detto il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. rigetta il ricorso. condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 6000,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
Sentenza Cassazione n. 13730/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris