CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2022
Cassazione n. 35616/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 1 marzo 2022 emessa dalla Corte di appello di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso relativo alla violazione di legge e al difetto di motivazione in ordine al reato di cui all'art. 385 c.p. è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito ha escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alla contesta recidiva in conformità con quanto stabilito dall'art. 69 comma 4 c.p.; Considerato, inoltre, che ad analoga censura si espone il motivo relativo all'erronea applicazione degli artt. 133 e 132 c.p. e al vizio di motivazione afferente al trattamento sanzionatorio avendo la Corte di appello applicato il minimo edittale di un anno ridotto per il rito a mesi 8 di reclusione; Ritenuto che in presenza di ricorso originariamente inammissibile e, pertanto, inidoneo ad instaurare un corretto rapporto processuale non rileva la prescrizione intervenuta dopo la pronuncia della sentenza di appello (S.U. n. 32 del 22.11.2000, [OSCURATO:PERSONA], 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il