Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 19/1971
ECLI:IT:COST:1971:19
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso di un procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], imputato, tra l'altro, del delitto p. e p. dall'articolo 521
del codice penale per aver compiuto atti di libidine diversi dalla
congiunzione carnale in danno di [OSCURATO:PERSONA], di anni tredici, la
difesa dell'imputato, dopo aver richiesto invano, in sede di atti
preliminari, l'ammissione di un mezzo di prova diretto a dimostrare
l'errore sull'età del soggetto passivo del reato, sollevava eccezione
di illegittimità costituzionale dell'art. 539 del codice penale, che
nega ogni rilievo all'ignoranza dell'età della persona offesa, se
minore degli anni quattordici, lamentando l'arbitrarietà della
disparità di trattamento conseguente al disposto dell'art. 539 del
codice penale nei confronti di altre norme che consentono di provare
l'errore sugli elementi costitutivi del reato (art. 519 del codice
penale nn. 2 e 3 del secondo comma).
Il tribunale di Parma, con ordinanza del 23 giugno 1969, ritenendo
rilevante e non manifestamente infondata la questione prospettata,
proponeva eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 539 del
codice penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Nessuna parte si è costituita in giudizio in questa sede.
:
Viene denunciato per incostituzionalità ai sensi dell'art. 3 della
Costituzione l'art. 539 del codice penale in rapporto all'art. 519 n.
1, 2, 3 stesso codice, sull'esclusivo rilievo che non si
giustificherebbe la disparità di trattamento fra chi può venire
ammesso a provare la ignoranza dell'età o dell'inferiorità fisica o
psichica del soggetto passivo (art. 519 n. 2 e n. 3 del codice penale),
e chi, invece, non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età
dell'offeso (art. 519, n. 1).
La questione è infondata.
Il divieto d'invocare l'ignoranza dell'età dell'offeso inferiore
agli anni quattordici è stabilito dall'art. 539 del codice penale per
tutte le ipotesi comprese nel titolo "dei delitti contro la moralità
pubblica e il buon costume".
Per il delitto previsto dall'art. 519 n. 2 l'età limite è di
anni sedici; per quello previsto al n. 1 dello stesso articolo è di
anni quattordici. Una più rigorosa tutela è dovuta agli inferiori di
anni quattordici, per i quali la legge penale presume l'incapacità
d'intendere e di volere (artt. 97 e 85 del codice penale). Tale
presunzione non sussiste per coloro che sono di età fra i quattordici
e i sedici anni.
Quanto all'ipotesi prevista dall'art. 519, n. 3, del codice penale,
è chiaro che, mentre l'età inferiore agli anni quattordici è un dato
positivo, il più delle volte valutabile anche esteriormente dai terzi,
l'inferiorità psichica o fisica talora non si può accertare che con
indagini cliniche.
Le previsioni dei nn. 1, 2, 3 dell'art. 519 del codice penale sono
intrinsecamente diverse l'una dall'altra, e non può richiamarsi l'art.
3 della Costituzione.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 539 del codice penale, proposta, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, dal tribunale di Parma con ordinanza del 23 giugno
1969.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1971.
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