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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 19/1971

ECLI:IT:COST:1971:19
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Nel corso di un procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], imputato, tra l'altro, del delitto p. e p. dall'articolo 521 del codice penale per aver compiuto atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale in danno di [OSCURATO:PERSONA], di anni tredici, la difesa dell'imputato, dopo aver richiesto invano, in sede di atti preliminari, l'ammissione di un mezzo di prova diretto a dimostrare l'errore sull'età del soggetto passivo del reato, sollevava eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 539 del codice penale, che nega ogni rilievo all'ignoranza dell'età della persona offesa, se minore degli anni quattordici, lamentando l'arbitrarietà della disparità di trattamento conseguente al disposto dell'art. 539 del codice penale nei confronti di altre norme che consentono di provare l'errore sugli elementi costitutivi del reato (art. 519 del codice penale nn. 2 e 3 del secondo comma).

Il tribunale di Parma, con ordinanza del 23 giugno 1969, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata la questione prospettata, proponeva eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 539 del codice penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Nessuna parte si è costituita in giudizio in questa sede. : Viene denunciato per incostituzionalità ai sensi dell'art. 3 della Costituzione l'art. 539 del codice penale in rapporto all'art. 519 n. 1, 2, 3 stesso codice, sull'esclusivo rilievo che non si giustificherebbe la disparità di trattamento fra chi può venire ammesso a provare la ignoranza dell'età o dell'inferiorità fisica o psichica del soggetto passivo (art. 519 n. 2 e n. 3 del codice penale), e chi, invece, non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età dell'offeso (art. 519, n. 1).

La questione è infondata.

Il divieto d'invocare l'ignoranza dell'età dell'offeso inferiore agli anni quattordici è stabilito dall'art. 539 del codice penale per tutte le ipotesi comprese nel titolo "dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume".

Per il delitto previsto dall'art. 519 n. 2 l'età limite è di anni sedici; per quello previsto al n. 1 dello stesso articolo è di anni quattordici.

Una più rigorosa tutela è dovuta agli inferiori di anni quattordici, per i quali la legge penale presume l'incapacità d'intendere e di volere (artt. 97 e 85 del codice penale).

Tale presunzione non sussiste per coloro che sono di età fra i quattordici e i sedici anni.

Quanto all'ipotesi prevista dall'art. 519, n. 3, del codice penale, è chiaro che, mentre l'età inferiore agli anni quattordici è un dato positivo, il più delle volte valutabile anche esteriormente dai terzi, l'inferiorità psichica o fisica talora non si può accertare che con indagini cliniche.

Le previsioni dei nn. 1, 2, 3 dell'art. 519 del codice penale sono intrinsecamente diverse l'una dall'altra, e non può richiamarsi l'art. 3 della Costituzione.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 539 del codice penale, proposta, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Parma con ordinanza del 23 giugno 1969.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1971.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Nel corso di un procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], imputato, tra l'altro, del delitto p. e p. dall'articolo 521 del codice penale per aver compiuto atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale in danno di [OSCURATO:PERSONA], di anni tredici, la difesa dell'imputato, dopo aver richiesto invano, in sede di atti preliminari, l'ammissione di un mezzo di prova diretto a dimostrare l'errore sull'età del soggetto passivo del reato, sollevava eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 539 del codice penale, che nega ogni rilievo all'ignoranza dell'età della persona offesa, se minore degli anni quattordici, lamentando l'arbitrarietà della disparità di trattamento conseguente al disposto dell'art. 539 del codice penale nei confronti di altre norme che consentono di provare l'errore sugli elementi costitutivi del reato (art. 519 del codice penale nn. 2 e 3 del secondo comma). Il tribunale di Parma, con ordinanza del 23 giugno 1969, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata la questione prospettata, proponeva eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 539 del codice penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Nessuna parte si è costituita in giudizio in questa sede. : Viene denunciato per incostituzionalità ai sensi dell'art. 3 della Costituzione l'art. 539 del codice penale in rapporto all'art. 519 n. 1, 2, 3 stesso codice, sull'esclusivo rilievo che non si giustificherebbe la disparità di trattamento fra chi può venire ammesso a provare la ignoranza dell'età o dell'inferiorità fisica o psichica del soggetto passivo (art. 519 n. 2 e n. 3 del codice penale), e chi, invece, non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età dell'offeso (art. 519, n. 1). La questione è infondata. Il divieto d'invocare l'ignoranza dell'età dell'offeso inferiore agli anni quattordici è stabilito dall'art. 539 del codice penale per tutte le ipotesi comprese nel titolo "dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume". Per il delitto previsto dall'art. 519 n. 2 l'età limite è di anni sedici; per quello previsto al n. 1 dello stesso articolo è di anni quattordici. Una più rigorosa tutela è dovuta agli inferiori di anni quattordici, per i quali la legge penale presume l'incapacità d'intendere e di volere (artt. 97 e 85 del codice penale). Tale presunzione non sussiste per coloro che sono di età fra i quattordici e i sedici anni. Quanto all'ipotesi prevista dall'art. 519, n. 3, del codice penale, è chiaro che, mentre l'età inferiore agli anni quattordici è un dato positivo, il più delle volte valutabile anche esteriormente dai terzi, l'inferiorità psichica o fisica talora non si può accertare che con indagini cliniche. Le previsioni dei nn. 1, 2, 3 dell'art. 519 del codice penale sono intrinsecamente diverse l'una dall'altra, e non può richiamarsi l'art. 3 della Costituzione. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 539 del codice penale, proposta, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Parma con ordinanza del 23 giugno 1969. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1971. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
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