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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32587/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta che ha confermato la decisione del Tribunale di Gela emessa all'esito di rito abbreviato in data 13.11.2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di due mesi di reclusione (con sospensione e non menzione) in relazione al reato di uso di atto falso (accertato nel maggio 2017): nella specie, una quietanza liberatoria con firma falsamente autenticata, rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] e presentata dall'imputato all'ufficio postale di Gela, in relazione al pagamento di un assegno di conto corrente postale emesso sul conto dell'imputato stesso per un importo di 815,13 euro.

La quietanza contiene, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, una falsa autenticazione della sottoscrizione di autentica da parte di un pubblico ufficiale del comune di Gela nonché una discrasia tra l'indicazione del nome (Gesualdo) e la firma di Minniti (Giorgio) e avrebbe avuto lo scopo di evitare la sanzione amministrativa prevista dall'art. 8 della legge n. 386 del 1990 nel caso di assegni privi di provvista.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi distinti.

2.1. Il primo argomento eccepito denuncia violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di uso di atto falso, poiché non sarebbe stata raggiunta la prova della falsità dell'atto e neppure della consapevolezza dell'imputato di utilizzare un atto falso.

Non sono sufficienti a far ritenere falsa la quietanza nel suo contenuto i due fattori individuati dalle sentenze di condanna: e cioè, l'incongruenza tra il nome di Minniti indicato e quello leggibile dalla firma (Giorgio e non Gesualdo), nonché le indicazioni relative all'importo dei diritti di segreteria pagati per l'autentica di sottoscrizione (non corrispondente a quello dovuto) ovvero il numero di protocollo non corrispondente a quelli iscritti nel giorno indicato sul documento.

Il ricorrente lamenta la parzialità e carenza dell'istruttoria, che avrebbe dovuto snodarsi attraverso l'esame del sottoscrittore della quietanza e gli accertamenti presso il comune, al fine di comprendere meglio le circostanze del fatto.

2.2. La seconda ragione di censura denuncia violazione di legge e vizio di motivazione manifestamente illogica quanto alla configurabilità del reato di uso di atto falso, laddove invece si è dinanzi ad un caso di falso in scrittura privata depenalizzato.

Ed infatti, la falsità dell'autentica di firma apposta sulla quietanza implica che l'atto non abbia più natura pubblica ma risulti una "scrittura privata", in relazione alla quale non può configurarsi il reato di cui all'art. 489 cod. pen. 3.

Il PG [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.3.1.

L'istanza del difensore del ricorrente per la discussione orale è stata rigettata perché tardiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. La sentenza impugnata e quella di primo grado non hanno adeguatamente esplorato il tema dell'accertamento sulla materialità del reato, che potrebbe anche non risultare integrato, alla luce della condivisibile giurisprudenza di legittimità, secondo cui la falsificazione dell'autentica della sottoscrizione della procura "ad litem" da parte di un privato, che svolga abusivamente l'attività pubblica, non integra il reato di falso materiale (art. 477 cod. pen.), né quello di falso ideologico in certificati commesso da persona esercente un servizio di pubblica necessità (art. 481 cod. pen.), ma l'ipotesi abrogata di falso in scrittura privata (art. 485 cod. pen.): così Sez. 5, n. 18657 del 3/3/2017, Recchi, Rv. 269622, in un caso di autentica da parte di un soggetto privo della qualifica di avvocato e abusivamente utilizzatore del nominativo altrui.

Alla luce di tale affermazione di principio, la ricostruzione del fatto materiale attraverso cui è stata realizzata la falsificazione assume una valenza essenziale e, pertanto, la manifesta carenza di motivazione in entrambe le sentenze di merito sui dettagli di accertamento della scrittura falsa (non si conosce se la firma falsa è stata apposta utilizzando il nome di un impiegato esistente o un nome di fantasia; se è stato utilizzato un timbro del comune contraffatto; se la quietanza sia falsa anche nel contenuto) determina l'impossibilità di decidere anche sulla questione giuridica sottoposta al Collegio dal ricorrente, in particolare con il secondo motivo di ricorso.

E ciò, nonostante sembri emergere, dalle pronunce di merito e con uno sforzo di intuizione, che, probabilmente, l'autenticazione non sia stata fatta da un pubblico ufficiale falsamente, ma da un soggetto estraneo alla pubblica amministrazione (di qui l'apposizione di un numero di protocollo non corrispondente a quello del giorno di autentica).

Tuttavia, i criteri di accertamento della responsabilità penale e, prima ancora, della configurabilità di una fattispecie di reato impongono ben altre soglie di approfondimento valutativo.

3. La Corte d'Appello avrebbe dovuto, quindi, colmare le lacune motivazionali ed eventualmente accertative della sentenza del Tribunale impugnata dal ricorrente, anche utilizzando i propri poteri istruttori ex art. 603 cod. proc. pen., e non averlo fatto ha determinato una grave carenza argomentativa anche del provvedimento di secondo grado, che di conseguenza deve essere annullata, con rinvio affinchè vengano sciolti i punti controversi dell'accertamento di fatto, al fine di poter ispirare la decisione ai principi di diritto affermati da questa Corte regolatrice in tema di falsità in atti.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio ad altra sezione della Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta che ha confermato la decisione del Tribunale di Gela emessa all'esito di rito abbreviato in data 13.11.2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di due mesi di reclusione (con sospensione e non menzione) in relazione al reato di uso di atto falso (accertato nel maggio 2017): nella specie, una quietanza liberatoria con firma falsamente autenticata, rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] e presentata dall'imputato all'ufficio postale di Gela, in relazione al pagamento di un assegno di conto corrente postale emesso sul conto dell'imputato stesso per un importo di 815,13 euro. La quietanza contiene, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, una falsa autenticazione della sottoscrizione di autentica da parte di un pubblico ufficiale del comune di Gela nonché una discrasia tra l'indicazione del nome (Gesualdo) e la firma di Minniti (Giorgio) e avrebbe avuto lo scopo di evitare la sanzione amministrativa prevista dall'art. 8 della legge n. 386 del 1990 nel caso di assegni privi di provvista. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi distinti. 2.1. Il primo argomento eccepito denuncia violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di uso di atto falso, poiché non sarebbe stata raggiunta la prova della falsità dell'atto e neppure della consapevolezza dell'imputato di utilizzare un atto falso. Non sono sufficienti a far ritenere falsa la quietanza nel suo contenuto i due fattori individuati dalle sentenze di condanna: e cioè, l'incongruenza tra il nome di Minniti indicato e quello leggibile dalla firma (Giorgio e non Gesualdo), nonché le indicazioni relative all'importo dei diritti di segreteria pagati per l'autentica di sottoscrizione (non corrispondente a quello dovuto) ovvero il numero di protocollo non corrispondente a quelli iscritti nel giorno indicato sul documento. Il ricorrente lamenta la parzialità e carenza dell'istruttoria, che avrebbe dovuto snodarsi attraverso l'esame del sottoscrittore della quietanza e gli accertamenti presso il comune, al fine di comprendere meglio le circostanze del fatto. 2.2. La seconda ragione di censura denuncia violazione di legge e vizio di motivazione manifestamente illogica quanto alla configurabilità del reato di uso di atto falso, laddove invece si è dinanzi ad un caso di falso in scrittura privata depenalizzato. Ed infatti, la falsità dell'autentica di firma apposta sulla quietanza implica che l'atto non abbia più natura pubblica ma risulti una "scrittura privata", in relazione alla quale non può configurarsi il reato di cui all'art. 489 cod. pen. 3. Il PG [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.3.1. L'istanza del difensore del ricorrente per la discussione orale è stata rigettata perché tardiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La sentenza impugnata e quella di primo grado non hanno adeguatamente esplorato il tema dell'accertamento sulla materialità del reato, che potrebbe anche non risultare integrato, alla luce della condivisibile giurisprudenza di legittimità, secondo cui la falsificazione dell'autentica della sottoscrizione della procura "ad litem" da parte di un privato, che svolga abusivamente l'attività pubblica, non integra il reato di falso materiale (art. 477 cod. pen.), né quello di falso ideologico in certificati commesso da persona esercente un servizio di pubblica necessità (art. 481 cod. pen.), ma l'ipotesi abrogata di falso in scrittura privata (art. 485 cod. pen.): così Sez. 5, n. 18657 del 3/3/2017, Recchi, Rv. 269622, in un caso di autentica da parte di un soggetto privo della qualifica di avvocato e abusivamente utilizzatore del nominativo altrui. Alla luce di tale affermazione di principio, la ricostruzione del fatto materiale attraverso cui è stata realizzata la falsificazione assume una valenza essenziale e, pertanto, la manifesta carenza di motivazione in entrambe le sentenze di merito sui dettagli di accertamento della scrittura falsa (non si conosce se la firma falsa è stata apposta utilizzando il nome di un impiegato esistente o un nome di fantasia; se è stato utilizzato un timbro del comune contraffatto; se la quietanza sia falsa anche nel contenuto) determina l'impossibilità di decidere anche sulla questione giuridica sottoposta al Collegio dal ricorrente, in particolare con il secondo motivo di ricorso. E ciò, nonostante sembri emergere, dalle pronunce di merito e con uno sforzo di intuizione, che, probabilmente, l'autenticazione non sia stata fatta da un pubblico ufficiale falsamente, ma da un soggetto estraneo alla pubblica amministrazione (di qui l'apposizione di un numero di protocollo non corrispondente a quello del giorno di autentica). Tuttavia, i criteri di accertamento della responsabilità penale e, prima ancora, della configurabilità di una fattispecie di reato impongono ben altre soglie di approfondimento valutativo. 3. La Corte d'Appello avrebbe dovuto, quindi, colmare le lacune motivazionali ed eventualmente accertative della sentenza del Tribunale impugnata dal ricorrente, anche utilizzando i propri poteri istruttori ex art. 603 cod. proc. pen., e non averlo fatto ha determinato una grave carenza argomentativa anche del provvedimento di secondo grado, che di conseguenza deve essere annullata, con rinvio affinchè vengano sciolti i punti controversi dell'accertamento di fatto, al fine di poter ispirare la decisione ai principi di diritto affermati da questa Corte regolatrice in tema di falsità in atti. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio ad altra sezione della Corte