CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 novembre 2022
Cassazione n. 47531/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che concludeva per la inammissibilità del ricorso. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La sesta sezione penale della Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla ricorrente. In particolare rilevava che le contestazioni in ordine alla definizione temporale del reato associativo (l'imputazione presentava la "contestazione aperta") erano state dedotte solo con il ricorso per cassazione e, dunque, erano inammissibili a causa della insanabile interruzione della catena devolutiva. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso straordinario per cassazione il difensore della ricorrente, munito di procura speciale, che deduceva che la Corte di legittimità sarebbe incorsa in un errore di fatto, dato che non avrebbe considerato che il tema della definizione temporale del reato associativo sarebbe stato introdotto dal ricorrente con i motivi aggiunti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.La doglianza è manifestamente infondata. Il collegio rileva infatti che il motivo aggiunto proposto dalla ricorrente in appello concerneva l'estensione nel presente processo della decisione in ordine alla perimetrazione temporale del reato associativo assunta nel procedimento parallelo a carico di coimputati, deciso Ide.12iSo) con le forme del rito abbreviato: tale doglianza veniva compiutamente esaminata e dichiarata manifestamente infondata al § 3 della sentenza impugnata. Diversamente, né con l'atto di appello, né con i motivi aggiunti venivano allegate le prove che avrebbero dovuto condurre alla perimetrazione temporale dell'attività illecita come rilevato dalla Cassazione, in generale nel § 4.4. e, specifico con riferimento alla posizione della ricorrente nel § 18.4. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 3 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]