CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12119/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROVIGOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva contenente motivi nuovi e la ordinanza impugnata. Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che [OSCURATO:PERSONA], sin dalla consumazione del primo reato (ricettazione di un assegno bancario avvenuta il 18 febbraio 2014) avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo (riciclaggio del 26 gennaio 2015), tenuto della distanza temporale di quasi un anno tra i due episodi, delle differenti modalità esecutive dei delitti atteso che per il primo egli aveva agito da solo presentandosi in banca per incassare l'assegno, mentre per il secondo aveva agito in modo occulto facendo apparire come responsabili i due amministratori di diritto della società [OSCURATO:PERSONA] (di cui egli era amministratore di fatto) per poi versare gran parte del denaro oggetto del reato sul conto corrente del figlio. In tale contesto i reati commessi sembrano, plausibilmente, riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche e lamentare la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecitano in realtà una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze di condanna da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell'esecuzione; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso (con conseguente inammissibilità dei motivi nuovi ai sensi dell'art.585, comma 4, cod. proc. pen.), con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il