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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 13576/2026

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lla CORTE D'[OSCURATO:PERSONA].Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Brescia, che ha insistitoper l’accoglimento del ricorso;ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza dirichiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt.610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen..[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Brescia ha ‘ribaltato’ lasentenza assolutoria del Tribunale di Brescia del 5 ottobre 2023, procedendo allacondanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa nella vendita di un macchinario,offerto online.2.

Proponendo ricorso per Cassazione, la difesa articola un unico motivo ai sensidell'art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen. per mancato rispetto del canone “al di làdi ogni ragionevole dubbio” di cui all'art. 533 cod. proc. pen. nonché ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) per violazione dell'art. 603, comma 3 bis cod. proc. pen..Nell’atto di impugnazione si contesta, da un lato, l’insufficienza della rilettura deglielementi probatori, posti a base della decisione di secondo grado, tale da non consentireil superamento della soglia dell’al di là del ragionevole dubbio e del rafforzamento –secondo i dettami della pronuncia Dasgupta – della motivazione di condanna, persuperare il dubbio insito nella assoluzione pronunciata in primo grado, e, dall’altro, lamancata rinnovazione dell’istruttoria con l’acquisizione della prova dichiarativa posta afondamento della decisione.3.

Con requisitoria del 10 gennaio 2026, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale MarcoPatarnello ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata carente, sisostiene, di motivazione rinforzata.Anche la difesa dell’imputato ha inviato memoria con conclusioni con cui insiste perl’accoglimento del ricorso introduttivo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento dellasentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’appellodi Brescia.2.

La Corte d’appello, nell’accogliere l’impugnazione del Pubblico Ministero eprocedere al ‘ribaltamento’ della assoluzione disposta dal giudice di primo grado, haomesso i due fondamentali oneri imposti in tale evenienza al giudice procedente,costituiti dalla necessità di fornire una motivazione rafforzata e, ancora prima, ovenecessario, di procedere alla rinnovazione istruttoria, nel caso di ‘rilettura’ del materialedichiarativo disponibile.E che nel caso concreto la rinnovazione fosse necessaria, è dimostrato da due indici.In primo luogo, v’è da considerare che il ragionamento giustificativo della decisionedi condanna è basata, almeno in parte, sul riesame e rivalutazione del materialedichiarativo (imputato e persona offesa), di tal che ne era imprescindibile lariassunzione, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen. (anche del solo imputato, le cuidichiarazioni sono state analizzate criticamente nella decisione impugnata: Sez. 3, n.16131 del 20/12/2022, dep. 2023, B, Rv. 284493 – 02).In secondo luogo, ed a prescindere dalle acquisizioni istruttorie di carattere oraleraccolte nel corso del dibattimento, v’era il ‘vuoto’ probatorio, segnalato in primo gradodal giudice (che avrebbe dovuto riempirlo attraverso l’esercizio del potere conferitogliex art. 507 cod. proc. pen., anche in caso di carenza di iniziativa del pubblico ministero:Sez. 2, n. 46147 del 10/10/2019, Janmoune, Rv. 277591 – 01; Sez. 6 n. 43786 del09/10/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv 253955), e richiamato nell’appello del Procuratore generale.Seppure in via subordinata, questi aveva infatti chiesto nelle conclusioni dell’appellol’attivazione, da parte della Corte, dei “propri poteri istruttori ex art. 603 c.p.p. persvolgere quegli accertamenti … che non vennero svolti dal Giudice di primo grado, e cheavrebbero verosimilmente consentito di prevenire all’accertamento dell’effettivoutilizzatore del conto corrente medesimo”.

Alla richiesta del Procuratore generale, cheidentificava l’origine e la causa del dubbio insuperabile sulla responsabilità dell’imputato,la Corte non ha dato risposta.2.1 Ciò detto, deve essere evidenziato che nella giurisprudenza della cassazione èemerso con chiarezza il nesso tra "oneri motivazionali" e "prove disponibili".

LaCassazione ha riconosciuto un obbligo di integrazione istruttoria gravante sul giudice diappello che riformi la sentenza di assoluzione nei casi in cui l'elemento decisivo per lariforma sia una prova dichiarativa (Cass. Sez.

U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta,Rv. 267486).

Tale giurisprudenza (che, come noto, ha precorso la novella legislativadell'art. 603 cod. proc. pen.) aveva reso particolarmente evidente il nesso tramotivazione e prove disponibili, risolto nella tendenziale valutazione di inadeguatezza diuna motivazione di riforma fondata sulla valorizzazione di una prova dichiarativadecisiva, che, nella misura in cui non sia stata riassunta, si presume non adeguatamenteapprezzata, perché non disponibile nella dimensione "orale".Tale dipendenza tra prova disponibile (ma non assunta) e motivazione vale ancheal di fuori del perimetro (oramai definito legislativamente) della rinnovazione della provadichiarativa; essa, tuttavia, non si traduce nel riconoscimento di un "obbligo" diintegrazione istruttoria, limitandosi ad incrinare la tenuta logica della motivazioneancorata alla valorizzazione della prova assente, ma acquisibile.

Resta infatti affidataalla discrezionalità del giudice di merito la scelta (a) di adottare percorsi logicoargomentativi differenti da quello censurato, (b) di dare corso alla integrazioneistruttoria, ove ritenga preferibile fondare la decisione sul contenuto della prova assente,ma acquisibile.

Si ribadisce infatti che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio diappello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, èun istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché ilgiudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Cass.Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266820).Di tutto questo, tuttavia, non vi è una trasposizione nella decisione impugnata, che(i) non ha proceduto alla riassunzione della prova dichiarativa, (ii) non ha spiegato lasuperfluità degli accertamenti richiesti dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale e (iii) non hafornito una motivazione rafforzata idonea a superare il dubbio espresso dal primo giudice(e ribadito nell’appello del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale).3.

Per queste ragioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata vaannullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’appello di Brescia.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione dellaCorte d’appello di Brescia.Così deciso il 6 febbraio 2026Il Consigliere relatore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla CORTE D'[OSCURATO:PERSONA].Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Brescia, che ha insistitoper l’accoglimento del ricorso;ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza dirichiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt.610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen..[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Brescia ha ‘ribaltato’ lasentenza assolutoria del Tribunale di Brescia del 5 ottobre 2023, procedendo allacondanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa nella vendita di un macchinario,offerto online.2. Proponendo ricorso per Cassazione, la difesa articola un unico motivo ai sensidell'art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen. per mancato rispetto del canone “al di làdi ogni ragionevole dubbio” di cui all'art. 533 cod. proc. pen. nonché ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) per violazione dell'art. 603, comma 3 bis cod. proc. pen..Nell’atto di impugnazione si contesta, da un lato, l’insufficienza della rilettura deglielementi probatori, posti a base della decisione di secondo grado, tale da non consentireil superamento della soglia dell’al di là del ragionevole dubbio e del rafforzamento –secondo i dettami della pronuncia Dasgupta – della motivazione di condanna, persuperare il dubbio insito nella assoluzione pronunciata in primo grado, e, dall’altro, lamancata rinnovazione dell’istruttoria con l’acquisizione della prova dichiarativa posta afondamento della decisione.3. Con requisitoria del 10 gennaio 2026, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale MarcoPatarnello ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata carente, sisostiene, di motivazione rinforzata.Anche la difesa dell’imputato ha inviato memoria con conclusioni con cui insiste perl’accoglimento del ricorso introduttivo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento dellasentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’appellodi Brescia.2. La Corte d’appello, nell’accogliere l’impugnazione del Pubblico Ministero eprocedere al ‘ribaltamento’ della assoluzione disposta dal giudice di primo grado, haomesso i due fondamentali oneri imposti in tale evenienza al giudice procedente,costituiti dalla necessità di fornire una motivazione rafforzata e, ancora prima, ovenecessario, di procedere alla rinnovazione istruttoria, nel caso di ‘rilettura’ del materialedichiarativo disponibile.E che nel caso concreto la rinnovazione fosse necessaria, è dimostrato da due indici.In primo luogo, v’è da considerare che il ragionamento giustificativo della decisionedi condanna è basata, almeno in parte, sul riesame e rivalutazione del materialedichiarativo (imputato e persona offesa), di tal che ne era imprescindibile lariassunzione, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen. (anche del solo imputato, le cuidichiarazioni sono state analizzate criticamente nella decisione impugnata: Sez. 3, n.16131 del 20/12/2022, dep. 2023, B, Rv. 284493 – 02).In secondo luogo, ed a prescindere dalle acquisizioni istruttorie di carattere oraleraccolte nel corso del dibattimento, v’era il ‘vuoto’ probatorio, segnalato in primo gradodal giudice (che avrebbe dovuto riempirlo attraverso l’esercizio del potere conferitogliex art. 507 cod. proc. pen., anche in caso di carenza di iniziativa del pubblico ministero:Sez. 2, n. 46147 del 10/10/2019, Janmoune, Rv. 277591 – 01; Sez. 6 n. 43786 del09/10/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv 253955), e richiamato nell’appello del Procuratore generale.Seppure in via subordinata, questi aveva infatti chiesto nelle conclusioni dell’appellol’attivazione, da parte della Corte, dei “propri poteri istruttori ex art. 603 c.p.p. persvolgere quegli accertamenti … che non vennero svolti dal Giudice di primo grado, e cheavrebbero verosimilmente consentito di prevenire all’accertamento dell’effettivoutilizzatore del conto corrente medesimo”. Alla richiesta del Procuratore generale, cheidentificava l’origine e la causa del dubbio insuperabile sulla responsabilità dell’imputato,la Corte non ha dato risposta.2.1 Ciò detto, deve essere evidenziato che nella giurisprudenza della cassazione èemerso con chiarezza il nesso tra "oneri motivazionali" e "prove disponibili". LaCassazione ha riconosciuto un obbligo di integrazione istruttoria gravante sul giudice diappello che riformi la sentenza di assoluzione nei casi in cui l'elemento decisivo per lariforma sia una prova dichiarativa (Cass. Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta,Rv. 267486). Tale giurisprudenza (che, come noto, ha precorso la novella legislativadell'art. 603 cod. proc. pen.) aveva reso particolarmente evidente il nesso tramotivazione e prove disponibili, risolto nella tendenziale valutazione di inadeguatezza diuna motivazione di riforma fondata sulla valorizzazione di una prova dichiarativadecisiva, che, nella misura in cui non sia stata riassunta, si presume non adeguatamenteapprezzata, perché non disponibile nella dimensione "orale".Tale dipendenza tra prova disponibile (ma non assunta) e motivazione vale ancheal di fuori del perimetro (oramai definito legislativamente) della rinnovazione della provadichiarativa; essa, tuttavia, non si traduce nel riconoscimento di un "obbligo" diintegrazione istruttoria, limitandosi ad incrinare la tenuta logica della motivazioneancorata alla valorizzazione della prova assente, ma acquisibile. Resta infatti affidataalla discrezionalità del giudice di merito la scelta (a) di adottare percorsi logicoargomentativi differenti da quello censurato, (b) di dare corso alla integrazioneistruttoria, ove ritenga preferibile fondare la decisione sul contenuto della prova assente,ma acquisibile. Si ribadisce infatti che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio diappello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, èun istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché ilgiudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Cass.Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266820).Di tutto questo, tuttavia, non vi è una trasposizione nella decisione impugnata, che(i) non ha proceduto alla riassunzione della prova dichiarativa, (ii) non ha spiegato lasuperfluità degli accertamenti richiesti dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale e (iii) non hafornito una motivazione rafforzata idonea a superare il dubbio espresso dal primo giudice(e ribadito nell’appello del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale).3. Per queste ragioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata vaannullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’appello di Brescia. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione dellaCorte d’appello di Brescia.Così deciso il 6 febbraio 2026Il Consigliere relatore Il Presidente
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