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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29134/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 25 giugno 1981 in Marocco avverso !a sentenza della Corte di appello di Messina del 1 aprile 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; letta la memoria trasmessa dalla difesa tramite pec, con la quale, replicando alla requisitoria della Procura, è stata ribadita la fondatezza dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina ha integralmente confermato quella appellata resa dal Tribunale locale con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia perché responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 per aver detenuto a fini di spaccio 8, 9 grammi di marijuana.

2. Propone ricorso la difesa del prevenuto e adduce quattro motivi di ricorso, tutti declinati lamentando differenti violazioni di legge e vizi di motivazione.

2.1. Con il primo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo alla valutazione spesa in relazione alla ritenuta finalizzazione allo spaccio della sostanza detenuta dal ricorrente, in realtà destinata a un uso personale.

Si contesta in particolare una lettura travisata del dato probatorio offerto dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] che a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, non avrebbe confermato l'assunto accusatorio (quanto ad un incontro finalizzato alla cessione di parte della sostanza detenuta, in realtà, in questi termini, mai concordato con il ricorrente) nonchè una sopravvalutazione di elementi fattuali da ritenersi indifferenti sul piano logico o comunque compatibili con la tesi difensiva.

2.2. Con il secondo motivo si contesta il giudizio speso nel ritenere non applicabile alla specie la causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis cod. pen., argomentato in modo illogico e incompleto, sovrapponendo al relativo tema quello del riconoscimento delle attenuanti generiche, parimenti denegato, e facendo riferimento a precedenti del ricorrente non ostativi alla rivendicata tenuità del fatto.

2.3. Con il terzo e il quarto motivo si contrastano le valutazioni spese nel denegare le attenuanti atipiche e quella di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. 2.4.

La difesa, con memoria trasmessa via Pec, ha ribadito la fondatezza delle doglianze replicando alle conclusioni della parte pubblica [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso riposa su motivi quantomeno infondati.

Merita in coerenza la reiezione.

2. Il giudizio relativo alla responsabilità dell'imputato per il fatto allo stesso contestato regge l'urto delle critiche sollevate dal primo motivo di ricorso.

3. La lettura delle due conformi decisioni di merito consente di evidenziare che l'imputato venne osservato mentre colloquiava con [OSCURATO:PERSONA] (soggetto poi escusso nel corso giudizio), il quale, pacificamente, voleva acquistare della sostanza (come confermato nel corso della relativa deposizione).

Alla vista degli operanti, il ricorrente ebbe a darsi alla fuga.

In esito alla perquisizione successivamente operata venne rinvenuta la sostanza contestata con l'imputazione (nascosta all'esterno dell'abitazione del prevenuto, all'interno di un pluviale), la cui quantità, in termini di peso lordo (non emergendo la percentuale del relativo principio attivo) poteva ritenersi, in tesi, compatibile con l'uso personale.

Ciò precisato, è anche a dirsi che, differentemente da quanto sostenuto dalla difesa, il quadro logico valutativo che supporta il giudizio di responsabilità- all'interno del quale spicca la circostanza che il contatto con [OSCURATO:PERSONA] ebbe a verificarsi proprio nei pressi del nascondiglio della droga, dato che va letto alla luce dell'incontroversa intenzione del soggetto escusso di acquistare droga nonché del contegno tenuto dal ricorrente alla vista degli operanti- non può ritenersi, ad avviso di questa Corte, affetto da manifeste incongruenze.

E tanto rende, al contempo, indifferente l'addotto travisamento probatorio sul quale risulta essenzialmente imperniato il motivo di ricorso: l'incontroversa intenzione del teste escusso di acquistare marijuana dal ricorrente, dà, infatti, adeguato contenuto logico alle ragioni della detenzione ascritta all'imputato, perché disvela in termini lineari la causale del contatto tra i due, a prescindere dalla dimostrazione di un previo accordo in tal senso, confermando la matrice illecita della condotta contestata e riscontrata.

4. La sentenza impugnata non merita censure anche in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla ritenuta non applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., decisioni entrambe giustificate facendo leva sui diversi precedenti del ricorrente, uno dei quali anche specifico (in sentenza si fa espressamente riferimento anche a reati contro il patrimonio e in particolare a una pregressa condanna per ricettazione).

Il riferimento ai precedenti, infatti, per un verso consente di ritenere puntualmente evaso l'onere argomentativo richiesto nel valutare l'applicabilità delle attenuanti generiche; per altro verso, alla luce della medesima indole dei reati già fatti oggetto di condanna (due dei quali comunque caratterizzati da una medesima illecita finalità lucrativa) rispetto a quella sottesa al reato contestato, dà corpo alla abitualità ostativa alla causa di non punibilità rivendicata dalla difesa. 5.E' infine manifestamente infondato il motivo legato al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4, cod. pen..

Se è vero, infatti, che è un dato incontroverso quello della possibile, parziale, destinazione ad un uso personale della droga detenuta, è parimenti pacifico che l'incidenza di tale evenienza assume i toni della mera potenzialità, vieppiù considerando che l'abitualità del prevenuto quanto alla assunzione della sostanza in questione - e dunque la stessa rilevanza di tale possibile dato sul portato effettivo della droga illecitamente detenuta, aspetto sul quale si fonda essenzialmente la censura-, risulta solo affermata.Tanto porta la deduzione difensiva entro ambiti meramente ipotetici, privi di riscontrata concretezza, pur a fronte del modesto quantitativo della sostanza detenuta.

Da qui la inammissibilità della censura in questione.

6. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 25 giugno 1981 in Marocco avverso !a sentenza della Corte di appello di Messina del 1 aprile 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; letta la memoria trasmessa dalla difesa tramite pec, con la quale, replicando alla requisitoria della Procura, è stata ribadita la fondatezza dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina ha integralmente confermato quella appellata resa dal Tribunale locale con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia perché responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 per aver detenuto a fini di spaccio 8, 9 grammi di marijuana. 2. Propone ricorso la difesa del prevenuto e adduce quattro motivi di ricorso, tutti declinati lamentando differenti violazioni di legge e vizi di motivazione. 2.1. Con il primo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo alla valutazione spesa in relazione alla ritenuta finalizzazione allo spaccio della sostanza detenuta dal ricorrente, in realtà destinata a un uso personale. Si contesta in particolare una lettura travisata del dato probatorio offerto dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] che a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, non avrebbe confermato l'assunto accusatorio (quanto ad un incontro finalizzato alla cessione di parte della sostanza detenuta, in realtà, in questi termini, mai concordato con il ricorrente) nonchè una sopravvalutazione di elementi fattuali da ritenersi indifferenti sul piano logico o comunque compatibili con la tesi difensiva. 2.2. Con il secondo motivo si contesta il giudizio speso nel ritenere non applicabile alla specie la causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis cod. pen., argomentato in modo illogico e incompleto, sovrapponendo al relativo tema quello del riconoscimento delle attenuanti generiche, parimenti denegato, e facendo riferimento a precedenti del ricorrente non ostativi alla rivendicata tenuità del fatto. 2.3. Con il terzo e il quarto motivo si contrastano le valutazioni spese nel denegare le attenuanti atipiche e quella di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. 2.4. La difesa, con memoria trasmessa via Pec, ha ribadito la fondatezza delle doglianze replicando alle conclusioni della parte pubblica [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso riposa su motivi quantomeno infondati. Merita in coerenza la reiezione. 2. Il giudizio relativo alla responsabilità dell'imputato per il fatto allo stesso contestato regge l'urto delle critiche sollevate dal primo motivo di ricorso. 3. La lettura delle due conformi decisioni di merito consente di evidenziare che l'imputato venne osservato mentre colloquiava con [OSCURATO:PERSONA] (soggetto poi escusso nel corso giudizio), il quale, pacificamente, voleva acquistare della sostanza (come confermato nel corso della relativa deposizione). Alla vista degli operanti, il ricorrente ebbe a darsi alla fuga. In esito alla perquisizione successivamente operata venne rinvenuta la sostanza contestata con l'imputazione (nascosta all'esterno dell'abitazione del prevenuto, all'interno di un pluviale), la cui quantità, in termini di peso lordo (non emergendo la percentuale del relativo principio attivo) poteva ritenersi, in tesi, compatibile con l'uso personale. Ciò precisato, è anche a dirsi che, differentemente da quanto sostenuto dalla difesa, il quadro logico valutativo che supporta il giudizio di responsabilità- all'interno del quale spicca la circostanza che il contatto con [OSCURATO:PERSONA] ebbe a verificarsi proprio nei pressi del nascondiglio della droga, dato che va letto alla luce dell'incontroversa intenzione del soggetto escusso di acquistare droga nonché del contegno tenuto dal ricorrente alla vista degli operanti- non può ritenersi, ad avviso di questa Corte, affetto da manifeste incongruenze. E tanto rende, al contempo, indifferente l'addotto travisamento probatorio sul quale risulta essenzialmente imperniato il motivo di ricorso: l'incontroversa intenzione del teste escusso di acquistare marijuana dal ricorrente, dà, infatti, adeguato contenuto logico alle ragioni della detenzione ascritta all'imputato, perché disvela in termini lineari la causale del contatto tra i due, a prescindere dalla dimostrazione di un previo accordo in tal senso, confermando la matrice illecita della condotta contestata e riscontrata. 4. La sentenza impugnata non merita censure anche in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla ritenuta non applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., decisioni entrambe giustificate facendo leva sui diversi precedenti del ricorrente, uno dei quali anche specifico (in sentenza si fa espressamente riferimento anche a reati contro il patrimonio e in particolare a una pregressa condanna per ricettazione). Il riferimento ai precedenti, infatti, per un verso consente di ritenere puntualmente evaso l'onere argomentativo richiesto nel valutare l'applicabilità delle attenuanti generiche; per altro verso, alla luce della medesima indole dei reati già fatti oggetto di condanna (due dei quali comunque caratterizzati da una medesima illecita finalità lucrativa) rispetto a quella sottesa al reato contestato, dà corpo alla abitualità ostativa alla causa di non punibilità rivendicata dalla difesa. 5.E' infine manifestamente infondato il motivo legato al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4, cod. pen.. Se è vero, infatti, che è un dato incontroverso quello della possibile, parziale, destinazione ad un uso personale della droga detenuta, è parimenti pacifico che l'incidenza di tale evenienza assume i toni della mera potenzialità, vieppiù considerando che l'abitualità del prevenuto quanto alla assunzione della sostanza in questione - e dunque la stessa rilevanza di tale possibile dato sul portato effettivo della droga illecitamente detenuta, aspetto sul quale si fonda essenzialmente la censura-, risulta solo affermata.Tanto porta la deduzione difensiva entro ambiti meramente ipotetici, privi di riscontrata concretezza, pur a fronte del modesto quantitativo della sostanza detenuta. Da qui la inammissibilità della censura in questione. 6. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condan
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