CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 14477/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n. Palermo [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 7958/22 del Tribunale di Palermo del 15/12/2022 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il Tribunale di Palermo in composizione monocratica, in accoglimento della sua richiesta concordata con il Pubblico Ministero, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di trenta giorni di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 335 cod. pen.; che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo l'insufficienza della motivazione a dimostrarne la responsabilità;che è stato, dunque, dedotto un motivo di doglianza inammissibile in quanto non contemplato dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., configurandosi di conseguenza una ragione di declaratoria di inammissibilità del ricorso con procedura semplificata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; che alla dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 9 ar