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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24168/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 2/2/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni scritte presentate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Anna quale rappresentante della parte civile, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte presentate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell'interesse dell'imputata, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 15/3/2017, [OSCURATO:PERSONA] fu condannata alla pena di otto anni di reclusione in quanto riconosciuta colpevole del delitto di tentato omicidio aggravato ai sensi degli artt. 110-56, 575, 577, secondo comma, cod. pen., perché in concorso con [OSCURATO:PERSONA], compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di [OSCURATO:PERSONA], colpendola, più volte, con un'arma da punta e taglio, con cui la attingeva in regione toracica posteriore sinistra e in regione renale sinistra, cagionandole ferite tali da metterne in pericolo la vita e da determinare l'asportazione del rene sinistro; evento non verificatosi per cause indipendenti dalla sua volontà: fatto avvenuto in Napoli il 12/4/2014.

2. Con sentenza in data 2/2/2021, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha escluso la aggravante contestata, per l'effetto rideterminando la pena finale in sette anni di reclusione.

3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la stessa Calitri per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dei criteri legali di valutazione della prova nonché la illogicità della ricostruzione in fatto.

Il giudizio di responsabilità sarebbe stato formulato, prevalentemente, a partire dalle dichiarazioni delle persone offese, ritenute genuine e pertinenti nonostante i chiari elementi di segno contrario.

Dall'istruttoria dibattimentale di primo grado sarebbe, infatti, emerso che le due presunte vittime, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a bordo della propria vettura si erano recate, di propria iniziativa, nei pressi dell'abitazione dell'imputata senza altra ragione che per provocarla, come già avvenuto con ripetute offese e ingiurie.

Dopo avere inveito all'indirizzo della Calitri, le due donne, abbandonata la propria autovettura, si erano avviate minacciosamente verso l'imputata che, provocata, non aveva esitato a difendersi a mani nude, in preda a una forte tensione psico-fisica cui era sottoposta, tale da configurare una condizione di minorata difesa.

Dunque, non vi sarebbe la prova che le coltellate inferte alla Solombrino fossero state vibrate dalla Calitri e che, anzi, i fendenti non fossero stati indirizzati alla stessa imputata, impegnata in un corpo a corpo con la Solombrino, considerata la presenza di diversi soggetti delle contrapposte "fazioni" e dato che nessuno avrebbe visto la Calitri impugnare un coltello e infliggere le coltellate alla rivale.

Né sarebbe stata approfondita la posizione di tale [OSCURATO:PERSONA], che quella sera aveva patito delle ferite da taglio a una mano e aveva dichiarato il falso, depistando le indagini e il corso dell'istruttoria dibattimentale.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.

Premesso che i Giudici di merito avrebbero dovuto riconoscere la sussistenza della legittima difesa in capo all'imputata, in ogni caso la reiterata provocazione ad opera delle due rivali avrebbe dovuto portare al riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, laddove la motivazione, sul punto, sarebbe meramente apparente, essendo stati obliterati gli elementi a favore emersi dalle consulenze della Procura.

Inoltre, i Giudici avrebbero dovuto derubricare il reato in lesioni personali aggravate ex art. 582 cod. pen., attesa la totale assenza dell'animus necandi e, in ogni caso, pervenire a una diversa determinazione della pena, con una riduzione della stessa da uno e due terzi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. L'odierna impugnazione, già nella forma espositiva, compie una trasposizione finanche letterale dell'atto di appello, omettendo di operare la necessaria correlazione con la motivazione della sentenza impugnata e, dunque, rinunziando a una critica argomentata della pronuncia oggetto di ricorso, per questa via rivelandosi aspecifica e, appunto, inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

In ogni caso, la doglianza articolata con il primo motivo di ricorso, concernente la materiale ascrivibilità della condotta all'imputata, asseritamente riconducibile all'azione di un terzo non identificato, è puntualmente confutata a pag. 5 della sentenza impugnata, senza che il motivo stesso si periti, in alcun modo, di prendere in considerazione le relative argomentazioni.

E ad analoghe considerazioni si espone la censura inerente al mancato riconoscimento della legittima difesa, rispetto al quale il ricorso omette, ancora una volta, di confrontarsi con la puntuale motivazione resa, sul punto, alle pagine 6-7 della sentenza di appello.

3. Inammissibili devono, poi, stimarsi le osservazioni critiche svolte in merito all'ipotetica configurabilità dell'attenuante della provocazione, rispetto alla quale, nella fase di merito, non vi era stata alcuna specifica richiesta difensiva, la quale, pertanto, non appare ovviamente scrutinabile in questa sede, non essendo deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di appello.

4. Quanto, infine, alla censura riguardante il trattamento sanzionatorio, l'ampia motivazione della sentenza impugnata sul punto viene, ancora una volta, del tutto obliterata dalla difesa dell'imputata, limitandosi il ricorso a reiterare considerazioni già prospettate nell'atto di appello, che sono state esaminate ed esaurientemente confutate dai Giudici di secondo grado.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 2/2/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni scritte presentate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Anna quale rappresentante della parte civile, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte presentate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell'interesse dell'imputata, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 15/3/2017, [OSCURATO:PERSONA] fu condannata alla pena di otto anni di reclusione in quanto riconosciuta colpevole del delitto di tentato omicidio aggravato ai sensi degli artt. 110-56, 575, 577, secondo comma, cod. pen., perché in concorso con [OSCURATO:PERSONA], compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di [OSCURATO:PERSONA], colpendola, più volte, con un'arma da punta e taglio, con cui la attingeva in regione toracica posteriore sinistra e in regione renale sinistra, cagionandole ferite tali da metterne in pericolo la vita e da determinare l'asportazione del rene sinistro; evento non verificatosi per cause indipendenti dalla sua volontà: fatto avvenuto in Napoli il 12/4/2014. 2. Con sentenza in data 2/2/2021, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha escluso la aggravante contestata, per l'effetto rideterminando la pena finale in sette anni di reclusione. 3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la stessa Calitri per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dei criteri legali di valutazione della prova nonché la illogicità della ricostruzione in fatto. Il giudizio di responsabilità sarebbe stato formulato, prevalentemente, a partire dalle dichiarazioni delle persone offese, ritenute genuine e pertinenti nonostante i chiari elementi di segno contrario. Dall'istruttoria dibattimentale di primo grado sarebbe, infatti, emerso che le due presunte vittime, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a bordo della propria vettura si erano recate, di propria iniziativa, nei pressi dell'abitazione dell'imputata senza altra ragione che per provocarla, come già avvenuto con ripetute offese e ingiurie. Dopo avere inveito all'indirizzo della Calitri, le due donne, abbandonata la propria autovettura, si erano avviate minacciosamente verso l'imputata che, provocata, non aveva esitato a difendersi a mani nude, in preda a una forte tensione psico-fisica cui era sottoposta, tale da configurare una condizione di minorata difesa. Dunque, non vi sarebbe la prova che le coltellate inferte alla Solombrino fossero state vibrate dalla Calitri e che, anzi, i fendenti non fossero stati indirizzati alla stessa imputata, impegnata in un corpo a corpo con la Solombrino, considerata la presenza di diversi soggetti delle contrapposte "fazioni" e dato che nessuno avrebbe visto la Calitri impugnare un coltello e infliggere le coltellate alla rivale. Né sarebbe stata approfondita la posizione di tale [OSCURATO:PERSONA], che quella sera aveva patito delle ferite da taglio a una mano e aveva dichiarato il falso, depistando le indagini e il corso dell'istruttoria dibattimentale. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Premesso che i Giudici di merito avrebbero dovuto riconoscere la sussistenza della legittima difesa in capo all'imputata, in ogni caso la reiterata provocazione ad opera delle due rivali avrebbe dovuto portare al riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, laddove la motivazione, sul punto, sarebbe meramente apparente, essendo stati obliterati gli elementi a favore emersi dalle consulenze della Procura. Inoltre, i Giudici avrebbero dovuto derubricare il reato in lesioni personali aggravate ex art. 582 cod. pen., attesa la totale assenza dell'animus necandi e, in ogni caso, pervenire a una diversa determinazione della pena, con una riduzione della stessa da uno e due terzi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'odierna impugnazione, già nella forma espositiva, compie una trasposizione finanche letterale dell'atto di appello, omettendo di operare la necessaria correlazione con la motivazione della sentenza impugnata e, dunque, rinunziando a una critica argomentata della pronuncia oggetto di ricorso, per questa via rivelandosi aspecifica e, appunto, inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. In ogni caso, la doglianza articolata con il primo motivo di ricorso, concernente la materiale ascrivibilità della condotta all'imputata, asseritamente riconducibile all'azione di un terzo non identificato, è puntualmente confutata a pag. 5 della sentenza impugnata, senza che il motivo stesso si periti, in alcun modo, di prendere in considerazione le relative argomentazioni. E ad analoghe considerazioni si espone la censura inerente al mancato riconoscimento della legittima difesa, rispetto al quale il ricorso omette, ancora una volta, di confrontarsi con la puntuale motivazione resa, sul punto, alle pagine 6-7 della sentenza di appello. 3. Inammissibili devono, poi, stimarsi le osservazioni critiche svolte in merito all'ipotetica configurabilità dell'attenuante della provocazione, rispetto alla quale, nella fase di merito, non vi era stata alcuna specifica richiesta difensiva, la quale, pertanto, non appare ovviamente scrutinabile in questa sede, non essendo deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di appello. 4. Quanto, infine, alla censura riguardante il trattamento sanzionatorio, l'ampia motivazione della sentenza impugnata sul punto viene, ancora una volta, del tutto obliterata dalla difesa dell'imputata, limitandosi il ricorso a reiterare considerazioni già prospettate nell'atto di appello, che sono state esaminate ed esaurientemente confutate dai Giudici di secondo grado. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle
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