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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15997/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 04WM84H nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2023 dei TRIBUNALE di COMOclato-al.D.Li-so-a-1-1-e-parti; (., (2-1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafef con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 337 cod. pen..

2. Con il ricorso la difesa deduce vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla "specifica e adeguata valutazione delle emergenze processuali".

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014) che si limita a formulare generiche censure che richiamano non pertinenti principi di diritto espressi da questa Corte.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 04WM84H nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2023 dei TRIBUNALE di COMOclato-al.D.Li-so-a-1-1-e-parti; (., (2-1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafef con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.. 2. Con il ricorso la difesa deduce vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla "specifica e adeguata valutazione delle emergenze processuali". 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014) che si limita a formulare generiche censure che richiamano non pertinenti principi di diritto espressi da questa Corte. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 15997/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris