CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 febbraio 2020
Cassazione n. 39160/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore presente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza 4 marzo 2021, la Corte di Appello di Milano ha parzial- mente riformato la sentenza di condanna ex art. 8 D.Igs. 74/2000 emessa il 20 febbraio 2020 dal G.U.P. di Milano, riducendo nei confronti della Nicastro la pena ad 2 anni e 4 mesi di reclusione. 2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613, cod. proc. pen., articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per manifesta contraddittorietà ed illogicità della stessa, per tra- visamento della prova in ordine agli elementi contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari e delle indagini difensive e per operata inversione dell'onere probatorio posto in capo all'Accusa. In sintesi, la difesa si duole perché i giudici del merito sarebbero addivenuti ad un giudizio di condanna nei confronti della propria assistita nonostante tutte le persone coinvolte, quali utilizzatori delle fatture emesse dalla Nicastro, abbiano offerto ipotesi ricostruttive alternative a quella accusatoria. Tali diverse ricostru- zioni sarebbero state inspiegabilmente ignorate e ritenute impossibili, e ciò a pre- scindere dall'audizione delle persone indicate come informate sui fatti. Illogico, peraltro, sarebbe l'assunto della Corte di Appello per cui non è sufficiente per la difesa opporre una diversa ricostruzione dei fatti senza allegare qualsivoglia elemento di prova: ad avviso della difesa infatti l'onere di allegazione sarebbe stato soddisfatto attraverso l'inserimento nel fascicolo delle indagini di- fensive dei verbali contenenti le dichiarazioni rilasciate dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], dichiarazioni, queste, che varrebbero a confermare la diversa ricostruzione dei fatti proposta da [OSCURATO:PERSONA], Moreo e Mondellini. Né - afferma la difesa - l'onere di allegazione che grava sull'imputato può tradursi nell'onere di riscontro delle circo- stanze allegate, in quanto ciò comporterebbe una violazione del principio di pre- sunzione di innocenza. Altrettanto illogico sarebbe il giudizio di non credibilità per aspecificità espresso dalla Corte di Appello in relazione alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA]: diversamente da quanto statuito dal giudice del merito, infatti, essi avreb- bero chiaramente indicato i cantieri presso cui la Nicastro li inviava a lavorare e, a sostegno del proprio assunto, la difesa riporta stralci del verbale delle dichiara- zioni rilasciate da questi nel contesto delle indagini difensive. Ancora, illogica sarebbe la motivazione della Corte d'Appello nel passaggio in cui deduce la fittizietà delle prestazioni fatturate dai rapporti di parentela o di stretta fiducia intercorrenti tra l'imputata e alcuni destinatari delle fatture, oltre che dal pagamento in contanti o mediante assegni bancari non intestati; a tal riguardo la difesa sottolinea che è mancata un'effettiva analisi della movimenta- zione dei conti correnti e che ogni pagamento in contanti è stato effettuato per un importo inferiore alla soglia fissata dalla legge (al tempo a 3.000,00 euro) per il legittimo pagamento in contanti. 2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge penale e il vizio di omessa o illogica motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di reato. In sintesi, la difesa si duole perché la Corte di Appello, rilevato il dato do- cumentale della mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali da parte della Nicastro nelle annualità oggetto di contestazione, sarebbe erroneamente addive- nuta ad un giudizio di inesistenza oggettiva delle operazioni indicate nelle fatture incriminate, svalutando così alcuni dati di indubbio rilievo quali l'annotazione di dette fatture nella contabilità delle società acquirenti e il pagamento regolare delle medesime. Tali circostanze, convergenti con le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Mondellini, Moreo S., Moreo F., e Brugnoli, smentirebbero l'affermata inesistenza oggettiva delle prestazioni attestate dalle fatture emesse dalla società della Nica- stro. La difesa, dunque, ritiene illogico il rilievo attribuito dai giudici del merito alla mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali, alla irregolare tenuta della contabilità e alla mancanza di contratti, posto che da tali circostanze - secondo quanto statuito da questa Corte nella sentenza n.30159/2017 - non deriva neces- sariamente l'inesistenza oggettiva delle operazioni di cui alle fatture emesse dalla società; la condotta tenuta dall'odierna imputata, così come dimostrata dagli atti del procedimento, avrebbe dovuto essere sussunta, piuttosto, nel diverso reato di omessa dichiarazione ex art. 5 D.Igs. 74/2000, previa verifica dell'effettivo supe- ramento delle soglie previste dalla fattispecie. 2.3. Deduce infine, con il terzo ed ultimo motivo, il vizio di violazione di legge penale e di mancanza o illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dei doppi benefici di legge.In sintesi, la difesa si duole perché la Corte di Appello avrebbe negato il riconoscimento delle attenuanti generiche esclusivamente in considerazione della gravità del fatto commesso e dalla sua continuazione nel tempo, elementi questi già valutati per individuare la pena da irrogare in concreto. Nell'addivenire a tale statuizione, il giudice di seconde cure avrebbe erroneamente omesso di tenere conto, sia dello stato di incensuratezza della Nicastro, sia del suo comportamento positivo successivo al reato: ella infatti - sottolinea la difesa - ha richiesto l'abbre- viato e ha ammesso la commissione del reato di omessa dichiarazione, pur respin- gendo le accuse di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Ad avviso della difesa, dunque, la valutazione giudiziale in punto di attenuanti generiche contra- sterebbe con il pronunciamento della Corte Costituzionale che, con sentenza n.183/2011, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 62 bis, comma se- condo, c.p. nella parte in cui non consente, ai fini dell'applicazione del primo comma dello stesso articolo, di tenere conto della condotta tenuta dal reo succes- sivamente al reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Il primo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità risolven- dosi in una mera rilettura dei fatti, alternativa rispetto a quella operata dal giudice del merito, ma priva di elementi idonei a destrutturare la tenuta logica della sen- tenza impugnata. Occorre anzitutto ricordare che la Corte Suprema, in veste di giudice di legittimità, non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di merito (ex multis: Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01), potendo invece intervenire solo qualora la valutazione operata dai precedenti giudici, manifesti salti logici o passaggi con- traddittori tali da inficiare la tenuta della decisione stessa. Inoltre, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di ricorso per cassazione grava sul ricorrente che deduca il vizio di travisamento della prova l'onere di allegare integralmente l'atto che si assume travisato, in os- sequio al principio di autosufficienza del ricorso, pena l'inammissibilità dello stesso (Cfr. Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019 (dep. 31/07/2019), Talamanca, Rv. 276432 - 01; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010 (dep. 26/03/2010), Tesucci, Rv. 246552 - 01). 4 J-5 2.1. Nel caso di specie — come peraltro già sottolineato opportunamente dalla Corte di Appello — la ricorrente si limita a prospettare una diversa ed alter- nativa lettura delle risultanze probatorie rispetto a quella del tutto logica e ben articolata già operata dai giudici del merito. Inoltre, pur asserendo il travisamento da parte dell'autorità giudiziaria delle dichiarazioni rilasciate dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente omette di allegare al ricorso i verbali integrali degli esami degli stessi, limitandosi a riportarne qualche stralcio. Tali stralci, peraltro, non sono ido- nei a mettere in crisi la tenuta logica delle considerazioni della Corte di Appello in ordine alla credibilità dei dichiaranti, che, pur asserendo di aver svolto qualche attività per conto della Nicastro dietro retribuzione, non hanno saputo specificare i dettagli dell'attività lavorativa prestata (le ore lavorate, le imprese titolari dei cantieri, il periodo di svolgimento delle prestazioni). 2.2. Non risulta condivisibile neanche l'asserzione difensiva per cui il giu- dice di seconde cure avrebbe tratto il proprio convincimento circa la sussistenza del reato dai metodi di pagamento delle fatture e dai rapporti di parentela inter- correnti tra la Nicastro e i destinatari delle fatture stesse. A ben guardare, tali elementi non hanno certamente avuto un ruolo deter- minante nella decisione di condanna, adottata da entrambi i giudici del merito, ponendosi piuttosto meramente a corredo di un panorama probatorio a carico dell'imputato già ampio ed articolato. Ed infatti, il G.U.P. ha tratto il proprio con- vincimento dalle seguenti circostanze fattuali: la BG Costruzioni della Nicastro non risulta aver mai presentato dichiarazione dei redditi o dichiarazione IVA O IRAP; non risulta avere mai avuto dipendenti (quanto meno dal 2006), né fornitori, né una struttura operativa o attrezzature idonee all'esercizio di qualsiasi attività; le asserite prestazioni erogate inoltre sono sempre state indicate in fattura in modo generico e non sono mai stati rinvenuti contratti o preventivi descrittivi delle pre- stazioni asseritamente prestate. Solo in ultima analisi, e dunque a chiusura di un panorama probatorio già completo, il G.U.P. ha dato rilievo, quale ulteriore indice di reità, allo stretto rap- porto intercorrente tra l'imputata e alcuni destinatari delle fatture. 2.3. Nel successivo grado di giudizio la Corte d'Appello, aderendo a quanto già rilevato dal G.U.P., ha confermato la condanna della Nicastro per il reato ascritto mettendo in risalto, a fortiori, ulteriori circostanze fattuali, quali l'incapa- cità del Brugnoli di fornire elementi idonei a dimostrare la veridicità delle presta- zioni documentate dalle fatture ricevute (non avendo saputo riferire i nominativi degli operai impiegati o le attività da essi svolti), la mancata richiesta del DURCda parte della [OSCURATO:SOCIETA]. e il mancato assoggettamento delle fatture al regime del reverse charge, nonostante la Nicastro fosse titolare di una ditta individuale ope- rante nel settore dal 2001. A chiusura della propria argomentazione la Corte di Appello ha, poi, sottolineato che l'emissione di assegni in bianco e l'utilizzo di con- tanti per il pagamento delle fatture sono inusuali nella prassi commerciale e, in via del tutto logica, ha ritenuto tale circostanza fattuale un ulteriore elemento indicativo della fittizietà delle operazioni fatturate. 2.4. Per quanto sopra, le censure mosse dalla ricorrente, come già detto, sono da ritenersi inammissibili ex art. 591, lett.c), c.p.p. per difetto di specificità in quanto si traducono in una mera rilettura delle circostanze fattuali, né la ricor- rente ha allegato al ricorso alcuno specifico elemento idoneo a destrutturare la tenuta logica del provvedimento impugnato. 3. Incorre in un giudizio di inammissibilità per genericità anche il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa non fa che reiterare in sede di legittimità do- glianze esaurientemente affrontate nel corso dei precedenti giudizi. 3.1. Ed infatti, il G.U.P. nel proprio giudizio di condanna aveva già sottoli- neato che un'attività come quella della Nicastro, portata avanti per anni comple- tamente in nero, senza alcuna dichiarazione dei redditi, integra evidentemente anche altri reati oltre a quello oggetto di contestazione. L'autorità giudiziaria, tut- tavia, aveva chiarito di non aver ritenuto opportuna la rinnessione degli atti alla Procura - che peraltro ne era già in possesso - data l'imminente scadenza del termine prescrizionale rispetto a tali ulteriori figure criminose. 3.2. Successivamente il giudice di seconde cure, a fronte della doglianza difensiva concernente l'erronea qualificazione del fatto contestato, ha affermato - in via del tutto logica e dunque non sindacabile in questa sede - che, per quanto la condotta dell'imputata sia evidentemente idonea ad integrare anche altri reati, tale evenienza non può in alcun modo escludere la corretta qualificazione dei fatti oggetto del presente giudizio ai sensi dell'art. 8 D.Igs. 74/2000, stante le risultanze del compendio probatorio che dimostrano con certezza l'emissione di fatture per prestazioni inesistenti da parte della Nicastro. 3.3. Inappropriato, dunque, risulta il richiamo operato dalla ricorrente alla decisione di questa Corte (n.30159 del 6/6/2017 - dep.15/6/2017, Viotti), poiché, se anche le eventuali irregolarità dell'amministrazione non determinano di per sé l'inesistenza delle operazioni fatturate (§ 4.2 del Considerato in diritto), tali irre- golarità costituiscono comunque un indice sintomatico che, nel caso di specie, è risultato convergente con numerosi ulteriori indici, già richiamati al precedente punto. Inoltre, nella pronuncia richiamata dalla ricorrente, la Corte di Cassazione ha affermato che, in assenza di altri elementi circa non meglio specificati accordi fraudolenti, l'annotazione delle fatture nella contabilità della società acquirente e il loro effettivo pagamento costituiscono elementi di segno contrario rispetto all'as- serita inesistenza oggettiva delle prestazioni di cui alle fatture emesse dalla società amministrata dall'imputato (§ 4.2 del Considerato in diritto). Ed è appena il caso di rilevare che, nel caso di specie, il pagamento di dette fatture è avvenuto in modo irregolare, attraverso assegni bancari privi dell'indicazione del destinatario - elemento questo che la Corte di Appello ha logicamente considerato a conferma del giudizio di colpevolezza già espresso dal G.U.P. - e tale elemento converge con i già richiamati molteplici elementi a carico dell'imputato. 4. Infine, le argomentazioni spese dal giudice di appello nel denegare le attenuanti generiche, oggetto del terzo motivo, non sono meritevoli di censura. 4.1. L'art. 62 bis c.p., infatti, ha la funzione di consentire al giudice di co- gliere un valore positivo del fatto, nuovo o diverso rispetto ai valori espressamente presi in considerazione dall'art. 62 c.p., non tipizzabile a priori, ma desumibile solo dai casi concreti considerati nelle loro infinite sfumature. Quelle di cui all'art. 62 bis c.p. sono dunque circostanze in senso tecnico, ancorché non tipizzate: giuri- sprudenza e dottrina maggioritaria ritengono che nell'individuazione di dette cir- costanze il giudice del caso concreto debba attenersi ai criteri di cui all'art. 133 c.p., pertanto esse possono essere di carattere sia oggettivo che soggettivo. La giurisprudenza di legittimità, con plurimi arresti, ha chiarito che, ai fini della determinazione della pena, il giudice può valutare la gravità del fatto e la personalità dell'imputato già prese in considerazione nella valutazione sulla confi- gurabilità o meno delle attenuanti generiche, in quanto lo stesso elemento può essere legittimamente rivalutato in vista di una diversa finalità senza che ciò com- porti la violazione del principio di bis in idem (ex multis: Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018 (dep. 18/04/2019), M. Rv. 275904 - 03; Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, (dep. 16/06/2015), PG Rechichi e altri, Rv. 264378 - 01).4.2. Con la sentenza n. 183 del 2011, richiamata dalla ricorrente nell'odierno ricorso, la Corte Costituzionale ha sottolineato che, in ossequio al prin- cipio rieducativo di cui all'art. 27, comma 3, Cost., ai fini della valutazione della sussistenza di attenuanti generiche occorre riconoscere rilievo alla condotta dell'imputato successiva al reato, indicativa di una positiva evoluzione in atto della sua personalità. Successivamente questa Corte, ponendosi in continuità rispetto a quanto affermato dalla Corte Costituzionale, in tema di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ha sottolineato che, pur rientrando tra gli elementi di cui il giudice deve tener conto anche la condotta positiva del condannato successiva al reato, è tuttavia indubbio che sia il giudice, caso per caso, a dover valutare tutte le circostanze del caso concreto e, pertanto, egli può legittimamente escludere il rilievo della condotta successiva del reo attraverso una motivazione fondata su altre, preponderanti, ragioni (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018 Ud. (dep. 16/01/2019), Carillo, § 11). 4.3. Nel caso di specie, i giudici del merito hanno negato il riconoscimento delle attenuanti generiche in forza di argomentazioni logiche, non contraddittorie ed in quanto tali non sindacabili in sede di legittimità. Il giudice di primo grado, infatti, è addivenuto ad un giudizio negativo in punto di riconoscimento di dette attenuanti valorizzando l'elemento soggettivo della personalità dell'imputato, eva- sore totale, che, per anni, ha condotto un'attività totalmente in nero. Successiva- mente, il secondo giudice ha confermato il giudizio negativo già espresso dal GUP, valorizzando l'elemento oggettivo della gravità del reato e della sua continuazione del tempo. Tale valutazione giudiziale risulta immune dai denunciati vizi, posto che lo stato di incensuratezza dell'imputato, per espressa previsione legislativa, non è sufficiente ex se a giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62 bis, comma 3 c.p.), né la loro applicazione può fondarsi sulla scelta da parte dell'imputato di definire il processo nelle forme del rito abbreviato, che implica "ex lege" il riconoscimento di una predeterminata riduzione della pena, poiché, diver- samente, la stessa circostanza comporterebbe due distinte conseguenze favorevoli all'imputato (ex multis: Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019 Ud. (dep. 15/11/2019), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277271 - 01). 5. In definitiva, le deduzioni difensive non sono in grado di inficiare il ra- gionamento congruo, logico ed articolato della Corte di Appello e risultano, conse- guentemente, inammissibili.6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibi