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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05057/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui sono stati dedotti vizi di motivazione e violazione di legge in merito al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. per il delitto di evasione è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, dopo aver escluso la lettura riduttiva degli eventi, specie con riferimento alla distanza dalla casa ove era ristretto agli arresti domiciliari, con motivazione di merito non sindacabile in sede di legittimità ne ha rilevato la non scarsa offensività; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/01

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui sono stati dedotti vizi di motivazione e violazione di legge in merito al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. per il delitto di evasione è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, dopo aver escluso la lettura riduttiva degli eventi, specie con riferimento alla distanza dalla casa ove era ristretto agli arresti domiciliari, con motivazione di merito non sindacabile in sede di legittimità ne ha rilevato la non scarsa offensività; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/01
Sentenza Cassazione n. 05057/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris