Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18312/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è manifestamente infondato.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nella specie non ricorre alcuna nullità connessa alla mancata partecipazione dell'imputato (in quanto agli arresti domiciliari per altra causa) all'udienza con cui è stato definito il giudizio di appello nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.

Invero, l'imputato che rilascia al difensore procura speciale per definire il giudizio con il concordato in appello acconsente implicitamente a che l'udienza camerale di trattazione del processo si svolga in sua assenza, sicché non deve essere tradotto ove sia detenuto e non abbia chiesto espressamente di essere sentito, né deve essere ascoltato dal magistrato di sorveglianza, ove sia ristretto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice che procede. (Sez. 6, n. 19336 del 15/03/2023, Ariano, Rv. 284623 - 01).

Del resto, è pacifico che non dev'essere disposta la traduzione dell'imputato detenuto nel caso in cui sia rappresentato in udienza da un procuratore speciale, come nel caso, dovendosi ritenere lo stesso presente "ex lege", in ragione della consapevole scelta abdicativa in ordine alla propria personale partecipazione al giudizio (cfr. Sez. 2, n. 40734 del 05/11/2025, Vezi, Rv. 288984 - 01).

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nella specie non ricorre alcuna nullità connessa alla mancata partecipazione dell'imputato (in quanto agli arresti domiciliari per altra causa) all'udienza con cui è stato definito il giudizio di appello nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Invero, l'imputato che rilascia al difensore procura speciale per definire il giudizio con il concordato in appello acconsente implicitamente a che l'udienza camerale di trattazione del processo si svolga in sua assenza, sicché non deve essere tradotto ove sia detenuto e non abbia chiesto espressamente di essere sentito, né deve essere ascoltato dal magistrato di sorveglianza, ove sia ristretto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice che procede. (Sez. 6, n. 19336 del 15/03/2023, Ariano, Rv. 284623 - 01). Del resto, è pacifico che non dev'essere disposta la traduzione dell'imputato detenuto nel caso in cui sia rappresentato in udienza da un procuratore speciale, come nel caso, dovendosi ritenere lo stesso presente "ex lege", in ragione della consapevole scelta abdicativa in ordine alla propria personale partecipazione al giudizio (cfr. Sez. 2, n. 40734 del 05/11/2025, Vezi, Rv. 288984 - 01). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria. P P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 18312/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris