CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09175/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RDINANZA Sul ricorso n. 9637-2012 R.G., proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, Dres ,:o l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope e..Ts -- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona de,egie rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla Manteoazza n. 24, presso lo studio Gardin, rappresentata e difesa dagli ev. Luca e [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 77/48/2011 della Commissione tributaria rec)iona e C-035 della Campania, depositata I'l marzo 2011; /30 Z-1. udita la relaz ano della causa svolta nella camera di consiglio il 24 novembre 2021 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Alla società [OSCURATO:PERSONA] fu notificata la cartella di pagamento, emessa ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n, 600, con :a quale ai fini irpeg per l'anno d'imposta 2003 furono recuperati ad imponibile RG 37/4012 Consighere rei, e iì , C 1.757.914,00. Ciò perché l'Agenzia delle entrate aveva disconosciuto e perdite riportate in bilancio. La società propose ricorso averso l'atto impositivo, rappresentando che la deduzione era riferibile ad una parte delle perdite dell'esercizio 2002, riconducibili alla società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] società per atto notare del 4 dicembre 2002 si era parzialmente scissa, con costituzione della odierna contribuente. A quest'ultima era stata attribuita la porzione di perdite della società scissa (complessivamente ammontanti al C 4.029.509), corrispondente alla quota di patrimonio netto conferito alla beneficiaria, pari ai 77,21%. Nell'anno d'imposta 2003 la società beneficiaria aveva pertanto provveduto a dedurre perdite nella misura di C 1.757.914,00, cioè sino all'azzeramento dell'intero reddito 2003, mentre la differenza era stata riportata negli esercizi successivi. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Caserta accolse le ragioni della contribuente con sentenza n. 315/01/2008. L'appello proposto dall'Agenzia delle entrate dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania fu respinto con sentenza n. 77/48/2011, ora oggetto di impugnazione. Il giudice regionale ha ritenuto che la società beneficiaria avesse correttamente dedotto le perdite in misura proporzionale a! patrimonio spettante a seguito della scissione parziale. Ha affermato che le perdite erano quelle esposte nell'ultimo bilancio della società scissa, chiuso ai 3. dicembre 2002, e non quelle risultanti dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2001, perché, pur avvenuta la scissione con atto notarile del 4 dicembre 2002, l'iscrizione nel registro delle imprese era avvenuta il 2 gennaio 2003, decorrendo pertanto da quel momento gli effetti della scissione. L'Amministrazione finanziaria ha censurato la pronuncia con tre motivi, cui ha resistito la contribuente con controricorso. Nell'Adunanza camerale del 24 novembre 2021 la causa è stata trattatia e decisa. La contribuente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1., cod. proc. civ. Considerato che Pur chiedendo con la memoria da ultimo depositata l'accoglimento delt Gm1"1:›ii. 0.4.1 icorso, la società ha evidenziato che nelle more del giudizio ha depositato la documentazione relativa alla definizione agevolata della controversia RGN,, , 7/2012 73 Consigliere rel. Fet : u L , v, i fiscale, regolata dai d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in I. 17 dicembre 2018, n. 136, eseguendo i versamenti dovuti, a cui l'Amministrazione finanziaria non ha dato riscontro. La circostanza che non vi sia stato riscontro da parte dell'Agenzia delle entrate non esclude che il procedimento di definizione della controversia abbia raggiunto i suoi effetti, così che in via pregiudiziale occorre esaminare tale documentazione, per verificare l'intervenuta fattispecie estintiva del giudizio. Ebbene, la contribuente ha dimostrato di aver presentato ia dichiarazione di definizione agevolata. L'importo dovuto, secondo la comunicazione trasmessa dall'Agenzia delle entrate, risulta integralmerre versato in unica rata su mod. F24 dalla società. Non risultano pertanto ulteriori importi da pagare, come emerge dalla documentazione depositata. L'Agenzia delle entrate nulla ha osservato e nulla ha eccepito sula mancata notificazione dei suddetti documenti che, evidentemente, devono ritenersi comunque conosciuti, non risultando eccezioni sollevate in riferimento alla loro mancata notificazione ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ. Ne discende che di essi si deve tenere conto, desumendosi che ii silenz dell'Amministrazione finanziaria ne confermi la correttezza (cfr. Cass., 2 maggio 2019, n. 11540). La causa estintiva correlata all'accesso ala definizione agevolata deve dunque considerarsi perfezionata. [OSCURATO:PERSONA]. 6, comma 12, del d.l. n. 119 del 2018 prevede che «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali...» e, ai sensi del successivo comma 13, «in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo é dichiarato estinto...». Nel caso di specie, non risulta che sia stato notificato atto di diniego alla definizione agevolata entro il 31 luglio 2020, tanto meno alcuna delle parti ha presentato istanza di trattazione della causa, ai sensi dell'art. 6, comma 13 del d.l. 119 cit., cui occorreva provvedere entro i dicembre 2020. Le spese dei giudizio estinto, ai sensi dell'ultimo periodo dei comma dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018, restano a carico della parte che le ra anticipate. Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna al pagamento del "doppio" del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma RGN /2C12 . Consighere rei. i P quarer, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; 12 novembre 2015, n. 23175). P.Q.M. Dichiara estinto il giudiz