CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 luglio 1972
Cassazione n. 13875/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/07/1972 avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha confermato la sen- tenza del Tribunale di Brindisi del 12 maggio 2017, con cui D'[OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi quattro e giorni quindici di reclusione ed euro centosettantacinque di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 81, 624 e 625 cod. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA]Urso, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione degli artt. 345 e 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconosci- mento della causa di giustificazione dello stato di necessità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Con riferimento al primo motivo di ricorso, i giudici di merito hanno valutato in termini logici il materiale probatorio, sottolineando - in senso contrario ai rilievi di- fensivi - che il D'Urso era autore dell'allacciamento abusivo, in quanto occupava sta- bilmente l'immobile servito da energia elettrica, non rilevando il mancato rinveni- mento del sigillo e l'epoca remota della cessazione della fornitura. I rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di vizi della motivazione e del travisamento dei fatti, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito: a fronte della ricostruzione e della valutazione delle emergenze investigative, operata dal giudice a quo, il difensore non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza (infedelmente rap- presentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argonnentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati, bensì oppone la propria valutazione e la propria ricostruzione dei fatti di causa e del merito del procedimento (Sez. 1, n. 47499 del 29/11/2007, Chialli, Rv. 238333; Sez. F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302). t Il ricorrente si limita a sminuire la valenza probatoria dei predetti plurimi ele-menti di fatto, non fornendo elementi utili a contrastare la tesi accusatoria, basata su argomentazioni immuni da censure o da vizi logici.2. In ordine al secondo motivo di ricorso, va escluso che la situazione di indigenza sia di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, in quanto alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale (Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015, dep. 2016, Petrache, Rv. 265888). In senso analogo, si è sottolineato che l'esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ov- viarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti (Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Mbaye, Rv. 267640). In proposito, va rilevato altresì che l'illecita occupazione di un immobile è scri- minata dallo stato di necessità solo in presenza di un pericolo imminente di danno grave alla persona, non potendosi legittimare - nelle ipotesi di difficoltà economica permanente, ma non connotata dal predetto pericolo - una surrettizia soluzione delle esigenze abitative dell'occupante e della sua famiglia (Sez. 2, n. 26225 del 15 set- tembre 2020, Cassata, non massinnata; Sez. 2, n. 28067 del 26/3/2015, Antonuccio, Rv. 264560). La motivazione della sentenza impugnata è del tutto in linea coi predetti principi, in quanto il ricorrente si limita a dedurre l'esistenza di un proprio stato di indigenza, che avrebbe potuto fronteggiare mediante la fruizione dei servizi di assistenza so- ciale. 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle am- mende. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto solo dal consigliere esten- sore (più anziano del collegio) per impedimento del suo Presidente, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen.. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]