CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2022
Cassazione n. 13053/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( RUSSIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/08/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 104) FATTO E DIRITTO [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cessazione con il quale deduce nullità della sentenza impugnata, che lo ha dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, cod. strada (commesso il 26.9.2015). Preliminarmente sussistono i presupposti per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il relativo termine massimo di prescrizione, pari ad anni cinque. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basati su censure non deducibili in sede di legittimità. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate, come nel caso di specie, in data successiva alla sentenza impugnata. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza dei fatto-reato. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti dell'odierna ricorrente, per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 9 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il P esidente Aless analdi [OSCURATO:PERSONA] DE.)C:3!TATO iN NC7.7-7U..E