CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 19829/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 19/09/2025 del Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con provvedimento del 19 settembre 2025, su richiesta dell'Agenzia delle Entrate, è stata revocata l'ammissione al patrocinio disposta in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Avverso detto provvedimento è stata proposta opposizione, convertita in ricorso per cassazione e trasmessa a questo [OSCURATO:PERSONA]. È necessario premettere che il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è reclamabile a norma dell'art. 99 del d.P.R. 115/2002 davanti al Presidente del Tribunale o della Corte di appello che ha emesso il provvedimento, essendo funzionalmente incompetente qualunque altro giudice (Sez. 4, Sentenza n. 37519 del 03/05/2017, Romano, Rv. 270851; Sez. 4, Sentenza n. 44189 del 28/09/2012, PMT Bagarella, Rv. 253644); mentre non è esperibile il ricorso per cassazione (Sez. 4, Ordinanza n. 47812 del 08/10/2019, Bosco, Rv. 277558; Sez. 4, Ordinanza n. 3305 del 17/12/2021, dep.2022, Picariello, Rv. 1282573). A tale regola sfuggono casi come quello in esame in cui la revoca sia avvenuta, come nel caso in esame, su richiesta dell'[OSCURATO:PERSONA] per i quali, l'art. 113 DPR 115/2022 prevede il ricorso diretto per Cassazione. Ritenuto che l'impugnazione proposta è inammissibile. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha sottoscritto il ricorso, non risulta iscritta nell'albo speciale di cui all'art.613 c.p.p. e a nulla rileva che l'opposizione sia stata convertita in ricorso. E' giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che «alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione» (cfr. ex multis Cass.pen. sez.3, 10 ottobre 1998 n.2233). Rilevato che, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, avuto riguardo alle peculiarità dell'apprezzamento della fattispecie, della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M