CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 febbraio 2023
Cassazione n. 07749/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della Corte di appello di Palermo letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi, distinti ma perfettamente sovrapponibili, per cumulativi vizi di motivazione che si risolvono in vizio di violazione di legge sostanziale in relazione agli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 371 -bis cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in ordine alla responsabilità degli imputati ed incentrati sulla improponibile, perché non giustificata da illogicità della motivazione, ricostruzione delle risultanze di prova di cui i ricorrenti sollecitano una alternativa rilettura; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023 Il Consigliere" relatore [OSCURATO:PERSONA] n