CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 38619/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PILO' ANTONIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo: nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] annullarsi la sentenza senza rinvio con revoca della condizione a cui era subordinata la sospensione condizionale della pena, dichiarandosi l'inammissibilità nel resto. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] del foro di TORINO in difesa delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni scritte e nota spese ed ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TORINO, anche per il co-difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 300,00 di multa (sospesa condizionatamente al pagamento della provvisionale disposta), ritenute le circostanze attenuanti equivalenti alla recidiva ed all'ulteriore aggravante contestata, oltre al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili costituite, da liquidarsi in separato giudizio, disposta una provvisionale a favore di ciascuna, ed alla refusione delle spese processuali, per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 cod. pen., per essersi impossessati, sottraendole a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], con violenza, consistita nel distacco dal muro con danneggiamento delle pareti dell'immobile, dei quadri elettrici, delle prese, degli interruttori, dei cavi, delle griglie di aerazione, dei fari esterni, dei punti luce, ubicati nei loro locali, occupati momentaneamente da Pilò, quale amministratore della Centrarredo s.r.I., acquirente di beni di una società fallita, ivi custoditi, il quale, a fronte di un corrispettivo per la cessione di detti beni, lasciava entrare [OSCURATO:PERSONA], che realizzava l'impossessamento, tramite la violenta sottrazione, in data 13 giugno 2014. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto tempestivo ricorso, a mezzo dei propri difensori, gli imputati. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine: 1) alla propria responsabilità, fondata su argomentazioni manifestamente illogiche ed apodittiche, quali la non riferibilità ad [OSCURATO:PERSONA] dell'elenco dei beni oggetto di cessione e la ritenuta conoscenza, da parte sua, dell'oggetto dell'acquisto del suo dante causa [OSCURATO:PERSONA], e 2) alla misura della sanzione, quantificata contraddittoriamente in misura uguale a quella di [OSCURATO:PERSONA], della cui condotta si è riconosciuto un maggior disvalore, tenuto conto del suo rapporto negoziale e fiduciario con la procedura concorsuale coinvolta. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza in esame limitatamente alla concessione della sospensione condizionale solo in via subordinata al pagamento della provvisionale, oltre che alla consequenziale liquidazione delle spese del giudizio di appello a suo carico (p. 10, capo 8, p. 13 e 14, capo 15), deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione, atteso che la statuizione sulla sospensione condizionale è stata giustificata in considerazione di un precedente oggetto di depenalizzazione, la cui condanna è stata, all'esito di incidente di esecuzione, revocata, come da provvedimento prodotto dalla difesa, ed in modo, peraltro, contraddittorio, in quanto, da un lato, si è stravolto, in base a mere supposizioni, il contenuto della precedente sentenza (ormai, comunque, revocata) e, dall'altro lato, il trattamento sanzionatorio è stato parificato sul punto a quello del co-imputato, il quale ha posto in essere la condotta materiale ed è effettivamente recidivo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, non ravvisandosi nella sentenza impugnata alcuna violazione di legge o vizio di motivazione in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato o alla quantificazione del trattamento sanzionatorio. In particolare, relativamente al primo profilo, la difesa ha concentrato la censura sull'elemento soggettivo e, in particolare, sulla consapevolezza, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dell'indisponibilità dei beni sottratti da parte di [OSCURATO:PERSONA], la cui sussistenza risulta, tuttavia, congruamente argomentata dai giudici di merito - le cui sentenze si integrano tra di loro, trattandosi di doppia conforme - in considerazione dell'inverosimiglianza della tesi difensiva; della precedente trattativa dello stesso [OSCURATO:PERSONA] con la curatela fallimentare, dante causa di [OSCURATO:PERSONA]; delle stesse modalità dell'asportazione dei beni ("effettuata in fretta e furia l'ultimo giorno") e del pagamento, avvenuto in contanti; della quantificazione in misura irrisoria del corrispettivo. In ordine al trattamento sanzionatorio è assolutamente esaustiva e coerente la motivazione dei giudici di merito, che hanno sottolineato la gravità del fatto, anche perché posto in essere nell'ambito dell'ordinaria attività lavorativa, e l'entità dei danni cagionati alle persone offese. Né si ravvisa alcuna contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], di cui la Corte territoriale si è limitata a superare la deduzione difensiva della maggiore gravità del comportamento di [OSCURATO:PERSONA], quale esecutore materiale, per l'appunto senza differenziare le condotte quanto alla rispettiva gravità. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e merita accoglimento, atteso che i giudici di merito hanno chiaramente ricondotto la previsione della condizione, a cui hanno subordinato il beneficio della sospensione condizionale, all'art. 165, comma 2, cod. pen., ai sensi del quale la sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti dal comma precedente (tra cui appunto quello di pagamento del risarcimento del danno o della provvisionale). Da tale premessa deriva che, essendo venuto meno l'unico precedente di tale imputato, oggetto della sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 669 del 2013, alla luce del provvedimento del 2020 del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, allegato al ricorso in ossequio al principio dell'autosufficienza, risulta travolto il presupposto della condizione apposta al beneficio della sospensione condizionale. Peraltro, a tale conclusione sarebbe dovuto pervenire anche il giudice di appello, atteso che, in caso di abolitio criminis, neppure è necessario procedere alla revoca delle sospensioni condizionali precedentemente concesse con riferimento a condanne per fatti non più previsti dalla legge come reato, in quanto l'abolitio criminis fa cessare l'esecuzione e gli effetti penali della condanna, tra i quali deve annoverarsi l'attitudine della medesima a costituire precedente ostativo alla reiterazione della sospensione condizionale della pena (Sez. 1, n. 22277, del 02/07/2020, Fialdini, Rv. 279438). La sentenza deve, quindi, essere annullata in ordine alla condizione apposta al beneficio della sospensione condizionale. Occorre, tuttavia, rinviare il giudizio alla Corte di appello, altra Sezione, in quanto, venuto meno il presupposto dell'art. 165, comma 2, cod. pen., che prevede la subordinazione della sospensione condizionale all'adempimento di uno degli obblighi di cui al precedente comma 1 in modo automatico e vincolato, resta, pur sempre, la possibilità per il giudice di merito di apporre la medesima condizione al beneficio in esame ai sensi del comma 1 dell'art. 165 cod. pen., alla luce di una valutazione discrezionale. L'eventuale esercizio del potere discrezionale di cui all'art 165, comma 1, cod. pen. non si traduce in una violazione del divieto di reformatio in peius, visto che il trattamento sanzionatorio resterebbe inalterato, senza subire alcun aggravamento: la statuizione resterebbe la medesima, semplicemente fondata su ragioni diverse. Dall'annullamento della sentenza limitatamente al solo capo concernente il beneficio della sospensione condizionale non deriva la caducazione della condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di quelle sostenute dalle parti civili. Sul punto è sufficiente rinviare agli artt. 535 e 541 cod. proc. pen., applicabili in appello in virtù del rinvio di cui all'art. 598 cod. proc. pen., ai sensi dei quali la sentenza di condanna pone a carico del condannato le spese processuali e, con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale. Le parti civili sono risultate vittoriose in appello in ordine alla responsabilità dell'imputato ed alla domanda risarcitoria. 3. In conclusione, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna di tale ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria, che si reputa equo liquidare in euro tremila, nonché alla rifusione delle spese di questo giudizio, liquidate come in dispositivo, in favore delle parti civili. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla statuizione ex art. 165, comma 2, cod.proc.pen., rigettata la residua censura. La regolamentazione delle spese di questo grado di giudizio tra [OSCURATO:PERSONA] e le parti civili deve essere demandata al giudice del rinvio. Difatti, la subordinazione della sospensione condizionale al pagamento della provvisionale o delle statuizioni civili è aspetto del trattamento sanzionatorio dell'imputato che coinvolge direttamente gli interessi delle parti civili, incidendo sulle modalità e sulla tempistica del risarcimento del danno, sicché, laddove la sentenza di condanna sia annullata con rinvio relativamente a tale condizione, sussiste l'interesse delle parti civili a partecipare attivamente e formulare le proprie conclusioni nel giudizio di rinvio. Pertanto, sarà il giudice del rinvio a dover regolamentare le spese tra le parti private in considerazione dell'esito. Non è pertinente, come già evidenziato, per le peculiarità della fattispecie in esame, il principio secondo cui, qualora, in parziale accoglimento del ricorso dell'imputato, la Corte di cassazione annulli con rinvio la sentenza impugnata ai soli fini della rideterminazione della pena di un reato in relazione al quale vi sia stato accoglimento della domanda della parte civile, il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti civili costituite vittoriose, poiché le stesse potrebbero disinteressarsi del giudizio di rinvio, da cui non può loro derivare alcun pregiudizio (Sez. 4, n. 9208, del 15/01/2020, L., Rv.278908, v. anche Sez. 4, n. 22697 del 09/07/2020, L., Rv. 279514, secondo cui qualora dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione proposta dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel conseguente giudizio, pur se esercita il suo diritto di partecipare allo stesso, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali - fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio, nella parte relativa alla liquidazione delle spese in favore della parte civile, la sentenza emessa all'esito di giudizio di rinvio concernente esclusivamente questioni inerenti l'entità della pena). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino limitatamente alla statuizione della subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale; statuizione che elimina. Demanda al giudice del rinvio la regolamentazione tra le parti delle spese di questo grado di giudizio. Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] delle spese di questo giudizio di legittimità che liquida in euro 3.600,00, oltre accessori c