CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 13983/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 7 luglio 2020, in riforma della sentenza di assoluzione di primo grado, condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione di una autovettura di proprietà del Comune di Lumezzane, cui era stata apposta la targa di una autovettura in uso a [OSCURATO:PERSONA], per il quale l'originaria imputazione era di furto aggravato. 1.1 Avverso la sentenza ricorre il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo la violazione dell'art. 603 comma 3 bis cod.proc.pen., in quanto la Corte di appello era giunta ad una sentenza di condanna, senza dare corso (e senza giustificare tale scelta) alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale 1.2 II difensore, premesso che la Corte di appello aveva ritenuto che le dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA] consentivano di fugare ogni dubbio in ordine all'utilizzo da parte di Cqlli e della Bertoli dell'autovettura di cui al capo di imputazione, osserva che la teste non aveva affatto riconosciuto con chiarezza [OSCURATO:PERSONA] e la Bertoli a bordo della [OSCURATO:PERSONA] precedentemente sottratta al comune di Lumezzane, avendoli visti a bordo di una automobile priva dei contrassegni del comune e che quindi coincideva solo per marca e modello con quella rubata; vi era quintìistato un evidente travisamento del dato probatorio. 1.3 Il difensore rileva che la riqualificazione del reato da furto in ricettazione muoveva da un dato fallace, non essendovi alcuna prova che la [OSCURATO:PERSONA] dalla quale era stata tolta la targa ed apposta sulla [OSCURATO:PERSONA] fosse in uso all'imputato: infatti, la teste Contrini, aveva dapprima dichiarato che l'informazione che [OSCURATO:PERSONA] usasse l'autovettura della madre le era stata riferita dalla stessa (che però non era stata sentita, con conseguente inutilizzabilità della testimonianza ex art. 195 comma 4 cod.proc.pen.), mentre poi aveva affermato di avere direttamente constatato l'uso dell'automobile da parte dell'imputato, ma in un periodo sicuramente antecedente a quello di interesse processuale. 2. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il difensore eccepisce che la Corte di appello aveva operato una radicale reformatio in peius della sentenza di primo grado sulla base di una rivalutazione delle dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA] senza procedere alla diretta assunzione della sua testimonianza; era stato quindi sovvertito integralmente l'esito assolutorio di primo grado mediante una rivalutazione di una prova dichiarativa ritenuta decisiva senza procedersi alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 comma 3 bis cod.proc.pen.2.2 Il difensore lamenta il travisamento della prova, in quanto la teste Zampiceri aveva dichiarato soltanto di avere visto i due imputati a bordo di una autovettura uguale per marca e modello afi quella utilizzata dal Comune di Lumezzane. 3.11 Procuratore generale depositava note scritte, con le quali chiedeva l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono infondati. 1.1 E' noto infatti il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n.18620 del 19/01/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 269786 - 01, secondo cui "Il giudice d'appello che intenda procedere alla "reformatio in peius" di una sentenza assolutoria di primo grado, emessa all'esito di giudizio ordinario o abbreviato, non ha l'obbligo di rinnovare la prova dichiarativa decisiva qualora emerga che la lettura della prova compiuta dal primo giudice sia stata travisata per omissione, invenzione o falsificazione.": sulla scorta di tale principio si è condivisibilmente affermato che "Il giudice d'appello che riformi la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva non è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale quando, nella sentenza di primo grado, manchi del tutto la motivazione e, quindi, la valutazione dell'attendibilità di detta prova." (Sez.6 - , Sentenza n. 32373 del 04/06/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 276831 - 03) Nel caso in esame, la Corte di appello è giunta alla declaratoria di responsabilità degli imputati sulla base delle dichiarazioni della teste Zannpiceri (o Zampicini, essendo il cognome della teste indicato in due modi diversi nelle udienze in cui è stata sentita), le cui dichiarazioni non erano state assolutamente esaminate dal giudice di primo grado, che si era limitato a prendere in considerazione quanto dichiarato dalla teste Contrini; vi sono stati quindi un travisamento per omissione da parte del primo giudice, ed al tempo stesso una motivazione rafforzata da parte della Corte di appello, che ha valorizzato un elemento di prova non considerato in primo grado. Nessun onere di rinnovazione dibattimentale aveva quindi la Corte di appello, potendo legittimamente utilizzare le dichiarazioni rese dalla teste Zampiceri all'udienza del 27 giugno 2008 (nessuna eccezione è stata proposta relativamente alla utilizzabilità delle dichiarazioni, riportate in allegato nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA]), dalle quali risulta che la teste vide in due occasioni la Bertoli alla guida dell'autovettura oggetto di furto con [OSCURATO:PERSONA] seduto sul posto del passeggero: la rv,A^, teste ha anche riferito che l'autovettura sulla quale aveva visto gli imputati aveva la targa di quella intestata alla madre di [OSCURATO:PERSONA] e che ha riconosciuto la [OSCURATO:PERSONA] ritrovata dai suoi colleghi (cioè quella oggetto di furto ai danni del Comune di Lumezzane) come quella a bordo della quale aveva visto i ricorrenti. Su tali aspetti, i ricorsi propongono censure di natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). 2. I ricorsi devono, pertanto, essere rigettati. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q. M. Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10/03/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]