CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2023
Cassazione n. 04752/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al delitto di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA], con rideterminazione della relativa pena; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo - che denuncia vizio di motivazione in punto di dichiarazione di responsabilità dell'imputato - è affidato a doglianze generiche in quanto aspecifiche, ossia prive di effettivo confronto critico con il tenore della motivazione rassegnata nelle sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi, e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché protese, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa lettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili fraintendimenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/1:1/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore dell'argomentazione ostesa alla pag. 3, terzo capoverso, della sentenza impugnata; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]