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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 21161/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di MESSINA, che ha confermato l'affermazione di responsabilità penale del medesimo per i delitti di truffa e falso in atto pubblico per induzione; Considerato che l'unico motivo in cui si articola il ricorso, con il quali si denunzia violazione di legge in relazione alla valutazione della prova ed all'omessa ammissione testimoniale in primo grado è inammissibile in quanto: da un lato del tutto reiterativo di censure già adeguatamente confutate (V., in particolare, il punto relativo alla valutazione indiziaria) e, dall'altro, volto a proporre una personale rivalutazione della prova, estranea al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); la questione relativa al rigetto della richiesta di escussione della teste Siracusano non risulta proposta con l'appello ed è, pertanto, preclusa; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di MESSINA, che ha confermato l'affermazione di responsabilità penale del medesimo per i delitti di truffa e falso in atto pubblico per induzione; Considerato che l'unico motivo in cui si articola il ricorso, con il quali si denunzia violazione di legge in relazione alla valutazione della prova ed all'omessa ammissione testimoniale in primo grado è inammissibile in quanto: da un lato del tutto reiterativo di censure già adeguatamente confutate (V., in particolare, il punto relativo alla valutazione indiziaria) e, dall'altro, volto a proporre una personale rivalutazione della prova, estranea al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); la questione relativa al rigetto della richiesta di escussione della teste Siracusano non risulta proposta con l'appello ed è, pertanto, preclusa; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21161/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris