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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 02301/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] - condannato per il reato di cui all'art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000 - ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, sia la vaghezza della contestazione contenuta nel decreto che dispone il giudizio e il difetto di correlazione tra il fatto contestato e la sentenza, con riferimento all'ammontare dell'Iva, sia l'omessa motivazione in ordine alla soglia di punibilità, essendovi come unica prova dell'ammontare dell'imposta una schematica comunicazione di notizia di reato dell'Agenzia delle entrate, e mancando un riferimento documentale sufficientemente univoco all'Iva dovuta nell'ultimo trimestre; che la doglianza è inammissibile perché proposta in via del tutto generica, senza puntuali riferimenti né alla documentazione il cui esame sarebbe stato premesso o scorrettamente effettuato né, più in generale, alla motivazione della sentenza impugnata, la cui illogicità è meramente asserita; che, in particolare, risulta priva di argomentazioni sufficientemente chiare l'affermazione difensiva circa la vaghezza del capo di imputazione e la non corrispondenza fra chiesto e pronunciato; che, in ogni caso, la motivazione della sentenza risulta pienamente coerente quanto alla prova del fatto e del superamento della soglia di punibilità, che è stata correttamente identificata nella nota dell'Agenzia delle entrate del 6 settembre 2021, che dà atto della corrispondenza fra l'Iva non versata e quella indicata in dichiarazione dallo stesso contribuente; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 settembre Zailgé 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] - condannato per il reato di cui all'art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000 - ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, sia la vaghezza della contestazione contenuta nel decreto che dispone il giudizio e il difetto di correlazione tra il fatto contestato e la sentenza, con riferimento all'ammontare dell'Iva, sia l'omessa motivazione in ordine alla soglia di punibilità, essendovi come unica prova dell'ammontare dell'imposta una schematica comunicazione di notizia di reato dell'Agenzia delle entrate, e mancando un riferimento documentale sufficientemente univoco all'Iva dovuta nell'ultimo trimestre; che la doglianza è inammissibile perché proposta in via del tutto generica, senza puntuali riferimenti né alla documentazione il cui esame sarebbe stato premesso o scorrettamente effettuato né, più in generale, alla motivazione della sentenza impugnata, la cui illogicità è meramente asserita; che, in particolare, risulta priva di argomentazioni sufficientemente chiare l'affermazione difensiva circa la vaghezza del capo di imputazione e la non corrispondenza fra chiesto e pronunciato; che, in ogni caso, la motivazione della sentenza risulta pienamente coerente quanto alla prova del fatto e del superamento della soglia di punibilità, che è stata correttamente identificata nella nota dell'Agenzia delle entrate del 6 settembre 2021, che dà atto della corrispondenza fra l'Iva non versata e quella indicata in dichiarazione dallo stesso contribuente; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre Zailgé 2024
Decreto Cassazione n. 02301/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris